Processo amministrativo – Assegnazione di alloggi di edilizia sovvenzionata – Tutela cautelare – Integrazione del contraddittorio – Effetti 

In sede di delibazione nella fase cautelare del giudizio amministrativo di  una graduatoria per l’assegnazione in locazione di alloggi di edilizia sovvenzionata, la necessità  di integrare il contraddittorio  nei confronti dei soggetti che precedono il ricorrente nella graduatoria –  i quali potrebbero risultare pregiudicati in caso di accoglimento del gravame – implica la sospensione della graduatoria stessa nelle more della della nuova camera di consiglio fissata all’esito dell’espletamento della notificazione ordinata (nella specie per pubblici proclami).

N. 00554/2014 REG.PROV.CAU.
N. 00733/2014 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 733 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Carmelo Munafo’, rappresentato e difeso dagli avv. Gianfranco D’Autilia, Nicola D’Autilia, con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. Bari in Bari, Piazza Massari;

contro
U.T.G. – Prefettura di Bari, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, via Melo, n. 97; 

nei confronti di
Giacinto Falconetti; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
del provvedimento amministrativo prefettizio n. 0009291 del 6.3.2014 ed allegata graduatoria per l’assegnazione in locazione di n. 100 alloggi di edilizia sovvenzionata, siti nel Comune di Bari-Località  Poggiofranco – notificato mediante pubblicazione presso l’Albo Prefettura il 21.3.2014.
 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’U.T.G. – Prefettura di Bari;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 ottobre 2014 la dott.ssa Cesira Casalanguida e uditi per le parti i difensori Stefano Maria Stricchiola e Donatella Testini;
 

Considerato che:
il ricorso, integrato da motivi aggiunti, in fase di sommaria delibazione non parrebbe manifestamente infondato, in relazione a quanto specificato nell’allegato 2 del bando, pagina 6, nota 2;
il ricorso e i motivi aggiunti sono stati notificati ad un controinteressato, sicchè il ricorso è ammissibile ai sensi dell’art. 41 comma 2 cpa;
nell’ipotesi di accoglimento delle censure avverso il provvedimento del Prefetto della Provincia di Bari del 21.05.2014, con cui è stata disposta la pubblicazione della graduatoria, come modificata in sede di autotutela per l’assegnazione in locazione di n. 100 alloggi, situati nel Comune di Bari, località  Poggiofranco, i candidati che precedono il ricorrente nella suddetta graduatoria potrebbero subire un pregiudizio dall’accoglimento del ricorso come integrato dai motivi aggiunti;
i controinteressati devono, quindi, essere messi nella possibilità  di resistere al ricorso;
Preso atto, altresì, dell’istanza di autorizzazione, alla notifica per pubblici proclami, formulata dal ricorrente all’odierna camera di consiglio;
Ritenuto, pertanto, necessario integrare il contraddittorio, a cura della parte ricorrente, nei confronti dei soggetti che lo precedono nelle graduatoria, che potrebbero essere pregiudicati nella loro attuale posizione in caso di accoglimento del gravame e che sussistono i presupposti per concedere la richiesta autorizzazione;
Considerato, quindi, che la notificazione dovrà  essere effettuata entro il termine di giorni 60 (sessanta) decorrenti dalla comunicazione per via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della presente ordinanza, con l’obbligo di procedere al deposito della prova del compimento dei prescritti adempimenti entro il termine perentorio di ulteriori giorni 30 (trenta);
Rilevato che, ove il ricorrente opti per la pubblicazione per pubblici proclami, la stessa dovrà  essere eseguita con le medesime modalità  previste dall’atto del Prefetto della Provincia di Bari, con cui è stata disposta la pubblicazione della graduatoria come modificata in sede di autotutela, del 21 maggio 2014;
Rilevato che, nelle more dell’espletamento del suddetto adempimento e fino alla data fissata per il prosieguo del giudizio cautelare, l’interesse del ricorrente potrebbe risultare pregiudicato dall’assegnazione degli alloggi, sicchè deve essere assicurata la disponibilità  di un alloggio;
Ritenuto, infine, di rinviare la statuizione sulle spese alla definizione del giudizio cautelare.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza)
accoglie l’istanza cautelare e, per l’effetto, sospende provvisoriamente la graduatoria, nei limiti dell’interesse del ricorrente, con ordine all’amministrazione, nell’ipotesi di assegnazione degli alloggi, di mantenerne temporaneamente disponibile almeno uno, sino alla decisione del giudizio cautelare;
ordina l’integrazione del contraddittorio e autorizza la notificazione per pubblici proclami, nei termini e con le modalità  di cui in motivazione;
Spese alla definizione del giudizio cautelare.
Rinvia per il prosieguo del giudizio cautelare alla Camera di Consiglio del 26 febbraio 2015.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 15 ottobre 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sergio Conti, Presidente
Desirèe Zonno, Primo Referendario
Cesira Casalanguida, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 




DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 16/10/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)