1. Processo amministrativo – Giudizio di ottemperanza – Esecuzione del giudicato – Su sentenza di mero accertamento – Inammissibilità  – Fattispecie
2. Processo amministrativo – Giudizio di ottemperanza – Su sentenza di accertamento di un diritto – Inammissibilità  – Fattispecie

1. àˆ inammissibile il ricorso volto ad ottenere l’esecuzione, in sede di ottemperanza, di una sentenza di mero accertamento (Nel caso di specie, è stato rilevata l’inammissibilità  del ricorso per l’esecuzione della sentenza che si limita a dichiarare il diritto di un consorzio a stipulare la convenzione di lottizzazione, senza nulla disporre sul correlativo obbligo).


2. àˆ inammissibile la domanda di ottemperanza che postuli un ordine rivolto alla parte resistente, laddove il giudicato del quale si chiede l’esecuzione ne sancisce un diritto dal contenuto incoercibile. (Nel caso di specie, la sentenza della quale è stata chiesta l’ottemperanza si limitava a dichiarare il diritto del Consorzio a stipulare la convenzione di lottizzazione, senza nulla disporre sul correlativo obbligo).

N. 01197/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00459/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 459 del 2014, proposto da: 
Pasqua Boreale, rappresentato e difeso dall’avv. Antonio Spadavecchia, con domicilio eletto presso Giulio Violante in Bari, via Raffaele De Cesare n. 16; 

contro
Comune di Ruvo di Puglia, rappresentato e difeso dall’avv. Rossella Chieffi, con domicilio eletto presso Fabrizio Lofoco, in Bari, via Pasquale Fiore, n. 14; 

nei confronti di
Consorzio “via Vecchia Corato”; 

per l’ottemperanza della sentenza n. 1557/2012 del t.a.r. puglia bari sez. ii avente ad oggetto la declaratoria del diritto del consorzio “via vecchia corato” alla sottoscrizione della convenzione urbanistica per l’attuazione di un comparto edificatorio compreso in un piano di lottizzazione.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Ruvo di Puglia;
Viste le memorie difensive;
Visto l ‘art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 luglio 2014 la dott.ssa Maria Colagrande e uditi per le parti i difensori Antonio Spadavecchia e Rossella Chieffi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
La ricorrente, proprietaria di un suolo sito in Ruvo di Puglia, censito al catasto terreni al foglio 26, particelle n.1390, 1391, 1392, 1393, 1394, 1395, 1396, 1397 e 1398 e al catasto fabbricati al foglio 26 particella 5, compreso nel comparto A della variante generale del PRG, per il quale il Comune ha approvato un piano di lottizzazione, ha aderito al “Consorzio via Vecchia Corato” che riunisce i proprietari del comparto A.
Il Consorzio ha chiesto e ottenuto dal TAR Puglia, con sentenza n. 1557 del 31 maggio 2012 passata in giudicato, l’accertamento del diritto alla stipula della convenzione di lottizzazione relativamente ai suoli inseriti nel sub comparto di edilizia privata afferente al comparto A, previo annullamento di una nota dirigenziale 21517 del 18 10 2012 che subordinava la stipula della convenzione, secondo lo schema approvato con delibera consiliare n. 46 del 10.7.2007, all’approvazione di una clausola di rinuncia a giudizi pendenti contro il Comune, clausola dichiarata nulla con sentenza di questo TAR n. 4062/2010.
Nè il Comune, nè il Consorzio, nonostante la diffida della ricorrente del 10 dicembre 2012 hanno però provveduto a stipulare la convenzione di lottizzazione.
La ricorrente chiede, pertanto, che questo Tribunale ordini al Comune di Ruvo di Puglia e al Consorzio “via Vecchia Corato” il compimento degli atti necessari a dare piena esecuzione al giudicato, disponga le modalità  per la definizione del procedimento di stipula della convenzione lottizzatoria, anche mediante la determinazione del contenuto dei necessari provvedimenti, fissi in € 70.00 al giorno o altra somma ritenuta equa quanto dovuto da ciascuno degli intimati per ogni giorno di ritardo e infine nomini, all’occorrenza, un commissario ad acta in caso di perdurante inadempimento del Comune e del Consorzio.
Il ricorso è inammissibile.
La sentenza di cui si chiede l’esecuzione in sede di ottemperanza, si limita a dichiarare il diritto del Consorzio a stipulare la convenzione di lottizzazione, senza nulla disporre sul correlativo obbligo.
Si tratta di una sentenza di mero accertamento, insuscettibile come tale di esecuzione, tantomeno nei confronti del Comune che non risulta si sia obbligato a stipulare la convenzione di lottizzazione, nè secondo le schema approvato con la delibera consiliare n. 46 del 10.7.2007, nè nella versione conseguente al venir meno della clausola ritenuta vessatoria con sentenza di questo TAR n. 4062/2010, come riferito nel giudicato di cui è chiesta esecuzione.
Il ricorso è, sotto altro profilo, ancora inammissibile perchè la domanda di ottemperanza, come prospettata dalla ricorrente, postula un ordine rivolto al Consorzio, laddove il giudicato ne sancisce un diritto dal contenuto ovviamente incoercibile.
Per quanto detto la pretesa della ricorrente potrebbe, al più, essere fatta valere nei confronti del Comune soccombente, per il tramite il Consorzio di cui fa parte, in un giudizio di cognizione, data la natura meramente dichiarativa del giudicato (Consiglio di Stato, sez. V, 16 giugno 2009, n. 3871), così come nei confronti del Consorzio, in tutt’altra sede, potrebbe far valere l’inerzia finora serbata nel coltivare le comuni ragioni dei consorziati.
L’esito del giudizio giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 2 luglio 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sergio Conti, Presidente
Cesira Casalanguida, Referendario
Maria Colagrande, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 15/10/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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