Contratti pubblici – Esecuzione del contratto – Rapporti ad esecuzione continuativa e periodica – Contratto di servizi di assistenza sanitaria e sociale – Revisione prezzi – Esclusione

Il servizio di assistenza sanitaria e sociale (nella specie la gestione del C.A.R.A. di Bari Palese) rientrando tra i contratti previsti dall’allegato II B del codice dei contratti è escluso dall’applicazione dello stesso secondo quanto previsto dagli articoli 20 e 21 D.Lgs. 20 aprile 2006, n. 163. Non può applicarsi, pertanto, la disciplina della revisione prezzi non riconducibile ad un principio di ordine pubblico economico di portata generale ma ad una norma del codice – l’art. 115 – la cui applicabilità  può essere legittimamente derogata dalla stazione appaltante in ragione del primario interesse pubblicistico che  permetta lo svolgimento del  servizio in questione.

N. 01184/2014 REG.PROV.COLL.
N. 01321/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1321 del 2012, proposto da: 
Auxilium Soc. Coop. Sociale, rappresentata e difesa dall’avv. Angelo Clarizia, con domicilio eletto presso Bice Annalisa Pasqualone, in Bari, via Dalmazia, n. 161; 

contro
U.T.G. – Prefettura di Bari, Ministero dell’Interno, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, via Melo, n. 97; 

per l’annullamento
della nota della Prefettura di Bari – Ufficio Territoriale del Governo del 6 giugno 2012, prot. n. 875/CDA/Serv.IV. avente ad oggetto la “Convenzione per la gestione del C.A.R.A. di Bari-Palese periodo dal 28.04.2008 al 31.12.2010 e successive proroghe fino al 30.11.2011. Richiesta adeguamento ISTAT: maggio 2009 – marzo 2010, aprile 2010 – marzo 2011”;
di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi compresi la lettera di invito prot. n. 429/C/S.G. del 21.12.2007, avente ad oggetto “Affidamento del servizio di gestione e conduzione del Cento di Accoglienza per Immigrati di Bari-Palese – 2008/2010 – Invito a presentare offerta”, l’allegato “Capitolato di Appalto per la gestione dei centri di permanenza temporanea e assistenza e per i centri di accoglienza, approvato con decreto del Ministero dell’Interno in data 08.10.2007” e la “Convenzione tra la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Bari e Soc. Coop. “Auxilium Società  Cooperativa Sociale con sede in Senise (PZ)”, stipulata in data 24 aprile 2008 ed il successivo Atto Aggiuntivo del 28 aprile 2008;
nonchè per l’accoglimento di ogni altra domanda specificatamente indicata in ricorso;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’U.T.G. – Prefettura di Bari e del Ministero dell’Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 9 luglio 2014 il dott. Alfredo Giuseppe Allegretta;
Uditi per le parti i difensori avv.ti Bice Annalisa Pasqualone, per delega dell’avv. Angelo Clarizia, e Walter Campanile;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato in data 21 settembre 2012, pervenuto in Segreteria il successivo 1 ottobre, la società  ricorrente adiva questo Tribunale al fine di ottenere l’annullamento degli atti e provvedimenti meglio indicati in oggetto.
Esponeva l’istante che, con Convenzione del 24 aprile 2008 e successivi atti aggiuntivi, la Prefettura di Bari – Ufficio Territoriale del Governo affidava ad essa Auxilium Soc. Coop. il servizio di gestione e conduzione del Centro di Accoglienza per Richiedenti Asilo (C.A.R.A.) di Bari-Palese, per il periodo dal 28 aprile 2008 al 30 novembre 2011, impegnando l’Amministrazione a corrispondere euro 49,00 giornalieri per ospite assistito, oltre euro 1,96 per I.V.A. nella misura del 4%.
La ricorrente, con istanza del 9 febbraio 2010 inoltrava richiesta di adeguamento ISTAT del corrispettivo, ai sensi dell’art. 115 d.lgs. n. 163/2006, per il periodo intercorrente dal 1° maggio 2009 al 30 aprile 2010, proponendone la revisione in euro 50,57 per ospite assistito.
Rappresentava l’istante come l’Amministrazione, in riscontro a detta richiesta con note prot. n. 197/C/Serv.Gen. in data 11 marzo 2010 e prot. n. 197 a/C/Serv. Gen. del 19 marzo 2010, evidenziava di non poter accogliere la detta istanza.
Seguiva una ulteriore istanza di riesame formulata dell’Ente Gestore, odierno ricorrente, in successivo riscontro alla quale la Prefettura di Bari, facendo proprio il parere espresso sulla questione dall’Avvocatura dello Stato, reiterava il rigetto della proposta di revisione, ravvisando la non applicabilità  dell’art. 115 D.Lgs. 163/2006 ai contratti di cui all’Allegato II B del Codice dei contratti pubblici.
Avverso tali provvedimenti, la Auxilium Soc. Coop. ricorreva in giudizio asserendone l’illegittimità , in quanto fondati sull’erroneo presupposto in diritto della non applicazione, al caso di specie, dell’art. 115 D.Lgs. n. 163/2006.
In particolare, l’istante evidenziava la valenza generale della norma su citata, di per sè non suscettibile di deroga, se non nei casi espressamente previsti dalla legge.
Per tali motivi, la Auxilium Soc. Coop. chiedeva disporsi la declaratoria di nullità  e/o annullamento e/o la disapplicazione della clausola di cui all’art. 19 del Capitolato di Appalto, ove ritenuta poter giustificare nel caso di specie, l’esclusione della revisione prezzi.
Con memoria depositata in data 9 novembre 2012, si costituivano in giudizio il Ministero dell’Interno e la Prefettura di Bari – Ufficio Territoriale del Governo, con riserva di articolare ogni opportuna eccezione, deduzione e difesa in prosieguo di causa.
All’udienza del giorno 9 luglio 2014, la causa era trattenuta in decisione.
Nel merito, il ricorso è infondato e, pertanto, non può essere accolto.
L’introdotto ricorso si basa, sostanzialmente, su di un unico articolato motivo di gravame, incentrato sulla applicazione, al caso de quo, del disposto di cui all’art. 115 del D.Lgs. n. 163/2006.
La ricorrente sostiene, infatti, che gli atti impugnati sarebbero illegittimi, in quanto, non applicando la citata disciplina al caso di specie, si realizzerebbe, in tesi, la violazione di un principio di ordine pubblico economico avente portata generale e, pertanto, di per sè applicabile anche all’esecuzione del contratto avente ad oggetto il servizio di gestione del C.A.R.A. di Bari – Palese.
Deve osservarsi preliminarmente, in linea di stretto diritto, che l’art. 20 del D.Lgs. n. 163/2006 inserito nella Parte I “Principi e disposizioni comuni e contratti esclusi in tutto o in parte dall’ambito di applicazione del codice”, Titolo II “Contratti esclusi in tutto o in parte dall’ambito di applicazione del codice”, disciplina gli appalti di servizi elencati nell’Allegato II B del codice.
Segnatamente, in relazione agli appalti di servizi sopra richiamati, il comma 1 restringe l’ambito di operatività  del Codice alle specifiche norme qui di seguito indicate: articolo 68 (specifiche tecniche), articolo 65 (avviso sui risultati della procedura di affidamento), articolo 225 (avvisi relativi agli appalti aggiudicati).
Pertanto, deve anzitutto premettersi che gli appalti di servizi di cui all’Allegato II B non soggiacciono alla disciplina dettata dal Codice, ad eccezione delle norme sopra richiamate e dei principi generali elencati dall’art. 27 del citato testo normativo.
Ciò posto, il servizio di cui si controverte nel caso di specie appartiene alla categoria dei servizi di assistenza sanitaria – sociale di cui all’allegato II B del D.Lgs. 163/2006, svolgendo in sè e per sè un evidente ruolo di primario interesse pubblicistico volto al contenimento e alla razionalizzazione delle situazioni emergenziali correlate all’immigrazione clandestina.
L’art. 115, pertanto, non trova applicazione alla convenzione per cui è causa, in quanto, in considerazione del peculiare rilievo pubblicistico del servizio dato in appalto, è consentito all’Amministrazione resistente escludere l’operatività  del meccanismo automatico della revisione prezzi.
A tal riguardo, è opportuno richiamare quanto già  affermato dal Giudice Amministrativo in fattispecie del tutto assimilabili (cfr., inter alia, T.A.R. Lazio, sez. II, 13 aprile 2010 n. 6655; T.A.R. Sardegna, Sez. I, sent. n. 433/2014), ove si è sostanzialmente messo in evidenza che in presenza di enti aggiudicatori che operino in virtù di diritti speciali o esclusivi o a tutela di peculiari ipotesi di rafforzato interesse pubblicistico la norma sulla revisione prezzi di cui all’art. 115 d.lgs. 163/2006 risulta comunque derogabile dalla volontà  delle parti che la eliminino dalla pattuizione o che inseriscano nel contratto una apposita clausola che ne limiti o ne escluda l’operatività .
Nel caso in esame, l’art. 19 del Capitolato di Appalto esclude inequivocabilmente l’applicazione di qualunque meccanismo di revisione dei prezzi.
Da quanto sin qui evidenziato, non può configurarsi in capo all’Amministrazione l’obbligo di attribuire il richiesto incremento del corrispettivo, poichè, nel caso di specie, non trova applicazione il disposto di cui all’art. 115 d.lgs. 163/2006, essendone stata negozialmente esclusa l’operatività  ed essendo evidenti i peculiari e rafforzati interessi pubblici specifici (anche inerenti alla tutela dell’ordine pubblico) posti a presidio della gestione del C.A.R.A. di Bari – Palese.
Per le suesposte ragioni il ricorso è infondato e va respinto.
Attesa la particolarità  della vicenda in esame, sussistono i gravi ed eccezionali motivi di legge per disporre la compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 9 luglio 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Francesco Cocomile, Primo Referendario
Alfredo Giuseppe Allegretta, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 14/10/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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