1. Processo amministrativo – Giudizio impugnatorio – Notificazioni – Controinteressato – Ad almeno uno – Necessità  – Conseguenze dell’omessa notificazione – Inammissibilità  del ricorso


2. Pubblica istruzione – Concorso pubblico – Graduatoria – Impugnazione – Individuazione dei controinteressati cui notificare il ricorso – Criteri

1. Va dichiarato inammissibile con sentenza in forma semplificata ex art. 74 c.p.a., stante la sua manifesta inammissibilità , il ricorso che non sia stato notificato anche ad almeno uno dei controinteressati che sia individuato nell’atto impugnato, trattandosi di un onere minimo imprescindibile per la stessa costituzione del rapporto processuale, e il G.A. non è legittimato a disporre l’integrazione del contraddittorio nè ad utilizzare i poteri di cui all’art. 51 c.p.a..


2. Con particolare riferimento alla materia concorsuale, non sono da intendersi controinteressati solo coloro la cui posizione in graduatoria è tale da renderli indifferenti all’esito del giudizio, specificandosi, inoltre, che l’impossibilità  di individuare controinteressati può configurarsi solo quando l’impugnazione preceda l’adozione della graduatoria.

N. 01208/2014 REG.PROV.COLL.
N. 01503/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1503 del 2013, proposto da De Vitis Laura, rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesco Ranieri e Gianluigi Giannuzzi Cardone, con domicilio eletto in Bari, viale Papa Giovanni XXIII, 2/A;

contro
Ministero dell’Istruzione, dell’Università  e della Ricerca e Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia – Direzione Generale, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, via Melo, 97;

per l’annullamento
– della graduatoria generale definitiva di merito per la scuola dell’infanzia, pubblicata il 27.8.2013 con decreto prot. AOODRPU n. 6048 dall’USR per la Puglia, nell’ambito del concorso per esami e titoli per il reclutamento dei docenti, bandito con DDG n. 82 del 24.9.2012, nella parte in cui inserisce la ricorrente al posto 216, attribuendole a titolo di “punteggio titoli” 1,5 punti, in luogo di 6,5 punti;
– nonchè di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale ed in particolare, di ogni atto, mai comunicato, con il quale l’Amministrazione scolastica ha ritenuto di non attribuire alla ricorrente il punteggio spettante a seguito dei titoli indicati nella domanda di partecipazione al concorso, e confermati all’esito del superamento della prova orale;
nonchè per la declaratoria del diritto della ricorrente ad essere inserita nella graduatoria generale di merito per la scuola dell’infanzia succitata, con il punteggio legittimamente spettante a seguito del regolare riconoscimento dei titoli dichiarati e posseduti;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione, dell’Università  e della Ricerca e dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia – Direzione Generale;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista l’istanza cautelare depositata in data 10 settembre 2014;
Relatore il dott. Francesco Cocomile e uditi nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2014 per le parti i difensori avv.ti Gianluigi Giannuzzi Cardone e Donatella Testini;
Comunicata alle parti in forma diretta ed esplicita la possibilità  di adottare una sentenza semplificata, ricorrendone le condizioni previste;
Sentite le stesse ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
 

FATTO e DIRITTO
L’odierna ricorrente De Vitis Laura partecipava al concorso indetto dal MIUR con decreto del Direttore Generale per il personale scolastico n. 82 del 24 settembre 2012 finalizzato al reclutamento del personale docente della scuola dell’infanzia e per la copertura di posti di sostegno, risultati vacanti e disponibili in ciascuna Regione negli anni scolastici 2013/2014 e 2014/2015.
Detto concorso, organizzato su base regionale, terminava con l’approvazione della censurata graduatoria definitiva con DDG AOODRPU n. 6048 del 27.8.2013.
L’interessata, avendo superato tutte le prove scritte, si inseriva in posizione 216ª con il punteggio di 71,50.
Con l’odierno ricorso la stessa contestava l’errata valutazione dei titoli di concorso da parte della Amministrazione scolastica, titoli che, se correttamente considerati, le avrebbero consentito – secondo detta prospettazione difensiva – di ottenere un punteggio aggiuntivo (ulteriori 5 punti) e quindi di collocarsi al 121º posto (vedi pag. 5 dell’atto introduttivo).
Con distinta ed autonoma istanza depositata in data 10 settembre 2014 la De Vitis proponeva domanda cautelare.
Si costituivano il Ministero dell’Istruzione, dell’Università  e della Ricerca e l’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia – Direzione Generale, resistendo al gravame.
Nel corso della camera di consiglio dell’8 ottobre 2014, fissata per la trattazione di detta istanza, veniva comunicata alle parti la possibilità  di definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata.
Le parti nulla osservavano in proposito.
Inoltre, le parti venivano invitate a norma dell’art. 73, comma 3 cod. proc. amm. a discutere della questione rilevata d’ufficio relativamente alla inammissibilità  del ricorso in quanto non notificato a nessun controinteressato.
Quindi, la causa veniva trattenuta in decisione.
Ciò premesso in punto di fatto, ritiene questo Collegio che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile.
Invero, la ricorrente non ha provveduto a notificare l’atto introduttivo del giudizio ad almeno un controinteressato.
Si rammenta che ai sensi dell’art. 41, comma 2, primo inciso cod. proc. amm. (analogamente disponeva il previgente art. 21, comma 1 legge n. 1034/1971) “Qualora sia proposta azione di annullamento il ricorso deve essere notificato, a pena di decadenza, alla pubblica amministrazione che ha emesso l’atto impugnato e ad almeno uno dei controinteressati che sia individuato nell’atto stesso entro il termine previsto dalla legge, decorrente dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza, ovvero, per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge.”.
Come evidenziato da Cons. Stato, Sez. V, 13 settembre 2013, n. 4530 “Ai sensi dell’art. 41 comma 2, c.p.a. il ricorso giurisdizionale amministrativo deve essere notificato, a pena di inammissibilità , ad almeno uno dei controinteressati, trattandosi di un onere minimo imprescindibile per la stessa costituzione del rapporto processuale, e il giudice amministrativo non è legittimato a disporre l’integrazione del contraddittorio nel caso in cui il ricorso non sia stato ritualmente e tempestivamente notificato al controinteressato, nè gli è consentito utilizzare i poteri previsti dall’art. 51 c.p.a., non potendo in tal modo supplirsi ad errori, omissioni o carenza del ricorrente.”.
Con specifico riferimento alla materia concorsuale, Cons. Stato, Sez. III, 29 ottobre 2012, n. 5506 ha affermato:
“àˆ principio di diritto ormai consolidato quello per cui è onere della parte che intende impugnare la graduatoria di un concorso, notificare il ricorso a tutti i controinteressati, e cioè a tutti e solo coloro che subirebbero un pregiudizio dall’eventuale accoglimento dello stesso mentre, non sono da intendersi come tali coloro la cui posizione in graduatoria è tale da renderli indifferenti all’esito del procedimento. Ne deriva che, qualora il ricorso non venga notificato ad alcun controinteressato effettivo, lo stesso è da considerarsi inammissibile (fattispecie nella quale la ricorrente ha notificato il ricorso al solo concorrente risultato primo in graduatoria, la cui posizione non sarebbe cambiata neppure nell’ipotesi di pieno accoglimento del ricorso).”.
Peraltro, non è condivisibile l’argomento espresso dal difensore di parte ricorrente nel corso della camera di consiglio dell’8 ottobre 2014 (i.e. asserita impossibilità  al momento della proposizione della domanda di determinare con certezza chi fosse il controinteressato a causa della peculiarità  del meccanismo di immissione in ruolo a scaglioni).
Infatti, l’interessata contesta una graduatoria definitiva e nello stesso atto introduttivo chiarisce l’ipotetico spostamento che subirebbe in graduatoria nell’eventualità  dell’accoglimento del ricorso (dalla posizione n. 216 alla posizione n. 121).
La graduatoria definitiva (prodotta da parte ricorrente in uno al ricorso) individua precisamente i singoli nominativi dei candidati.
I soggetti che precedono la De Vitis in graduatoria (ed eventualmente pregiudicati dall’accoglimento del ricorso), conseguentemente, erano individuabili ab origine con facilità .
Peraltro, Cons. Stato, Sez. IV, 3 luglio 2014, n. 3375 ha recentemente sostenuto che:
“Nel procedimento concorsuale l’inconfigurabilità  di controinteressati può essere utilmente sostenuta solo quando l’impugnazione venga proposta anteriormente all’adozione della graduatoria, mentre nell’ipotesi in cui l’impugnazione avvenga successivamente all’emanazione dell’atto conclusivo del procedimento il ricorso va notificato ad ogni controinteressato individuabile dal medesimo atto; in effetti, in questa seconda ipotesi, la posizione di controinteressato va individuata ad ampio spettro, essendo configurabile non solo rispetto ai vincitori, ma anche per i candidati idonei posto che, per effetto del richiesto annullamento della graduatoria, essi potrebbero perdere i benefici discendenti dall’acquisita posizione sia sotto il profilo dei punteggi utili per altri concorsi, sia per l’immissione in ruolo in caso di utilizzo successivo della graduatoria.”.
Nel caso di specie il ricorso è stato direttamente proposto avverso la graduatoria definitiva allorquando la figura dei candidati controinteressati era ormai ben delineata (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 17 marzo 2014, n. 1305) sotto il profilo sia formale (presenza del nominativo nel provvedimento amministrativo contestato, i.e. graduatoria definitiva) sia sostanziale (sussistenza di un interesse favorevole al mantenimento della situazione attuale, definita dal provvedimento stesso).
Dalle argomentazioni espresse in precedenza discende la possibilità  di definizione del contenzioso con sentenza in forma semplificata ai sensi degli artt. 60 e 74 cod. proc. amm. stante la manifesta inammissibilità  del ricorso (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 3 giugno 2011, n. 5009: “L’eccepito difetto di notificazione del gravame ad almeno uno dei controinteressati individuati nell’approvata graduatoria ex art. 41, c.p.a., rende il ricorso stesso manifestamente inammissibile e ne consente la definizione, ex art. 74 c.p.a., con sentenza in forma semplificata.”).
In considerazione della natura e della peculiarità  della presente controversia, nonchè della qualità  delle parti, sussistono gravi ed eccezionali ragioni di equità  per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Sez. I, definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Francesco Cocomile, Primo Referendario, Estensore
Maria Grazia D’Alterio, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 20/10/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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