1. Commercio, industria, turismo – Titoli Abilitativi – Autorizzazione – Rilascio – Attività  consulenza circolazione mezzi trasporto – Verifica fabbisogno – Omissione – Illegittimità  – Ragioni


2. Commercio, industria, turismo  – Titoli Abilitativi – Autorizzazione – Rilascio – Attività  consulenza circolazione mezzi trasporto – Verifica fabbisogno – Su base comunale

1. E’ illegittimo, per difetto di istruttoria, il provvedimento di rilascio di autorizzazione all’apertura di agenzia per lo svolgimento di attività  di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto adottato senza la necessaria verifica preventiva del fabbisogno. Tale verifica è prescritta dalla disciplina del settore trattandosi di attività  sottoposta a contingentamento e programmazione settoriale al fine precipuo di consentire uno sviluppo ordinato del settore e compatibile con le esigenze del contesto socio-economico provinciale.
 
2. Ai fini del rilascio dell’autorizzazione all’apertura di un’agenzia per lo svolgimento di attività  di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto la prescritta verifica del fabbisogno va condotta su base comunale.

N. 01217/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00789/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 789 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da: 
Patrizia Racioppo, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuseppe Mescia e Giacomo Mescia, con domicilio eletto presso l’avv. Vincenzo Resta in Bari, via Piccinni, 210; 

contro
Provincia di Foggia, rappresentata e difesa dagli avv. Sergio Delvino e Nicola Martino, con domicilio eletto in Bari presso la Segreteria del T.A.R. Bari, P.za Massari; 

nei confronti di
Vito Posilipo, rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe De Cata, con domicilio eletto presso l’avv. Emilio Curci in Bari, via Putignani, 267; Agenzia Vi.Mar di Polipo Vito; 

per l’annullamento
– dell’autorizzazione rilasciata in favore del sig. Posilipo Vito, titolare dell’agenzia Vi.Mar, per lo svolgimento dell’attività  di consulenza per la circolazione mezzi di trasporto nel comune di Stornarella;
quanto al ricorso per motivi aggiunti:
– della determinazione del Responsabile del Settore Sviluppo del Turismo e della Mobilità  della Provincia di Foggia n. 1063 del 14 aprile 2014 (conosciuta dalla ricorrente solo in data 14 luglio 2014), avente ad oggetto: “Trasferimento dello Studio di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto denominato “Agenzia VIMAR.” di Posilipo Vito dal Comune di Foggia al Comune di Stornarella”;
– del provvedimento del Dirigente del Servizio Trasporti prot. n. 26226 del 16 aprile 2014 (conosciuto dalla ricorrente solo in data 14 luglio 2014), a mezzo del quale si “autorizza
Posilipo Vito, a gestire lo Studio di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto e relativi servizi, denominato “Agenzia VIMAR.” con sede in Stornarella (Fg) in Via Giusti, 13″;
– ove occorra della nota del Dirigente del Servizio Trasporti prot. n. 27559 del 23 aprile 2014, avente ad oggetto:”Studio di consulenza automobilistica “Agenzia VIMAR.” – via Giusti, 13 – Comune di Stornarella – (Fg) – Comunicazioni”;
– di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, anche se non conosciuto.
 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Foggia e di Vito Posilipo;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore la dott.ssa Maria Grazia D’Alterio e uditi nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2014 per le parti i difensori avv.ti Giuseppe Mescia, Nicola Martino e Giuseppe De Cata;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
 

Premesso in fatto:
– che la ricorrente risulta titolare di uno Studio di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto e relativi servizi, denominato “Agenzia PI.E.RE”, sito nel comune di Stornarella, in forza di autorizzazione rilasciata fin dal 2007 dall’Amministrazione provinciale di Foggia;
– che con il gravame in epigrafe la sig.ra Racioppo Patrizia contesta la legittimità  dell’autorizzazione rilasciata in favore del sig. Posilipo Vito al trasferimento dello studio di consulenza automobilistica di cui è titolare “Agenzia VI.MAR.” dal comune di Foggia al comune di Stornarella, in quanto ne asserisce il contrasto con le disposizioni normative dettate in tema di programmazione numerica di settore;
Rilevato, in punto di diritto:
– che, in attuazione della L. n. 264 dell’8 agosto 1991 e del D.M. del 9 dicembre 1992, il Regolamento della Provincia di Foggia, approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 47 del 30 aprile 2009, prevede che lo svolgimento dell’attività  di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto è sottoposta a contingentamento e programmazione settoriale, e ciò al fine precipuo di consentire uno sviluppo ordinato del settore e compatibile con le esigenze del contesto socio-economico provinciale;
– che in forza delle precisate disposizioni normative la Provincia di Foggia è tenuta a procedere con cadenza biennale alla verifica e all’aggiornamento del numero delle agenzie eventualmente autorizzabili in aggiunta a quelle già  individuate sulla base di una prima ricognizione del fabbisogno rilevata sia su base provinciale che comunale, così come risulta dall’allegato B) al regolamento citato;
– che, ai sensi dell’art. 14 del Regolamento provinciale, le istanze di trasferimento di sede di uno studio di consulenza da un comune ad un altro della Provincia di Foggia, è consentito solo ove nel secondo risultino disponibili nuove autorizzazioni (dunque non in soprannumero), nel rispetto della programmazione numerica delle autorizzazioni di cui all’art. 3 del Regolamento; circostanza che non ricorre nel caso di specie;
Rilevato, infatti, con particolare riguardo al caso in esame:
– che l’autorizzazione al trasferimento dell’agenzia di consulenza del sig. Posillipo Vito, dal comune di Foggia al comune di Stornarella, risulta rilasciata in assenza di programmazione numerica “verificata” e aggiornata”;
– che l’ultima programmazione numerica è basata su dati risalenti al 31 dicembre 2007, dai quali, comunque, è evincibile la mancanza di disponibilità  di nuove autorizzazioni per il comune di Stornarella, in quanto il rapporto tra i veicoli circolanti e l’indice provinciale della motorizzazione civile risultava pari a 1,447, per cui, benchè all’epoca della predetta ricognizione fossero censiti n. 3 Studi di consulenza già  autorizzati (tra cui quello della ricorrente), in base al predetto criterio programmatico, nel comune di Sornarella, due su tre agenzie risultavano in soprannumero;
– che, nelle more due studi di consulenza ubicati nel citato comune hanno cessato o trasferito la propria attività ;
– che a seguito del verificarsi di tali circostanze, da un lato risultava consolidata la situazione di coincidenza tra agenzie esistenti (una) ed agenzie autorizzabili (una) in base ai dati di cui alle tabelle allegate al regolamento; dall’altro, in forza della citate disposizioni regolamentari, eventuali nuove autorizzazioni potevano essere rilasciate solo nel rispetto dei criteri ivi previsti, previa ricognizione con cadenza biennale dell’effettivo fabbisogno;
– che, inoltre, risulta incontestata la permanenza del rapporto pari ad 1 tra veicoli immatricolati e indice provinciale della motorizzazione civile, in forza dei dati relativi alle immatricolazioni riferite al Comune di Stornarella per l’anno 2013 (cfr. nota ACI del 20 maggio 2014 prot. n. 335/2014);
Rilevato, pertanto, alla stregua delle motivazioni esposte, che il gravato provvedimento risulta adottato in assenza di adeguata istruttoria, non avendo la Provincia provveduto alla necessaria verifica del fabbisogno effettivo di studi di consulenza preventivamente al rilascio dell’autorizzazione all’apertura di una nuova agenzia nel comune di Stornarella (sia pure a seguito di trasferimento); che risulta irrilevante il fatto che l’atto gravato non comporti alcuno spostamento dei dati complessivi a livello provinciale, occorrendo la verifica in ordine alla disponibilità  di nuove autorizzazioni con riferimento ai singoli comuni interessati;
Ritenuto, infine, che in applicazione del criterio della soccombenza le spese vadano poste a carico dell’Amministrazione provinciale, con compensazione nei confronti del controinteressato;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto, annulla gli atti impugnati.
Compensa le spese di lite tra le parti private e condanna l’Amministrazione Provinciale di Foggia alla loro refusione in favore della parte ricorrente nella misura di € 1.000,00 oltre accessori di legge;
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Francesco Cocomile, Primo Referendario
Maria Grazia D’Alterio, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 21/10/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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