1. Processo amministrativo – Giudizio cautelare – Periculum – Contratto triennale – Non sussiste – Ragioni
2. Processo amministrativo – Giudizio cautelare – Periculum – Interesse strumentale – Non sussiste – Ragion
1. Non può essere sospesa l’aggiudicazione di una gara per l’affidamento di un servizio pubblico se la durata del contratto (nella specie triennale) consente al ricorrente l’eventuale subentro all’esito del giudizio di merito oltre al risarcimento per equivalente per la parte residua.
2. Non può essere sospesa l’aggiudicazione di una gara per l’affidamento di un servizio pubblico ove i motivi di ricorso siano diretti alla tutela dell’interesse strumentale al rifacimento della procedura.
N. 00573/2014 REG.PROV.CAU.
N. 01137/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1137 del 2014, proposto da:
Metronotte Città di Bisceglie, rappresentata e difesa dagli avv. ti Onofrio Musco e Gabriele Bavaro, con domicilio eletto in Bari, c.so Vittorio Emanuele, 172;
contro
Azienda Sanitaria Locale Barletta Andria Trani, rappresentata e difesa dall’avv. Marco Lancieri, con domicilio eletto in Bari, via Vito Nicola De Nicolò, 7;
nei confronti di
Sicurcenter s.p.a., rappresentata e difesa dagli avv.ti Fulvio Ingaglio La Vecchia e Domenico Casciabanca, con domicilio eletto in Bari, via S. Visconti, 100;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
– dell’aggiudicazione definitiva disposta in favore della controinteressata con deliberazione n. 1224 del 25.7.2014 della gara indetta dall’ente resistente per l’affidamento del servizio di vigilanza armata nelle strutture della ASL BAT – lotto n. 3 – Bisceglie, al prezzo di euro 175.896,00;
– nonchè di ogni altro atto presupposto, connesso o comunque consequenziale ancorchè non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Azienda Sanitaria Locale Barletta Andria Trani e di Sicurcenter S.p.A.;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore la dott.ssa Maria Grazia D’Alterio e uditi nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2014 per le parti i difensori avv.ti Gabriele Bavaro; Marco Lancieri e Fulvio Ingaglio La Vecchia;
Rilevato che, ad un sommario esame proprio di questa fase e in disparte una più ponderata valutazione delle eccezioni in rito sollevate dalle controparti, le censure formulate in ricorso non risultano positivamente apprezzabili in relazione all’istanza cautelare, richiedendo un approfondimento nella più opportuna sede di merito, in ragione dei profili di discrezionalità tecnica coinvolti;
Rilevato, in punto di periculum:
– che ove le censure sollevate dalla ricorrente dovessero trovare positivo apprezzamento nella successiva fase di merito, sarà comunque possibile, in presenza dei relativi presupposti, ed in ragione della durata triennale prevista per lo svolgimento del servizio, l’eventuale subentro nel contratto ove nelle more stipulato, oltre al risarcimento per equivalente per la parte residua;
– che non è apprezzabile, in questa fase, il danno paventato in relazione al secondo motivo, con il quale si fa valere un interesse meramente strumentale alla ripetizione della gara;
Ritenuto, infine, che il complesso della vicenda giustifichi la compensazione delle spese della fase cautelare;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) respinge l’istanza cautelare.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2014 con l’intervento dei magistrati:
Corrado Allegretta, Presidente
Francesco Cocomile, Primo Referendario
Maria Grazia D’Alterio, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 23/10/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)