Procedimento amministrativo – Abilitazione professionale – Avvocato – Prova scritta – Valutazione – Predeterminazione dei criteri – Voto numerico – Obbligo di riesaminare gli elaborati – Sussiste
Il solo voto numerico, in assenza di predeterminazione di criteri specifici e di annotazioni a margine degli elaborati che diano contezza dell’iter logico seguito nella correzione, impedisce al candidato di avere effettiva contezza degli errori in cui è incorso. Sussiste quindi l’obbligo di riesaminare gli elaborati apponendo le annotazioni necessarie a far emergere l’iter logico seguito.
N. 00583/2014 REG.PROV.CAU.
N. 01068/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1068 del 2014, proposto da:
Cristina Altieri, rappresentata e difesa dagli avv. Aldo Loiodice, Michelangelo Pinto, con domicilio eletto presso Aldo Loiodice in Bari, via Nicolai, n. 29;
contro
Ministero della Giustizia, Commissione Centrale presso il Ministero della Giustizia per l’esame di Avvocato – sessione 2013, Commissione presso la Corte di Appello di Bari per l’esame di Avvocato – sessione 2013, V Sottocommissione presso la Corte di Appello di Bologna – sessione 2013, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, via Melo, n. 97;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
– del provvedimento di non ammissione della Dott.ssa Cristina Altieri alla prova orale degli esami di abilitazione all’esercizio della professione di Avvocato, sessione 2013, rilevabile dalla non inclusione della stessa nell’elenco degli ammessi pubblicato in data 16.06.2014 dalla commissione per l’esame di avvocato presso la Corte di Appello di Bari;
– dei provvedimenti di giudizio sintetico (voto 60) ed analitico (voti 20, 20 e 20, formulati, rispettivamente, su ognuno dei tre elaborati della prova scritta) espressi nel verbale del 10.04.2014, redatto dalla V^ Sottocommissione d’esame istituita presso la Corte di Appello di Bologna, con cui è stata ritenuta complessivamente insufficiente la prova d’esame sostenuta dalla ricorrente, con conseguente inidoneità a sostenere le prove orali;
– di ogni altro atto presupposto, connesso e/ภconsequenziale, anche se allo stato non conosciuto e, in particolare, ove occorra, del verbale con il quale sono stati determinati i criteri generali di valutazione;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia e della Commissione Centrale presso il Ministero della Giustizia per l’esame di Avvocato – sessione 2013 e della Commissione presso la Corte di Appello di Bari per l’esame di Avvocato – sessione 2013 e della V Sottocommissione presso la Corte di Appello di Bologna – sessione 2013;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2014 la dott.ssa Flavia Risso;
Uditi per le parti i difensori avv.ti Aldo Loiodice e Michelangelo Pinto, per la ricorrente e avv. dello Stato Donatella Testini, per le amministrazioni resistenti;
Ritenuto che, seppur ad un sommario esame proprio della fase cautelare, anche alla luce dell’orientamento giurisprudenziale che si è venuto recentemente ad affermare (ex multis Tar Lazio, sez. III, ord. 15 settembre 2014, n. 4373; ord. 11 settembre 2014, n. 4280; T.A.R. Calabria – Catanzaro, 3 ottobre 2014, n. 535), parrebbe fondata la censura di difetto di motivazione, atteso che il voto numerico appare inadeguato in assenza della predeterminazione di criteri specifici e di annotazioni a margine degli elaborati che diano contezza dell’iter logico seguito nella correzione;
Considerato che tale modus operandi, invero, oltre ad incidere sulla effettiva possibilità di difesa delle proprie ragioni dinanzi al giudice amministrativo, impedisce al candidato di avere effettiva contezza degli errori in cui è incorso;
Tenuto conto che l’art. 46, comma 5, della legge 31 dicembre 2012 n. 247, recante la nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense, richiede che il voto numerico trovi giustificazione nelle annotazioni a margine degli elaborati e che tale disposizione, ancorchè non applicabile alla fattispecie in esame ratione temporis, costituisce idoneo supporto sul piano interpretativo;
Tenuto conto che sussiste altresì l’allegato pregiudizio grave e irreparabile consistente nel rischio di vedersi sottrarre la possibilità di essere utilmente ammesso alla prova orale che è in corso di svolgimento;
Ritenuto, pertanto, che sussista l’obbligo di riesaminare gli elaborati del ricorrente apponendo le annotazioni necessarie a far emergere l’iter logico seguito, in commissione con diversa composizione ed insieme a quelli estratti di altri candidati (in numero minimo di dieci), attribuendo anche a questi ultimi un giudizio ai soli fini di assicurare l’anonimato;
Considerato che l’anonimato può essere realizzato cancellando sia i voti precedentemente assegnati, sia i precedenti numeri identificativi dei candidati, inserendo gli elaborati in nuove buste, provviste di nuovi numeri identificativi progressivi, all’interno delle quali saranno collocate le buste piccole contenenti le generalità dei candidati;
Ritenuto che la correzione dovrà essere effettuata nel termine di trenta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente ordinanza;
Ritenuto, infine, che le spese di questa fase cautelare possano essere integralmente compensate, attesa la peculiarità delle questioni sottese alla decisione;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per Puglia – Bari, Sezione Seconda, accoglie, ai soli fini del riesame e nei termini di cui in motivazione, la domanda cautelare.
Fissa per la trattazione del merito l’udienza pubblica del 18.6.2015.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2014 con l’intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario
Flavia Risso, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 24/10/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)