1. Giurisdizione –  Gara – Scelta del contraente – Requisiti di ordine generale – DURC – Contestazione – Giurisdizione del GA – Non sussiste


2. Contratti pubblici – Gara Scelta del contraente – Requisiti di ordine generale – Capacità  contributiva – DURC irregolare – Ammissione al piano di rateizzazione – Conseguenze 

1. Nell’ambito di una procedura per l’affidamento  di un servizio pubblico, la contestazione dei dati contenuti nel DURC in ordine a quanto attestato dall’INPS, riguardando un rapporto che si svolge in ambito privatistico, può essere svolta soltanto dinanzi al G.O..


2.  La regolarità  contributiva dev’essere esclusa ove il concorrente alla gara pubblica, al momento della presentazione dell’offerta, era stato ammesso ad un apposito piano di rateizzazione del debito. 

N. 00567/2014 REG.PROV.CAU.
N. 01209/2014 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 1209 del 2014, proposto da:

Cooperativa Sociale Esedra, rappresentata e difesa dagli avv.ti Sabino Annoscia e Vincenzo Augusto, con domicilio eletto presso Enzo Augusto, in Bari, via Abate Gimma, 147;

contro
Comune di Bari, rappresentato e difeso dagli avv.ti Rossana Lanza e Rosa Cioffi, con domicilio eletto presso Rossana Lanza, in Bari, c/o Avvocatura Comunale, via Principe Amedeo, 26;
I.N.P.S. – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale; 

nei confronti di
Occupazione e Solidarietà  Tipo A Società  Cooperativa Sociale, in proprio e quale mandataria del R.t.i. costituito con Eughenia Piccola Cooperativa a R.L., rappresentata e difesa dall’avv. Giuseppe Cozzi, con domicilio eletto presso Giuseppe Cozzi, in Bari, Corso Cavour, 31;
Giuseppe Moretti, Eughenia Piccola Cooperativa a R.L.; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
della determina dirigenziale n. 9552 del 21 luglio 2014, comunicata con nota prot. n. 168387 in pari data, con la quale il Comune di Bari ha revocato alla ricorrente l’aggiudicazione definitiva dell’appalto avente ad oggetto l’affidamento per due anni servizio residenziale comunità  educativa “Chiccolino” per minori dell’area penale ed ha contestualmente aggiudicato in via definitiva il predetto servizio alla controinteressata;
del documento unico di regolarità  contributiva, per la parte di formazione dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale – Sede di Bari – prot. n. 30129809 emesso il 19 giugno 2014, nella parte in cui si attesta che la cooperativa ricorrente, alla data del 13 gennaio 2014, non risultava in regola con il versamento dei contributi;
di tutti gli atti connessi, antecedenti e/o susseguenti, comunque connessi, ancorchè non conosciuti;
per la declaratoria di inefficacia del contratto d’appalto sottoscritto;
nonchè per la condanna dell’Amministrazione comunale resistente al risarcimento dei danni.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Bari e di Occupazione e Solidarietà  Tipo A Società  Cooperativa Sociale, in proprio e quale mandataria del R.t.i. costituito con Eughenia Piccola Cooperativa a R.L.;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2014 il dott. Alfredo Giuseppe Allegretta;
Uditi per le parti i difensori avv.ti Roberto D’Addabbo, per delega dell’avv. Vincenzo Augusto, Sabino Annoscia, Rosa Cioffi e Giuseppe Cozzi;
 

Rilevato che, ad un sommario esame proprio della fase cautelare, non appare sussistere la giurisdizione del Tribunale in epigrafe in ordine a quanto attestato dall’I.N.P.S., Sede di Bari, nel documento unico di regolarità  contributiva oggetto di contestazione, consumandosi il relativo rapporto interamente in ambito privatistico (cfr. Cons. Stato, Sez. V, Sentenza n. 2682 del 17 maggio 2013);
Rilevato che, in relazione al fumus boni iuris dell’introdotto ricorso, la Cooperativa Esedra – al momento della partecipazione alla gara – non risultava essere in possesso del requisito della regolarità  contributiva, essendo stata ammessa ad apposito piano di rateizzazione, peraltro non rispettato;
Ritenuto che, in considerazione della natura e della peculiarità  della presente controversia, sussistono gravi ed eccezionali ragioni di equità  per compensare le spese della presente fase cautelare;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Prima, respinge l’istanza cautelare.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Francesco Cocomile, Primo Referendario
Alfredo Giuseppe Allegretta, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 23/10/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)