1. Pubblico impiego – Forze armate – Croce Rossa Italiana – Richiamo del personale disposto più volte- Diritto all’assunzione a tempo indeterminato – Esclusione
2. Pubblico impiego – Forze armate – Croce Rossa Italiana – Precetto militare di richiamo in servizio- Assimilabilità¡ atto istitutivo di rapporto di lavoro a tempo indeterminato – Applicazione istituti di diritto comune – Esclusione
3. Pubblico impiego – Forze armate – Croce Rossa Italiana – Iscrizione ruolo normale- Atto costitutivo rapporto di impiego – Esclusione – Misura organizzativa
1. Il personale volontario, avventizio e non stabilizzato che presti servizio nei corpi militari e nella Croce rossa italiana, in quanto non legato all’Amministrazione da un rapporto di pubblico impiego, ma da mera prestazione di servizio occasionale, limitata e condizionata ad esigenze di carattere sempre e soltanto temporanee, anche se più volte richiamato in servizio non matura per ciò solo un diritto all’assunzione a tempo indeterminato, in virtù di quanto espressamente previsto dall’art.97, co. 3 Cost., secondo cui le assunzioni nei ruoli della p.A. avvengono ordinariamente sulla base di procedure concorsuali.
2. L’atto di precetto militare di richiamo in servizio per esigenze contingenti non può, secondo i principi generali dell’ordinamento militare, in alcun modo essere assimilato ad un atto istitutivo di un rapporto di lavoro a tempo determinato, nè conseguentemente può determinare l’applicazione degli istituti tipici del diritto del lavoro comune ovvero determinare le conseguenze di natura risarcitoria di cui art. 36 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
3. Non rileva ai fini di una ipotizzata stabilizzazione l’iscrizione del volontario nel ruolo “normale” della C.R.I., costituendo tale misura mera connotazione organizzativa e non atto di assunzione, costitutivo di un rapporto d’impiego.
N. 01195/2014 REG.PROV.COLL.
N. 02203/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2203 del 2011, proposto da:
Cosimo Ligurgo, rappresentato e difeso dall’avv. V. Enzo Gigante, con domicilio eletto presso Antonio Proietto, in Bari – Santo Spirito, via Giuseppe Lembo, n. 19;
contro
C.R.I. – Croce Rossa Italiana, Ispettorato Nazionale del Corpo Militare, Ministero della Difesa, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, via Melo, n. 97;
per l’annullamento
dell’atto del congedo emesso il 31 dicembre 2010 dalla C.R.I. – XI Centro di Mobilitazione e notificato a mezzo posta ordinaria il 30.8.2011, a firma del Comandante Cap. Com.- C.R.I. Pagano Gennaro;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della C.R.I. – Croce Rossa Italiana, Ispettorato Nazionale del Corpo Militare, e del Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 30 aprile 2014 il dott. Alfredo Giuseppe Allegretta;
Uditi per le parti i difensori avv.ti Enzo V. Gigante e Giovanni Cassano;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso in riassunzione ex art. 16 c.p.a., pervenuto in Segreteria in data 25.1.2012, Ligurgo Cosimo riassumeva dinanzi al Tribunale in epigrafe un giudizio già incardinato dinanzi al T.A.R. del Lazio – Sezione Prima Bis e conclusosi con ordinanza dichiarativa di incompetenza territoriale n. 9432/2011 in favore del T.A.R. Puglia.
Nel menzionato ricorso, la difesa del Ligurgo impugnava, chiedendone l’annullamento, previa sospensione cautelare dell’esecutività , l’atto di congedo meglio indicato in epigrafe.
Esponeva in fatto che Ligurgo Cosimo, già in servizio quale Sergente Maggiore del Ruolo Normale nel Corpo Militare della Croce Rossa Italiana, matricola n. 3890, si era volontariamente arruolato nel Corpo Militare della Croce Rossa nell’anno 1998, inserendosi nel ruolo Speciale del personale di assistenza, ai sensi dell’art. 1 del RD n. 484 del 1936, sostituito dall’art. 1626 del D.Lgs. n. 66 del 2010.
Nel corso degli anni, il ricorrente, otteneva numerosi richiami in servizio per esigenze temporanee della C.R.I., l’ultimo dei quali avvenuto con ordinanza commissariale del 29 dicembre 2009 n. 417 presso il Comitato Provinciale di Crotone, con compiti specificamente amministrativi.
Evidenziava in proposito che, già nell’anno 2005, era transitato nel ruolo normale del personale militare della Croce Rossa Italiana.
A decorrere dal 31 dicembre 2010 egli risultava essere stato posto in congedo per terminate esigenze.
Il 2 gennaio 2011 il deducente si presentava al lavoro e ivi invitato ad allontanarsi, in attesa di disposizioni.
Il 30 agosto 2011 gli veniva notificato, a mezzo posta ordinaria, l’atto di congedo in epigrafe a firma del Comandante Cap. Com – C.R.I. Pagano Gennaro.
Avverso detto provvedimento insorgeva il ricorrente, sollevando plurimi motivi di gravame, sintetizzabili come segue:
1) Violazione di legge ed eccesso di potere ed errata applicazione della legge riguardante la C.R.I. e mancanza di motivazione;
2) Violazione di legge, eccesso di potere, mancanza totale di motivazione, violazione degli artt. 3, 35 e 111, 1° comma della Costituzione;
3) Violazione di legge, eccesso di potere, contraddittorietà di comportamento, ingiustizia manifesta in relazione agli artt. 1, 3 e 97 della Costituzione;
4) Violazione di legge ed eccesso di potere, contraddittorietà di comportamento della P.A. in relazione agli artt. 1, 3 e 97 della Costituzione e all’art. 1, comma 519, della legge n. 296 del 2006 (Legge Finanziaria);
5) Violazione di legge, eccesso di potere, illogicità del congedo in relazione agli artt. 1626 – 1659 e 1663 della legge n. 66 del 2010.
Con atto pervenuto in Segreteria in data 21.1.2012, si costituivano in giudizio la Croce Rossa Italiana e il Ministero della Difesa con il patrocinio dell’Avvocatura erariale, resistendo al gravame.
Con ordinanza n. 64 del 25 gennaio 2012, questo Tribunale Amministrativo Regionale respingeva l’istanza incidentale di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato.
Detta decisione veniva integralmente confermata in appello, giusta ordinanza della Sesta Sezione del Consiglio di Stato, n. 1741 del 2012.
All’udienza del 30 aprile 2014 la causa veniva definitivamente trattenuta in decisione.
Nel merito, il ricorso è infondato e, pertanto, non può essere accolto.
I plurimi motivi di ricorso introdotti dalla difesa del Ligurgo possono essere trattati unitariamente.
Il ricorrente non riveste la qualifica di “lavoratore dipendente”, essendo un volontario che, aderendo alla componente militare della C.R.I. non è legato all’Amministrazione da un rapporto di pubblico impiego, ma da una mera prestazione di servizio occasionale, limitata e condizionata ad esigenze di carattere sempre e soltanto temporanee.
L’ordinamento militare del corpo della Croce Rossa Italiana ha caratteristiche del tutto proprie per dettato costituzionale, al pari di quello delle Forze Armate (tra cui, peraltro, non rientra).
Dunque ad esso, in linea generale, non si possono applicare gli istituti tipici del diritto del lavoro “comune”.
In particolare, per quanto concerne i rapporti a tempo determinato, il corpo militare della C.R.I. è caratterizzato dalla necessità di disporre, a seconda delle esigenze, di un numero variabile di appartenenti, e quindi da un’oggettiva necessità quantitativa di personale operativo del tutto flessibile in considerazione delle specifiche necessità .
Sul punto, in senso diametralmente opposto alla lettura interpretativa fornita dalla difesa del ricorrente, va rilevato che è proprio il parametro costituzionale di cui all’art. 97 Cost. che impone il reclutamento concorsuale quale modalità di assunzione del personale delle pubbliche amministrazioni ed equiparate.
Detta norma consente deroghe a tale principio, attraverso specifiche disposizioni legislative, solo qualora ricorrano esigenze particolari e sia adeguatamente garantita la professionalità dei prescelti (cfr. ex multis, da ultimo Corte costituzionale, 3 marzo 2011, n. 67).
Tale principio assume rilevanza anche con riguardo alla tutela dell’eguaglianza e del rapporto di lavoro, in termini di pari opportunità e non discriminazione, come sanciti dagli artt. 3, 4 e 36 della Costituzione.
Non si rileva perciò la violazione degli articoli della Costituzione nel senso divisato dal ricorrente.
In particolare, in virtù di quanto espressamente previsto dall’art. 97, comma 3, della Costituzione, secondo cui le assunzioni nei ruoli della Pubblica amministrazione avvengono ordinariamente sulla base di procedure concorsuali, il personale volontario, avventizio e non stabilizzato, anche se più volte richiamato in servizio, non matura per ciò solo un diritto all’assunzione a tempo indeterminato.
Va osservato, più nel dettaglio, che il richiamo in servizio temporaneo presso la C.R.I. è regolato ora dall’art. 1668 del D.lgs n. 66 del 2010 e non vi è dubbio che tale previsione (come del resto, quella previgente contenuta nell’articolo 29 del R.D. 484 del 1936) va intesa nel senso che è riconosciuta in capo alla Croce Rossa Italiana, in sede di esercizio di tale potere, un’ampia discrezionalità , di per sè sindacabile in sede giurisdizionale solo nel caso in cui vi siano palesi profili di irragionevolezza o abnormità dell’azione pubblica.
Sul punto vi è un conforme e ormai largamente consolidato indirizzo giurisprudenziale (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, n. 16 aprile 2012, n. 2141; Cass. civ., Sez. un., 8 gennaio 1997, n. 91; Cons. Stato, Sez. IV, 28 dicembre 2005, n. 7427; id. 14 febbraio 2005, n. 440; id. 14 dicembre 2004, n. 7949; id. 27 aprile 2004, n. 2559; id. 17 dicembre 2003, n. 8278; id. 18 ottobre 2002, n. 5741; id. 30 luglio 2002, n. 4074; id. 3 maggio 2001, n. 2489).
L’art. 1627 dello stesso Decreto Legislativo prevede che il personale militare della Croce Rossa Italiana sia iscritto in due distinti ruoli di anzianità : uno “Normale” e l’altro “Speciale”.
Il ruolo “Normale” comprende il personale arruolabile per il servizio nel tempo di pace, di guerra o in caso di grave crisi internazionale, risultando a sua volta organizzativamente suddiviso in altri due ruoli, mobile e di riserva.
Gli appartenenti al ruolo “Normale” rimangono iscritti all’Associazione per tutta la durata del proprio arruolamento.
Il ruolo “Speciale”, invece, comprende il personale avente obblighi militari in tempo di guerra o di grave crisi internazionale.
Gli iscritti in tale ruolo possono ottenere il passaggio nel ruolo Normale in base al disposto dell’art. 1665.
Tuttavia, ai fini di una ipotizzata stabilizzazione, nessun effetto può produrre l’iscrizione del ricorrente nel ruolo “Normale” della C.R.I., costituendo tale misura mera connotazione organizzativa e non atto assunzione costitutivo di un rapporto d’impiego.
Nel caso in esame, invero, non emergono elementi di irrazionalità nell’esercizio del potere discrezionale di richiamo in servizio/congedo da parte della Croce Rossa Italiana, la quale, non ha ravvisato esigenze di servizio specifiche che deponessero per il mantenimento della posizione lavorativa del ricorrente, in tal modo, per l’appunto, disponendone il congedo.
In tal senso, tra le plurime conformi conclusioni giurisprudenziali in materia, si richiama il pronunciamento del T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 26 ottobre 2012, n. 4292, secondo cui “gli aspiranti all’arruolamento, e gli arruolati precettati, alimentano un “serbatoio di risorse umane” cui la Croce Rossa può attingere, volta per volta, per soddisfare le proprie necessità e bisogni.”.
Deve pertanto ribadirsi che l’atto di precetto militare, con cui il personale volontario viene richiamato in servizio per esigenze di servizio contingenti, non può, dunque, in alcun modo essere assimilato ad un atto istitutivo di un rapporto di lavoro a tempo determinato, non potendo determinare nemmeno le note conseguenze di natura risarcitoria di cui all’art. 36 d.lgs. 165/2001.
Tale assunto è confermato dall’art. 10, comma. 1 lett. c-bis) del d.lgs. 368/2001, secondo cui: “i richiami in servizio del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, non costituiscono rapporti di impiego con l’Amministrazione”.
Tale norma, ancorchè riferita al Corpo dei vigili del fuoco, è da ritenere espressione di un principio generale dell’ordinamento militare, proprio perchè non è pensabile che dei volontari – presumibilmente, soggetti che hanno già un’altra occupazione lavorativa e sono mossi da spirito di servizio – possano poi, ove i richiami in servizio siano sufficientemente frequenti, rivendicare una stabilizzazione o, in alternativa, il risarcimento del danno.
Nella fattispecie concreta, dalla documentazione depositata in giudizio, risulta che il ricorrente è stato (ri)assegnato alla sede di Crotone in virtù di ordinanza commissariale n. 417/2009 fino a terminata esigenza, comunque non oltre il 31 dicembre 2010, data di scadenza naturale di tutti i precetti di richiamo riferiti al restante personale militare in servizio.
Deve, in particolare, evidenziarsi la perfetta conoscenza da parte del Ligurgo della temporaneità del proprio incarico. Del resto, il ricorrente, non ha mai stipulato un formale contratto di lavoro con la C.R.I., non potendosi di conseguenza veder applicato l’istituto del licenziamento individuale.
Il ricorso introduttivo si concentra in modo assai incisivo sul profilo relativo all’assenza della motivazione come causa di invalidità dell’atto.
La rilevata carenza di motivazione del provvedimento di congedo impugnato, tuttavia, resta priva di effetto, risultando espressamente fissata alla data del 31 dicembre 2010, nell’atto di proroga del richiamo (ordinanza commissariale n. 417 del 29 dicembre 2009 cit.), la durata del rapporto di servizio del ricorrente; assumendo, in tal modo, il contestato atto di congedo mera portata ricognitiva dell’intervenuta cessazione di tale rapporto.
Non sussistendo altresì nè le violazioni di legge, nè l’eccesso di potere per come rilevati in ricorso, quest’ultimo conclusivamente dovrà essere respinto.
Tenuto conto della peculiarità del caso di specie, della qualità delle parti in causa e della natura della controversia, ritiene il Collegio che sussistano i gravi ed eccezionali motivi di legge per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nelle camere di consiglio dei giorni 30 aprile 2014 e 24 giugno 2014, con l’intervento dei magistrati:
Corrado Allegretta, Presidente
Francesco Cocomile, Primo Referendario
Alfredo Giuseppe Allegretta, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 15/10/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)