1. Edilizia e urbanistica – Attività edilizia privata – Costruzioni abusive – Ordine di sospensione lavori – Revoca autorizzazione paesaggistica e ordine di demolizione – Legittimità del procedimento ex art. 21octies L. 241/1990 – Fattispecie
2. Tutela dei beni culturali e del paesaggio – Autorizzazione paesaggistica – Realizzazione di recinzione – Parziale difformità da autorizzazione – Revoca autorizzazione – Illegittimità parziale – Fattispecie
1. L’ordine di sospensione dei lavori, in quanto prodromico ad un procedimento di ritiro dell’autorizzazione già rilasciata, equivale alla comunicazione di avvio del procedimento di cui all’art. 7 L. 241/1990; inoltre, l’ordine di riduzione in pristino costituisce attività vincolata rispetto alla difformità fra la SCIA e la situazione di fatto che evidenzia un abuso edilizio cosicchè, ai sensi dell’art. 21octies L. 241/1990, nessun rilievo avrebbe avuto la partecipazione dell’interessato al procedimento. (Nel caso di specie, è stato rilevato che il ricorrente era perfettamente consapevole dell’abuso edilizio realizzato, avendo presentato SCIA in sanatoria).
2. Deve considerarsi viziato, per sproporzione rispetto al fine perseguito oltre che per intrinseca contraddittorietà della motivazione, il provvedimento di revoca di un’autorizzazione paesaggistica – e il conseguente ordine di riduzione in pristino – laddove la difformità dei lavori eseguiti riguardi solamente una piccola porzione del manufatto realizzato, mentre la rimanente parte risulti regolarmente assentita. (Nella specie, il Collegio ha ritenuto parzialmente viziato il provvedimento di revoca dell’autorizzazione per la realizzazione di una recinzione con paletti di metallo e pannelli fonoassorbenti e il conseguente ordine di demolizione, nella parte in cui si riferiscono all’intera recinzione anzichè limitarsi alla sola porzione priva di autorizzazione paesaggistica e di titolo edilizio).
N. 01186/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00831/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 831 del 2014, proposto da:
G. P., rappresentato e difeso dall’avv. Rosa Fanizzi, con domicilio eletto presso Mara Fatone, in Bari, via De Rossi n. 15;
contro
Comune di Locorotondo, Commissione locale del paesaggio tra i Comuni di Alberobello, Cisternino e Locorotondo;
nei confronti di
P. C.;
per l’annullamento
-della determinazione prot. n. 214 del 10 aprile 2014, notificata l’11 aprile successivo, con cui il Responsabile del Servizio Paesaggistico del Comune di Locorotondo ha revocato l’autorizzazione paesaggistica concessa al sig. G. P. per la realizzazione di una recinzione intorno a fabbricato di sua proprietà , in contrada Trito di Locorotondo S.P. 226 n. 55;
– dell’ordinanza prot. n. 38 del 14 aprile 2014, notificata il 15 aprile successivo, con cui il Responsabile del Settore Urbanistica del Comune di Locorotondo ha ingiunto al sig. G. P. la riduzione al pristino stato delle opere e lavori edili eseguiti, in contrada Trito di Locorotondo S.P. 226 n. 55, in quanto “realizzati in difformità dalla SCIA presentata al Comune e attualmente in assenza di autorizzazione paesaggistica”, oltre al pagamento di una sanzione pecuniaria di € 516,00;
di ogni atto comunque connesso presupposto e consequenziale e in particolare:
-del parere n. 50 del 7 aprile 2014 con cui la Commissione Locale del Paesaggio del Comune di Alberobello, Locorotondo e Cisternino ha revocato il precedente parere n. 3 del 3 febbraio 2014 favorevole al rilascio di autorizzazione paesaggistica per la realizzazione dei lavori di recinzione richiesti dal sig. G.P.in Contrada Trito di Locorotondo S.P. 226 n. 55;
-del verbale di seduta del 7 aprile 2014 della Commissione Locale del Paesaggio del Comune di Alberobello, Locorotondo e Cisternino;
-del verbale di sopralluogo e accertamento del Comando di Polizia Municipale del Comune di Locorotondo prot. n. 5178 del 1 aprile 2014, con il quale è stata constatata l’avvenuta installazione di pannelli fonoassorbenti a delimitazione della proprietà sita alla S.P. 226 n. 55 di contrada Trito, in difformità alla SCIA assunta in data 30 ottobre 2013 al n. 16136;
ove occorra e nei limiti dell’interesse:
-della determinazione prot. n. 5098 del 31 marzo 2014 con cui il Responsabile del Servizio Paesaggistico e il Responsabile del Settore Urbanistica ” Servizio Pianificazione Urbanistica Edilizia del Comune Locorotondo hanno invitato il sig. G. P. a sospendere i lavori di realizzazione della recinzione già in precedenza autorizzata in attesa di verifiche d’ufficio;
-di ogni ulteriore ed eventuale atto presupposto, connesso e consequenziale, anche di data, numero e contenuto sconosciuti.
in via subordinata, nella denegata ipotesi di rigetto del ricorso,
per l’accertamento e riconoscimento
del diritto del ricorrente a ottenere un indennizzo ai sensi e per gli effetti dell’art. 2l-quinquies 1. 241/90, in relazione ai danni subiti e subendi a causa del revirement dell’amministrazione, con condanna della stessa al pagamento in favore del sig. Piccoli delle somme spettanti al medesimo titolo
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 luglio 2014 la dott.ssa Maria Colagrande;
Udita per la parte ricorrente l’avv. Rosa Fanizzi;
Sentita la parte ricorrente ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente è proprietario di un terreno con annesso fabbricato ad uso abitazione, in contrada Trito di Locorotondo, ricadente in area di valore rilevante “B” del PUTT/P Puglia, censito in catasto al foglio 29 particella 617 confinante con il terreno con annesso fabbricato di proprietà di P.C..
In data 30 ottobre 2013 Giuseppe Piccoli ha presentato segnalazione certificata di inizio attività per realizzare, a tutela della propria riservatezza, una recinzione alta 2 m per una lunghezza di circa 20,32 m con paletti in metallo e sovrastanti pannelli modulari fonoassorbenti, da posizionare sul confine prospiciente il lotto della controinteressata.
Su prescrizione del Comune il ricorrente ha poi chiesto il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica ex art. 5.01 del PUTT/P Puglia, presentando – unitamente alla scheda tecnica dei pannelli – una nuova SCIA nella quale la lunghezza della recinzione era stata ridotta da 20,32 m a 16,45 per mantenere l’allineamento prospettico con l’ingresso della proprietà del ricorrente e il palo della luce visibile dalla strada.
La Commissione preposta a rilasciare il parere ex art. 146 d.lg. 42/2004 si esprimeva negativamente.
Seguivano le osservazioni del ricorrente e la revisione in senso favorevole del parere, sulla scorta del quale, in data 20 febbraio 2014, il Servizio paesaggistico del Comune di Locorotondo rilasciava l’autorizzazione paesaggistica.
Ultimati i lavori, in data 1 aprile 2014, il Comune ne ordinava la sospensione e lo stesso giorno i Vigili Urbani accertavano l’esecuzione dei lavori in difformità dalla SCIA a causa del posizionamento di un pannello, non previsto in progetto, largo 3,60 m e alto 1,00 m.
Rispettivamente, in data 7 e 10 aprile 2014, venivano revocati il parere favorevole e l’autorizzazione paesaggistica cui seguiva, il 14 aprile 2014, l’ordinanza di riduzione in pristino e di irrogazione della sanzione pecuniaria di € 516,00, ai sensi dell’art. 37 d.P.R. n. 380/01.
Il ricorrente presentava in data 26 maggio 2014 istanza di SCIA in sanatoria:
Gli atti e i provvedimenti indicati in epigrafe sono censurati con sette articolati motivi di ricorso con i quali il ricorrente, in sintesi, lamenta:
– la contraddittorietà e il difetto di motivazione dell’azione amministrativa che prima ha rilasciato e poi ha revocato l’autorizzazione paesaggistica, sul duplice presupposto dell’impatto visivo costituito dall’ultimo pannello e del pregiudizio arrecato dalla recinzione alle pianti esistenti;
– l’errore nei presupposti della revoca dell’autorizzazione perchè non sarebbe vero che l’ultimo pannello, non previsto in progetto, fuoriesce dall’allineamento del fabbricato impedendo la continuità visiva, nè che non era stato possibile in precedenza valutare la qualità dei materiali dei pannelli presa in considerazione e ritenuta, solo in sede di revoca, incompatibile con la flora esistente;
– la lesione del diritto alla riservatezza che merita tutela al punto che la facoltà di recintare a tal fine la proprietà non sarebbe soggetta ad autorizzazione;
– l’omessa comunicazione di avvio del procedimento e la sproporzione dei provvedimenti impugnati rispetto al fine perseguito, ben potendosi intimare la riduzione dell’intervento mediante eliminazione del pannello ritenuto non conforme alla SCIA e tale da costituire impatto visivo non assentibile, considerato poi che, in caso di difformità dalla SCIA, non è consentito cumulare la sanzione pecuniaria con la riduzione in pristino, essendo ammissibile solo la prima.
In subordine il ricorrente chiede il pagamento dell’indennizzo previsto dall’art. 21 quinquies l. 241/90 poichè le opere da rimuovere sono state realizzate in costanza di valido titolo edilizio prima della revoca.
Il Comune e la controinteressata ritualmente intimati non si sono costituiti.
Innanzitutto, osserva il Collegio che la notifica dell’ordine di sospensione dei lavori del 31 marzo 2014, prodromico per sua natura, ai sensi dell’art. 21 quater l. 241/90, ad un procedimento di ritiro dell’autorizzazione già rilasciata, equivale alla comunicazione prevista dall’art. 7 l. 241/90 (Consiglio di Stato, sez. IV, 27/01/2006, n. 399).
Inoltre l’ordine di riduzione in pristino, pur prescindendo dal venir meno di detta autorizzazione, costituisce attività vincolata rispetto alla difformità fra la SCIA e la situazione di fatto che evidenzia un abuso edilizio, da adottarsi sol che risulti accertato l’abuso, del quale il ricorrente è perfettamente consapevole, avendo presentato SCIA in sanatoria, onde è palese, ex art. 21 octies l. 241/90, che nessun rilievo avrebbe potuto avere la sua partecipazione al procedimento.
Contrariamente a quanto ritenuto dal ricorrente, non ricorre poi un’ipotesi di attività edilizia libera al fine di chiudere il fondo per motivi di riservatezza, cui fondatamente potrebbe opporsi l’illegittimità dell’ordine di demolizione, se questo fosse motivato solo dalla difformità dal titolo edilizio.
Nel caso in esame, invece, doverosamente il Comune ha adottato l’ordinanza impugnata sul dirimente presupposto del venir meno dell’autorizzazione paesaggistica – salvo quanto si dirà appresso – perchè il preminente interesse alla tutela del paesaggio, stante il vincolo imposto dal PUTT/P, non può essere soddisfatto se non con la riduzione in pristino stato.
Come ammesso dal ricorrente infatti, sebbene sia nascosto dalla siepe dal lato della proprietà del ricorrente, l’ultimo pannello fuoriesce dalla sagoma del fabbricato dal lato della proprietà della controinteressata, creando un nuovo impatto visivo che, con insindacabile valutazione tecnica, l’amministrazione ha ritenuto incompatibile con il vincolo paesistico.
Ne consegue che non rileva l’aver il ricorrente presentato SCIA in sanatoria, in quanto – oltre all’abuso edilizio – ricorre, in specie, la violazione del vincolo paesaggistico che l’eventuale sanatoria urbanistica non potrebbe emendare.
Appare tuttavia meritevole di accoglimento la censura che lamenta la sproporzione del rimedio assunto a tutela di detto interesse volto alla rimozione dell’intera recinzione.
Infatti, resistendo i provvedimenti gravati alle censure del ricorrente nella parte in cui hanno accertato l’esorbitanza dell’intervento realizzato rispetto a quello autorizzato – la difformità dalla SCIA – sarebbe bastato, per salvaguardare le esigenze di tutela del paesaggio, disporre l’annullamento parziale del titolo abilitativo, sul presupposto che la precedente autorizzazione paesaggistica aveva assentito la gran parte della recinzione ( per una lunghezza di 16,45 m) realizzata.
àˆ pertanto evidente che era possibile ricondurre l’opera a conformità con lo stato di progetto, mediante rimozione del pannello abusivo, quello terminale, prospiciente la strada pubblica, largo 3.60 m., come accertato dai VV.UU.
A ben guardare infatti il provvedimento di revoca dell’autorizzazione non si limita a ravvisare la difformità fra quanto assentito e quanto realizzato, ma contiene una nuova valutazione dell’opera nella parte difforme, laddove ne sancisce l’incompatibilità con il vincolo paesistico perchè “la recinzione [¦]risulta costituire impatto paesaggistico relativamente all’ultimo pannello”.
Ed è proprio questo il punto sul quale anche le censure di difetto di motivazione ed errore nei presupposti, articolati nel primo e secondo motivo, si rivelano fondate.
Infatti la motivazione espressa nel provvedimento in rassegna è idonea a giustificare il diniego (implicito) di rilascio di una autorizzazione postuma (ammessa dall’art. 167 d.lg. 42/04 per determinati lavori realizzati in difformità dall’autorizzazione paesaggistica) relativamente all’ultimo pannello, ma non esprime le ragioni della revoca dell’autorizzazione rilasciata sul presupposto che la recinzione fosse compatibile con il vincolo paesistico.
Deve pertanto annullarsi la revoca laddove immotivatamente priva dell’autorizzazione paesaggistica quella parte della recinzione ad essa conforme.
Per conseguenza anche l’ordine di riduzione in pristino deve essere annullato nella parte in cui ordina la rimozione dell’intera recinzione, anzichè limitarsi alla sola porzione priva di autorizzazione paesaggistica e di titolo edilizio.
Nè vi si oppone il fatto che la revoca dell’autorizzazione sia stata disposta anche, con motivazione autonoma rispetto alla rilevata difformità dalla SCIA e dall’autorizzazione paesaggistica, perchè la qualità dei materiali che sarebbe emersa solo in sede di sopralluogo sarebbe pregiudizievole per l’attività fisiologica della flora esistente.
In realtà risulta ex actis che il precedente parere favorevole e la successiva autorizzazione furono resi sulla scorta di documenti prodotti dal ricorrente che contenevano la scheda tecnica dei pannelli comprensiva delle caratteristiche fisico – chimiche e dimensionali dei materiali costitutivi dei pannelli.
Ne consegue che il semplice rinvio alla qualità dei pannelli, che sarebbe emersa solo in sede di sopralluogo appare, come a ragione dedotto dal ricorrente nel secondo motivo, da un lato in contraddizione con la presenza della scheda tecnica nella documentazione sottoposta ab initio all’organo deputato al rilascio dell’autorizzazione, dall’altro insufficiente, perchè generica, a superare i dettagliati dati tecnici risultanti da detta scheda che presumibilmente furono valutati in sede di rilascio dell’autorizzazione.
In ragione dell’accoglimento della domanda annullatoria non v’è luogo a pronunziarsi sulla subordinata domanda di indennizzo.
In considerazione della parziale soccombenza le spese di giudizio possono esser compensate per un terzo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte e per l’effetto, annulla la revoca dell’autorizzazione assunta dal Comune di Locorotondo con provvedimento prot. n. 214 del 10 aprile 2014, tranne che nella parte in cui accerta l’impatto paesaggistico dell’ultimo pannello della recinzione; annulla l’ordinanza prot. n. 38 del 14 aprile 2014 del Comune di Locorotondo, tranne che nella parte in cui dispone la rimozione dell’ultimo pannello della recinzione.
Condanna il Comune di Locorotondo al pagamento dei due terzi delle spesse di giudizio che liquida in complessivi € 2000,00, oltre accessori come per legge.
Contributo unificato rifuso, ai sensi dell’art. 13 comma 6 bis.1 del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 16 luglio 2014 con l’intervento dei magistrati:
Sergio Conti, Presidente
Desirèe Zonno, Primo Referendario
Maria Colagrande, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 15/10/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)