Edilizia e urbanistica – Aree demaniali – Trasferimento a titolo oneroso – Criterio di assegnazione – Priorità  temporale – Deroga – Condizioni e limiti – Fattispecie

In ipotesi di trasferimento a titolo oneroso di aree demaniali ad un privato, la p.A. ricorrente non può fondare la richiesta di misura cautelare reclamando la deroga al principio di priorità  temporale in quanto tale deroga può essere consentita solo in forza di ragioni di interesse pubblico assistite da un grado di concreta apprezzabilità  (inesistenti nel caso di specie).

N. 00555/2014 REG.PROV.CAU.
N. 01160/2014 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 1160 del 2014, proposto da:

Comune di Candela, rappresentato e difeso dall’avv. Gianfranco Di Mattia, con domicilio eletto presso Lucrezia Girone in Bari, via Clinia n. 34;

contro
Regione Puglia, rappresentata e difesa dall’avv. Leonilde Francesconi, con domicilio eletto presso Leonilde Francesconi in Bari, Lungomare Nazario Sauro, nn.31-33; 

nei confronti di
Nicola Granata; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
1) della deliberazione n. 977 del27/512014, pubblicata sul B.U.R.P. n. 80 del 2316/2014, con la quale la Giunta Regionale ha autorizzato il trasferimento di terreni demaniali, a titolo oneroso, in favore del sig. Granata Nicola;
2) della nota prot. n. 108-6908 del301412014 con la quale, fra I’altro, è stato reiterato I’invito a produrre, entro quindici giorni, documentazione ultronea rispetto alla lettera della norma;
3) della nota n. AOO 10813010l/201410011714 dell’Ufficio Parco Tratturi,
4) degli eventuali atti successivi non conosciuti,
nonchè per I’accertamento del diritto del Comune di Candela di conseguire l’acquisizione, a titolo gratuito, della medesima area; per la condanna della Regione a procedere in tale senso.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Regione Puglia;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 ottobre 2014 la dott.ssa Desirèe Zonno e uditi per le parti i difensori Gianfranco Di Mattia e Leonilde Francesconi;
 

Rilevato che, in estrema e doverosa sintesi, si controverte in ordine all’assegnazione della particella n. 557 che il comune ricorrente pretende di acquisire, in quanto utile alla realizzazione di opera pubblica ricadente sulla vicina particella n.558;
rilevato che la stessa (n. 557) risulta già  assegnata ad un privato che ha presentato istanza di acquisizione (a titolo oneroso) precedente a quella comunale;
rilevato che la pretesa comunale si fonda sulla predicata derogabilità  del criterio di potiorità  temporale;
ritenuto che tale criterio, per quanto astrattamente derogabile in virtù di un preminente interesse pubblico, è espressione del principi di legalità , imparzialità , efficienza e buon andamento della P.A.;
ritenuto, conseguentemente, che la deroga possa essere consentita solo in forza di ragioni di interesse pubblico assistite da un grado di concreta apprezzabilità  che, nella specie non ricorrono, atteso lo stato di avanzamento del progetto dell’opera;
ritenuto che le spese possono essere integralmente compensate in ragione della particolarità  della controversia;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) respinge l’istanza cautelare.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 15 ottobre 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sergio Conti, Presidente
Desirèe Zonno, Primo Referendario, Estensore
Cesira Casalanguida, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 




DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 16/10/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)