Contratti pubblici – Gara – Scelta del contenente – Esclusione – Tutela cautelare monocratica  – Sopravvenuta aggiudicazione  – Fattispecie

Non può essere riconosciuta tutela cautelare monocratica avverso l’esclusione da una gara, se la data per la prosecuzione del procedimento con l’aggiudicazione definitiva risulta prevista  nel torno di tempo tra l’istanza cautelare monocratica e la fissazione della prima camera di consiglio utile, dovendosi comunque impugnare l’aggiudicazione definitiva nel frattempo sopravvenuta.

N. 00553/2014 REG.PROV.CAU.
N. 01220/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)

Il Presidente
ha pronunciato il presente
 
DECRETO
 
sul ricorso numero di registro generale 1220 del 2014, proposto da: 
Tundo Vincenzo S.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Saverio Sticchi Damiani, con domicilio eletto presso Ugo Patroni Griffi, in Bari, piazza Luigi di Savoia, 41/A; 

contro
Azienda Sanitaria Locale Barletta Andria Trani; 

nei confronti di
Capogna Autoservizi S.r.l., Paolo Scoppio e Figlio Autolinee S.r.l., Padovano Vittorio, Toninho S.r.l.; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
dei verbali di gara relativi alla seduta del 09.09.2014, all’esito della quale il Seggio di gara ha dichiarato l’esclusione della ricorrente dalla procedura per cui è causa;
di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale e in particolare dei provvedimenti espressi di aggiudicazione provvisoria e definitiva dei lotti di gara 1,2,3,4 ove intervenuti;
nonchè per l’accoglimento delle altre azioni specificamente avanzate in ricorso;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dalla ricorrente, ai sensi dell’art. 56 cod. proc. amm.;
Considerato lo stato avanzato della procedura di cui si tratta, risultando stabilita alla data del 7 ottobre 2014 la seduta pubblica per l’apertura delle offerte economiche e che, pertanto, nel tempo intercorrente tra la data odierna e quella della prima camera di consiglio utile (5 novembre 2014) per la trattazione della domanda cautelare avanzata con il ricorso, ben potrebbe intervenire il provvedimento di aggiudicazione definitiva, nei confronti del quale soltanto la ricorrente può ormai far valere le proprie ragioni;
 

P.Q.M.
Respinge la suddetta domanda di misure cautelari provvisorie.
Fissa la camera di consiglio del 5 novembre 2014 per la trattazione in sede collegiale dell’istanza cautelare.
Il presente decreto è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari il giorno 15 ottobre 2014.
 
 
 
 
 




  Il Presidente
  Corrado Allegretta







DEPOSITATO IN SEGRETERIA
Il 16/10/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)