1. Giurisdizione – Documento unico di regolarità contributiva – Atto non provvedimentale – Correzione errori – Giudice ordinario
2. Contratti pubblici – Gara – Scelta del contraente – Requisiti di ordine generale – Certificato attestante la regolarità contributiva – Verifica del contenuto della Stazione appaltante – Impossibilità
3. Contratti pubblici – Gara – Scelta del contraente – Requisiti di ordine generale – Regolarità contributiva – Presentazione della domanda di partecipazione – Esclusione
4. Contratti pubblici – Gara – Scelta del contraente – Requisiti di ordine generale – Regolarità contributiva – Regolarizzazione postuma – Esclusione
5. Contratti pubblici – Gara – Scelta del contraente – Documento unico di regolarità contributiva – Regolarizzazione postuma (art. 31, comma 8, D.Lgs. 69/2013) – Durc per la partecipazione a gare pubbliche – Inapplicabile (art. 38 D. Lgs. 163/2006)
1. Il documento unico di regolarità contributiva è una certificazione avente natura ed effetti meramente dichiarativi di posizioni giuridiche, facente prova fino a querela di falso. Gli eventuali errori in esso contenuti possono essere corretti solo dal giudice ordinario all’esito della proposizione di querela di falso o a seguito di ordinaria controversia in materia di previdenza e assistenza obbligatoria.
2. Le stazioni appaltanti non possono sindacare il contenuto delle certificazioni rilasciate dagli istituti di previdenza attestanti la regolarità contributiva delle imprese partecipanti a procedure di gara per l’aggiudicazione di appalti con l’Amministrazione.
3. La regolarità contributiva di un’impresa partecipante ad una gara per l’aggiudicazione di appalti deve sussistere al momento della presentazione della domanda di partecipazione, con la conseguenza che deve essere disposta l’esclusione del concorrente non adempiente qualora questi non sia in possesso del requisito della regolarità contributiva al momento della scadenza del termine di presentazione dell’offerta.
4. L’eventuale regolarizzazione successiva alla presentazione della domanda di partecipazione alla gara di violazioni contributive esistenti al momento della presentazione della domanda può valere soltanto ad eliminare il contenzioso tra l’impresa e l’ente previdenziale, ma non può cancellare il fatto storico dell’accertato inadempimento alla data della dichiarazione.
5. L’art. 31, comma 8 del D.Lgs. n. 69/2013 (che prevede la possibilità da parte degli interessati di regolarizzare la propria posizione, su segnalazione degli enti preposti al rilascio del d.u.r.c, entro un termine non superiore a 15 giorni) si applica a tutte le ipotesi di d.u.r.c. rilasciato dagli enti competenti ad eccezione dei d.u.r.c. acquisiti per la verifica della veridicità dell’autodichiarazione presentata per la partecipazione alle gare pubbliche. In questi casi vale la disciplina prevista dall’art. 38 D.Lgs. 163/2006, norma di carattere speciale che deve trovare applicazione in via prioritaria.
N. 01221/2014 REG.PROV.COLL.
N. 01020/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
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ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1020 del 2014, proposto da:
Ecoimpianti Sud S.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandataria capogruppo dell’A.T.I. “Ecoimpianti Sud S.r.l. – D’Adamio Sr.l.” e D’Adamio S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandante della suddetta A.T.I., rappresentate e difese dall’avv. Danilo D’Arpa, con domicilio eletto presso Giacomo Valla in Bari, via Q. Sella, n. 36;
contro
Acquedotto Pugliese S.p.A. in persona dell’Amministratore Unico pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. ti Gianluca Angelini e Monica Boezio, con domicilio eletto presso la sede legale della società , in Bari, Via Cognetti, n. 36;
I.N.P.S. – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e I.N.A.I.L. – Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, in persona dei rispettivi legali rappresentati pro tempore;
nei confronti di
Faver S.p.A., in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Giovanni Nardelli, con domicilio eletto presso Giovanni Nardelli, in Bari, Viale Quinto Ennio, n. 33;
per l’annullamento
previa sospensione cautelare
del provvedimento prot. n. 64662 del 27.6.2014 della Direzione Servizi centrali Procurement Tecnici ed Informatici dell’Acquedotto Pugliese S.p.A., di esclusione dell’A.T.I. Ecoimpianti Sud S.r.l. – D’ Adamio S.r.l. dalla procedura di gara per “l’appalto integrato della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di potenziamento dell’impianto di depurazione di Lucera B (FG)”;
del D.U.R.C. prot. n. 30037345 del 13.5.2014, emesso dall’I.N.A.I.L., sede di Foggia, il 29.5.2014, attestante la non regolarità contributiva I.N.P.S. alla data dell’8.4.2014 della mandante dell’A.T.I. ricorrente, la società D’Adamio S.r.l.;
di ogni altro provvedimento e/o comunicazione anche dal contenuto non noto, nonchè di ogni altro atto presupposto, connesso coevo e/o consequenziale, ivi compresi gli atti meglio specificati in ricorso;
e, per l’eventualità in cui l’Acquedotto Pugliese S.p.A. abbia stipulato il contratto con l’aggiudicataria, per la dichiarazione di inefficacia di quest’ultimo e la disposizione del subentro della ricorrente, nonchè per la condanna dell’Acquedotto Pugliese S.p.A. al risarcimento per equivalente in relazione alla parte di appalto già eventualmente eseguita;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’ Acquedotto Pugliese S.p.A. e della Faver S.p.A.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 settembre 2014 la dott.ssa Flavia Risso;
Uditi per le parti i difensori avv.ti Danilo D’Arpa, Gianluca Angelini, Monica Boezio e Giovanni Nardelli;
Comunicata alle parti in forma diretta ed esplicita la possibilità di adottare una sentenza semplificata, ricorrendone le condizioni previste;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – L’A.T.I. Ecoimpianti Sud S.r.l. – D’ Adamio S.r.l. è stata esclusa dalla gara per l’aggiudicazione dell’ “appalto integrato della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di potenziamento dell’impianto di depurazione di Lucera B (FG), sulla base del progetto definitivo posto a base di gara”, indetta dall’ Acquedotto Pugliese S.p.A. in data 7.3.2014.
L’esclusione, disposta all’esito della verifica dei requisiti dichiarati in sede di partecipazione, è motivata in relazione al documento unico di regolarità contributiva emesso in data 29.5.2014, acquisito d’ufficio dall’Acquedotto Pugliese S.p.A., attestante la situazione di non regolarità contributiva I.N.P.S. – sede di Foggia – della società D’Adamio S.r.l., alla data dell’8.4.2014, data di presentazione dell’offerta da parte dell’A.T.I. Ecoimpianti Sud S.r.l. – D’ Adamio S.r.l. (irregolarità confermata all’Acquedotto Pugliese S.p.A. dalla Direzione Provinciale I.N.P.S. di Foggia con nota del 23.6.2014 – Allegato n. 7 alla memoria di costituzione della stazione appaltante).
Con il ricorso in esame le società Ecoimpianti Sud S.r.l. e D’ Adamio S.r.l. (rispettivamente mandataria e mandante dell’A.T.I. Ecoimpianti Sud S.r.l. – D’ Adamio S.r.l.) impugnano il suddetto provvedimento di esclusione, nonchè il documento unico di regolarità contributiva che ha attestato la non regolarità contributiva della società D’Adamio S.r.l., evidenziandone l’illegittimità .
Con atti depositati in data 29.8.2014, si costituivano in giudizio l’Acquedotto Pugliese S.p.A. e la controinteressata Faver S.p.A. chiedendo la reiezione del ricorso e sollevando l’eccezione di inammissibilità dello stesso nella parte in cui le ricorrenti impugnano il documento unico di regolarità contributiva per difetto di giurisdizione.
Alla camera di consiglio del 3 settembre 2014, previo avviso alle parti sulla possibilità di definire il giudizio ex art. 60 c.p.a., la causa è stata trattenuta per la decisione.
Tanto premesso in punto di fatto, il Collegio ritiene che il ricorso debba essere in parte dichiarato inammissibile ed in parte respinto con decisione in forma semplificata ai sensi degli articoli 60 e 74 cod. proc. amm. mediante un sintetico riferimento ai punti di fatto e di diritto considerati risolutivi ed ai precedenti conformi citati in motivazione.
2. – In proposito assume rilievo preliminare l’esame del secondo motivo di ricorso avente ad oggetto il documento unico di regolarità contributiva prot. n. 30037345 del 13.5.2014, emesso dall’I.N.A.I.L., sede di Foggia, il 29.5.2014, attestante la non regolarità contributiva I.N.P.S. alla data dell’8.4.2014 della mandante dell’A.T.I., la società D’Adamio S.r.l., acquisito d’ufficio dall’ Acquedotto Pugliese S.p.A. in sede di verifica dei requisiti di partecipazione, con riferimento al quale va accolta l’eccezione di inammissibilità per difetto di giurisdizione sollevato dall’Acquedotto Pugliese S.p.A. e dalla controinteressata e va pertanto dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
Come più volte affermato dalla giurisprudenza, nelle gare per l’aggiudicazione di appalti di opere pubbliche, il documento unico di regolarità contributiva è una certificazione avente natura ed effetti meramente dichiarativi di posizioni giuridiche, assistita da pubblica fede ai sensi dell’ art. 2700 c.c., facente prova fino a querela di falso; pertanto tale certificato, in quanto privo di efficacia provvedimentale, non ha alcuna concreta lesività , il che rende impossibile la sua autonoma impugnazione, mentre gli eventuali errori in esso contenuti, involgendo posizioni di diritto soggettivo, potranno essere corretti solo dal giudice ordinario all’esito di proposizione di querela di falso o a seguito di ordinaria controversia in materia di previdenza e assistenza obbligatoria (ex multis Cons. Stato, sez. V, 17 maggio 2013, n. 2682; T.A.R. Puglia – Bari, Sez. II, 13 febbraio 2014, n. 225; T.A.R. Puglia – Bari, Sez. I, 12 giugno 2014, n. 714; T.A.R. Lazio, Sez. III ter, 18 luglio 2014, n. 7732; T.A.R. Abruzzo, Pescara, 20 marzo 2012, n. 129).
Va pertanto dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in relazione al secondo motivo di ricorso.
3. – Con il primo motivo di ricorso le società Ecoimpianti Sud S.r.l. e D’ Adamio S.r.l. lamentano che la stazione appaltante non abbia effettuato un reale accertamento, sia sotto il profilo della gravità , sia sotto il profilo della definitività , in merito alla violazione, da parte della società D’Adamio S.r.l., dell’art. 38, comma 1, lett i) e comma 2 del D.Lgs. n. 163 del 2006.
Le società ricorrenti sostengono di aver partecipato alla gara di che trattasi in data 8.4.2014, spendendo un d.u.r.c. regolare rilasciato il 19.12.2013 che, in base all’art. 31, comma 5 del D.L. n. 69 del 2013, avrebbe una validità di centoventi giorni.
Nella parte in fatto del ricorso, le ricorrenti precisano che “¦al momento della presentazione dell’offerta (8.4.2014) ed alla chiusura dei termini per la partecipazione alla selezione (16.4.2014) non era stato nè avviato (nè definitivamente accertato) da parte degli enti preposti alcuno stato di irregolarità in materia di contributi previdenziali e assistenziali¦”.
Il d.u.r.c. prot. n. 30037345 del 13.5.2014 attesta la non regolarità contributiva I.N.P.S. – sede di Foggia – della società D’Adamio S.r.l. alla data dell’8.4.2014, data di presentazione dell’offerta da parte dell’A.T.I. composta dalle società ricorrenti.
Tale dato di fatto è da solo sufficiente a giustificare l’esclusione dalla gara di che trattasi dell’ A.T.I. Ecoimpianti Sud S.r.l. – D’ Adamio S.r.l. da parte dell’Acquedotto Pugliese S.p.A., sia per la mancanza del requisito soggettivo di cui all’art. 38, comma 1, lett. i) (non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali), sia per aver attestato falsamente di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 38 alla data di partecipazione alla gara di appalto.
Come ha evidenziato l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con la sentenza n. 8 del 4 maggio 2012, la verifica della regolarità contributiva delle imprese partecipanti a procedure di gara per l’aggiudicazione di appalti con la Pubblica Amministrazione è demandata agli istituti di previdenza le cui certificazioni (d.u.r.c.) si impongono alle stazioni appaltanti, le quali non possono sindacarne il contenuto.
Del tutto irrilevante pertanto risulta essere il fatto che la società D’Adamio S.r.l. abbia ricevuto il c.d. “Preavviso di accertamento negativo”, con l’annesso invito dell’I.N.P.S. a procedere alla regolarizzazione del versamento dei contributi previdenziali, solo in data 23.4.2014 e che la ricorrente abbia poi provveduto alla regolarizzazione in data 7.5.2014.
Infatti, alla luce dell’art. 38 del D.Lgs. n. 163 del 2006 (si veda, in particolare, il primo comma di tale norma che, in mancanza dei requisiti di ordine generale ivi indicati, prevede l’impossibilità di partecipare alla gara e di stipulare il relativo contratto di appalto), la regolarità contributiva deve sussistere al momento della presentazione della domanda di partecipazione alla gara. Più nello specifico, il Consiglio di Stato ha precisato che il requisito della regolarità contributiva, costituendo condizione di partecipazione alla gara, se non posseduto alla data di scadenza del termine di presentazione dell’offerta, non può che comportare l’ esclusione del concorrente non adempiente (Cons. Stato, Ad. Plen., 4 maggio 2012, n. 8).
In merito alla specifica censura inerente la mancanza di effettivo accertamento della violazione dell’art. 38, comma 1, lett. i) del D.Lgs. n. 163 del 2006, sotto il profilo della gravità della violazione, le stesse ricorrenti richiamano la sentenza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 8 del 4 maggio 2012, secondo la quale, alla luce del Decreto Legge n. 70 del 2011, la mancanza del d.u.r.c. comporta una presunzione legale di gravità delle violazioni. Il citato Decreto Legge n. 70 del 2011, infatti, non tocca la lett. i), del comma 1, dell’art. 38, ma inserisce nel comma 2 una previsione volta a dare rilevanza al d.u.r.c. e ad escludere ogni discrezionalità della stazione appaltante nella valutazione della gravità delle violazioni previdenziali e assistenziali. In particolare, ai fini del comma 1, lett. i) dell’art. 38, si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all’art. 2, comma 2 del D.L. 25 settembre 2002, n. 210, convertito in L. 22 novembre 2002 n. 266.
La censura pertanto è infondata.
Le ricorrenti, infine, sostengono che la violazione alle norme in materia di contribuiti previdenziali e assistenziali, avrebbe potuto acquisire il carattere della definitività , solo in data 7.5.2014 (data in cui la società D’ Adamio S.r.l. avrebbe peraltro regolarizzato la propria posizione contributiva, nel termine dei quindici giorni previsto dall’art. 31, comma 8 del D.L. n. 69 del 2013) e che la stazione appaltante avrebbe omesso di effettuare un puntuale accertamento circa tale carattere della violazione contributiva.
Anche tale censura è infondata.
Sul punto, il Collegio si limita a richiamare la recente sentenza del T.A.R. Lazio, Sez. III ter, 18 luglio 2014, n. 7732, nonchè quelle del T.A.R. Campania, sez. IV, del 2 luglio 2014, n. 3619 e del 12 giugno 2014, n. 3334 che hanno ritenuto non applicabile l’art. 31, comma 8 del D.L. n. 69 del 2013 (secondo il quale “Ai fini della verifica per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), in caso di mancanza dei requisiti per il rilascio di tale documento gli Enti preposti al rilascio, prima dell’emissione del DURC o dell’annullamento del documento già rilasciato, invitano l’interessato (¦) a regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a quindici giorni, indicando analiticamente le cause della irregolarità “) alle ipotesi in cui il d.u.r.c. viene acquisito per la verifica delle dichiarazioni rese, ai sensi dell’art. 38 d. lgs. n. 163/2006, per la partecipazione alla gara.
Ciò in quanto la verifica delle suddette autocertificazioni non può che essere effettuata con riferimento alla data e alla situazione esistente al momento in cui le dichiarazioni sono state rese.
La verifica disposta dalla stazione appaltante con l’acquisizione del d.u.r.c., infatti, mira a fotografare la corrispondenza o meno tra quanto dichiarato in sede di partecipazione e quanto risulta dagli archivi degli Istituti deputati al relativo rilascio, con riferimento ad un preciso momento storico (quello della dichiarazione sulla regolarità contributiva) e ciò al fine precipuo di accertare la sussistenza del requisito richiesto in capo ai concorrenti (T.A.R. Puglia, Bari, sez. I, 15 maggio 2014, n. 608).
L’eventuale regolarizzazione postuma di violazioni contributive esistenti al momento della presentazione della domanda di partecipazione alla gara può valere ad eliminare il contenzioso tra l’impresa e l’ente previdenziale, ma non può in ogni caso cancellare il fatto storico dell’accertato inadempimento alla data della dichiarazione e comportare quindi ex post il venir meno della causa di esclusione (Cons. Stato, Ad. Plen., 4 maggio 2012, n. 8; Cons. St., sez. VI, 12 gennaio 2011, n. 104; Tar Lazio, Roma, sez. III quater, 31.3.2014, n. 3545; Tar Puglia – Lecce, sez. II, 13.3.2014, n. 761 e sez. III, 22.04.2014, n. 1077; Parere dell’A.V.C.P. n. 14 del 14.02.2013).
Come correttamente sottolineato dal T.A.R. Lazio, la ratio dell’art. 38 “¦costituente espressione dei principi generali di concorrenza, trasparenza e parità di trattamento (art. 2 del codice), sarebbe vanificata ove si ritenga che la regolarità contributiva, dichiarata in sede di partecipazione, sia un requisito verificabile con riferimento ad un momento temporale (scadenza del termine di quindici giorni decorrente dalla richiesta di regolarizzazione rivolta dopo l’aggiudicazione della gara) successivo a quello della partecipazione, quest’ultimo espressamente previsto dall’art. 38 citato che avrebbe dovuto, pertanto, essere oggetto di abrogazione espressa¦”. Ne consegue che “¦l’antinomia tra le due norme (art. 38 d. lgs. n. 163/2006 e 31 d. l. n. 69/2013), di pari rango nell’ambito della gerarchia delle fonti, deve, pertanto, essere risolta sulla base del preferibile (in quanto la perdurante vigenza dell’art. 38 si giustifica con l’essere la norma espressione dei citati principi generali di concorrenza, trasparenza e massima partecipazione) principio di specialità (¦) per cui l’art. 31 comma 8° d. lgs. n. 69/2013 si applica a tutte le ipotesi di d.u.r.c. rilasciato dagli enti competenti ad eccezione di quello acquisito per la verifica della veridicità dell’autodichiarazione presentata per la partecipazione alla gara per il quale vale la disciplina prevista dall’art. 38 d. lgs. n. 163/2006” (T.A.R. Lazio, Sez. III ter, 18 luglio 2014, n. 7732).
Nel caso di specie, poichè le irregolarità contributive a carico della società D’Adamio S.r.l. sussistenti al momento della presentazione della domanda di partecipazione (8.4.2014), risultano sanate solo in data successiva (7.5.2014), non può censurarsi l’operato della stazione appaltante che ne ha conseguentemente disposto l’esclusione attenendosi all’accertamento contenuto nel d.u.r.c. prot. n. 30037345 emesso in data 29 maggio 2014, non residuando in capo alla stessa alcun margine di valutazione o apprezzamento.
Alla luce delle considerazioni svolte, l’esclusione dalla gara dell’A.T.I. costituita dalle società Ecoimpianti Sud S.r.l. e D’Adamio S.r.l. è legittima.
Il primo motivo di ricorso pertanto deve essere respinto.
In conclusione, il ricorso deve essere in parte dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione e in parte respinto e, conseguentemente, vanno altresì respinte le connesse domande di dichiarazione di inefficacia del contratto eventualmente stipulato dall’ dell’Acquedotto Pugliese S.p.A., nonchè quella di subentro nel contratto medesimo e di risarcimento del danno per equivalente per la parte di appalto eventualmente già eseguita.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Bari, Sezione Unica, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
– lo respinge nei termini di cui in motivazione;
– limitatamente alla domanda di annullamento e/o dichiarazione di nullità del documento unico di regolarità contributiva, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo;
– indica come giudice competente a decidere sulla suddetta, specifica domanda il giudice ordinario, dinanzi al quale il giudizio potrà essere riassunto ai sensi dell’art. 11 del D. Lgs. 104/2010;
– condanna in solido le società ricorrenti al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori come per legge, in favore dell’ Acquedotto Pugliese S.p.A. e in € 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori come per legge, in favore della Faver S.p.A.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 3 settembre 2014 con l’intervento dei magistrati:
Corrado Allegretta, Presidente
Flavia Risso, Referendario, Estensore
Maria Colagrande, Referendario
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 22/10/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)