1. Contratti pubblici – Gara – Scelta del contraente – Requisiti di ordine generale – Dichiarazione insussistenza cause esclusione exart. 38 D. Lgs. n. 163/2006 – Condanne penali per reati contro il patrimonio – Attinenza con l’oggetto della procedura di gara – Lesione del rapporto fiduciario – Provvedimento di esclusione – Legittimità 


2. Contratti pubblici – Gara – Scelta del contraente – Requisiti di ordine generale – Dichiarazione insussistenza cause esclusione exart. 38 D. Lgs. n. 163/2006 – Condanne penali per reati contro il patrimonio – Presentazione istanza di riabilitazione exartt. 178 e 179 c.p. – Procedura pendente – Provvedimento di esclusione – Legittimità  

1. E’ legittimo il provvedimento di esclusione dalla gara che risulti adeguatamente motivato in ordine all’incidenza dei reati, per i quali era stato in passato condannato l’amministratore unico della società  partecipante, sulla moralità  professionale della stessa. (Nella fattispecie, trattasi di reati contro il patrimonio che, per quanto risalenti nel tempo, hanno specifica attinenza con riferimento all’oggetto della procedura di gara e sono, conseguentemente, lesivi del rapporto fiduciario che si dovrebbe instaurare con la Stazione appaltante).


2. Ai fini della sussistenza dei requisiti di cui all’art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006, non rileva la presentazione di apposita istanza di riabilitazione penale ex artt. 178 e 179 c.p. ove la relativa procedura non risulti essersi ancora conclusa, atteso che il G.A. non può sostituirsi alle valutazioni discrezionali che dovrà  compiere sul punto il competente Tribunale di Sorveglianza in ordine alla sussistenza del requisito delle “prove effettive e costanti di buona condotta”.

N. 01212/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00854/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 854 del 2014, proposto da -OMISSIS-s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Roberto Leccese, Andrea Marega e Francesco De Filippis, con domicilio eletto presso l’avv. Francesco De Filippis in Bari, via Dante Alighieri, 261;

contro
Ministero dell’Economia e delle Finanze e Comando Regionale Puglia della Guardia di Finanza, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, via Melo, 97;

nei confronti di
Società  Nuova Perla s.r.l.;

per l’annullamento,
previa concessione di idonee misure cautelari,
– della nota del 26 maggio 2014 (prot. n. 0232539/14) a firma del Capo Gestione Amministrativa della Guardia di Finanza – Reparto tecnico logistico amministrativo Puglia – Ufficio amministrativo – Sezione acquisti, con cui alla società  -OMISSIS-s.r.l. è stata comunicata l’esclusione dalla gara per l’affidamento del servizio di trasporto e manovalanza di materiale su tutto il territorio nazionale per l’anno 2014;
– del verbale di valutazione tecnico-economica delle offerte del 29 aprile 2014 (sottoscritto per l’approvazione dal Comandante del reparto in data 19 maggio 2014) nei limiti indicati in ricorso;
– dell’atto dispositivo n. 284 del 22 maggio 2014, recante l’avviso di aggiudicazione definitiva della gara alla società  Nuova Perla s.r.l.;
– di ogni altro atto o provvedimento presupposto, connesso o comunque consequenziale, nessuno escluso;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Economia e delle Finanze e del Comando Regionale Puglia della Guardia di Finanza;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 52, commi 1 e 2 dlgs 30 giugno 2003, n. 196;
Relatore il dott. Francesco Cocomile e uditi nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2014 per le parti i difensori avv.ti Francesco De Filippis e Donatella Testini;
Comunicata alle parti in forma diretta ed esplicita la possibilità  di adottare una sentenza semplificata, ricorrendone le condizioni previste;
Sentite le stesse ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
 

FATTO e DIRITTO
In data 18 aprile 2014 l’odierna ricorrente -OMISSIS-s.r.l. presentava domanda di partecipazione alla gara, indetta dalla Guardia di Finanza – Reparto tecnico logistico amministrativo Puglia, per l’affidamento del servizio di trasporto e manovalanza di materiale su tutto il territorio nazionale per l’anno 2014.
In detto documento l’amministratore unico e legale rappresentante (sig. -OMISSIS-) della società  interessata dichiarava in relazione al possesso dei requisiti di ordine generale ex art. 38 dlgs n. 163/2006:
«… – nei confronti del Sig. -OMISSIS-, amministratore unico della società , è stata emessa sentenza della Corte di Appello di Roma, in riforma della sentenza emessa in data 22/08/1989 dal Tribunale di Roma, di condanna, per il reato di cui all’art. 628, co. 1 c.p. con il riconoscimento delle attenuanti generiche, ai sensi degli artt. 62-bis e 69 co. 2 c.p., per il quale, in data 20/02/1992, è intervenuta declaratoria del Tribunale di Roma di applicazione dell’indulto ai sensi del DPR 22 dicembre 1990, n. 394 che ha condonato la pena residua della reclusione e l’intera pena della multa;
– le eventuali condanne per le quali è intervenuto il beneficio della non menzione sono le seguenti: sentenza n. 2373/93 pronunciata dalla Corte di Appello di Roma, I sezione penale, il 17/06/1993, in riforma della sentenza n. 62846/89 pronunciata dal Pretore di Roma, VI Sezione penale il 21/07/1989, con la quale il sottoscritto è stato condannato per reati di furto e tentato furto commessi il 30/07/1989, con concessione dei benefici della sospensione condizionale e della non menzione.
Si precisa, inoltre, che il sottoscritto ha attivato una procedura tesa all’ottenimento della piena riabilitazione penale in relazione alle suddette condanne, in un’ottica di ravvedimento operoso rispetto agli errori commessi in passato.
A tal fine, in data 8 novembre, è stata presentata apposita istanza di riabilitazione presso il Tribunale di Sorveglianza di Roma, con il patrocinio degli avv.ti Roberto Leccese e Alessandro Vitale, il cui accoglimento appare costituire una mera formalità  in considerazione della chiara sussistenza di tutti i presupposti di legge fissati dall’art. 179 c.p. ¦».
Tuttavia, la stazione appaltante con l’impugnata nota del 26.5.2014 provvedeva alla esclusione della società  -OMISSIS-s.r.l. con la seguente motivazione:
«¦ In relazione alla richiesta di partecipazione alla gara avanzata da codesta società  per l’affidamento del servizio indicato in oggetto, si comunica che la Commissione di valutazione tecnico economica delle offerte, nell’esaminare la documentazione pervenuta, ha ritenuto che per codesta impresa non sussistono i requisiti ex art. 38 del D. Lgs 163/2006. Nei confronti del Sig. -OMISSIS-, amministratore unico della società , è stata emessa dal Tribunale di Roma, infatti, in data 22.8.1989, una sentenza di condanna per il reato di cui all’art. 628, comma 1, del Codice Penale ed una sentenza (nr. 2373/93 del 17.6.1993) della Corte di Appello di Roma, I Sezione Penale, con la quale è stato condannato per reati di furto e tentato furto.
I reati sopra riportati costituiscono fattispecie la cui natura e contenuto sono lesivi del rapporto fiduciario che si dovrebbe instaurare con la Stazione Appaltante in ordine alle specifiche obbligazioni del contratto. Considerato che il possesso dei requisiti ex art. 38 del D. Lgs 163/2006 è condizione essenziale per l’affidamento del servizio, la predetta Commissione ha deliberato di escludere codesta società  dalla gare di cui trattasi ¦».
La società  istante con il ricorso in esame contestava la propria esclusione di cui alla menzionata nota del 26.5.2014.
Deduceva censure sinteticamente riconducibili all’eccesso di potere per carenza assoluta o insufficienza della motivazione ed alla violazione del principio del legittimo affidamento.
Si costituivano il Ministero dell’Economia e delle Finanze ed il Comando Regionale Puglia della Guardia di Finanza, resistendo al gravame.
Ciò premesso in punto di fatto, ritiene questo Collegio che il ricorso sia infondato.
Invero, il gravato provvedimento di esclusione appare adeguatamente motivato in ordine alla incidenza dei reati, per i quali era stato in passato condannato il -OMISSIS-, sulla moralità  professionale della società  partecipante, reati correttamente considerati “gravi” ed ostativi alla partecipazione in forza del disposto di cui all’art. 38, comma 1, lett. c) dlgs n. 163/2006.
Trattasi, infatti, di reati contro il patrimonio (rapina e furto) che, per quanto risalenti nel tempo, hanno specifica attinenza con riferimento all’oggetto della procedura di gara per cui è causa (i.e. affidamento per l’anno 2014 del servizio di trasporto e manovalanza connesso alla movimentazione di materiale su tutto il territorio nazionale per le esigenze dei Reparti dipendenti dal Comando Regionale Puglia e del Comando Regionale Molise) e sono, conseguentemente, – come evidenziato in modo condivisibile dalla stazione appaltante nel gravato provvedimento del 26.5.2014 – “¦ lesivi del rapporto fiduciario che si dovrebbe instaurare con la Stazione Appaltante in ordine alle specifiche obbligazioni del contratto ¦”.
Peraltro, anche la procedura attivata ed invocata dal -OMISSIS- (con presentazione di apposita istanza ex artt. 178 e 179 cod. pen. di riabilitazione presso il Tribunale di Sorveglianza di Roma) tesa all’ottenimento della piena riabilitazione penale in relazione alle suddette condanne non risulta essersi ancora conclusa.
Non è, quindi, dato a questo Tribunale sostituirsi alle valutazioni discrezionali che dovrà  compiere sul punto il competente Tribunale di Sorveglianza di Roma in ordine alla sussistenza in capo al -OMISSIS- del requisito delle “prove effettive e costanti di buona condotta”, requisito rilevante ai fini di cui all’art. 179 cod. pen.
Stante la riscontrata legittimità  della censurata esclusione, non può affermarsi la sussistenza di alcuna violazione del principio di affidamento.
Dalle argomentazioni espresse in precedenza discende la reiezione del ricorso.
In considerazione della natura e della peculiarità  della presente controversia, sussistono gravi ed eccezionali ragioni di equità  per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Sez. I, definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità  amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52 dlgs 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti o della dignità  della parte interessata, per procedere all’oscuramento delle generalità  e degli altri dati identificativi di -OMISSIS-, manda alla Segreteria di procedere all’annotazione di cui ai commi 1 e 2 della stessa disposizione, nei termini indicati.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Francesco Cocomile, Primo Referendario, Estensore
Maria Grazia D’Alterio, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 20/10/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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