1. Giurisdizione – Controversie liquidazione pensioni a carico Stato – Giudice contabile
2. Giurisdizione – Contestazione giudizi medico-legali – Giudice contabile
1. Le controversie in materia di liquidazione di pensioni a carico totale o parziale dello Stato e quelle relative al verificarsi delle condizioni dalle quali insorge a favore del dipendente pubblico il diritto a pensioni, assegni, o indennità aventi tale natura, sono attribuite alla giurisdizione della Corte dei conti ai sensi degli artt. 13 e 62 del T.U. 12.7.1934, n. 1214.
2. Rientrano nell’ambito della giurisdizione del giudice contabile tutte le questioni concernenti con immediatezza il sorgere del diritto alla pensione fra le quali possono annoverarsi anche le contestazioni relative ai giudizi medico-legali espressi dalle Commissioni mediche deputate a verificare l’inabilità permanente al lavoro ai fini dell’attribuzione del trattamento pensionistico di cui all’art 2, L. n. 335/1995.
N. 01179/2014 REG.PROV.COLL.
N. 01366/2007 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1366 del 2007, proposto da:
Nardella Angelo, rappresentato e difeso dall’avv. Antonio Donato La Sala, con domicilio eletto presso lo studio legale Avv. Michele Piazzola in Bari, Via Piccinni, 59;
contro
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore, entrambi rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, presso la quale domiciliano in Bari, via Melo, 97; I.N.P.D.A.P.;
per l’annullamento
del verbale n. 33/2007 del 18.06.2007 della CMV di II Istanza di Bari;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e del Ministero dell’Economia e delle Finanze;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’Udienza Pubblica del giorno 10 luglio 2014 la dott.ssa Paola Patatini e udito per le Amministrazioni, l’avv. dello Stato Giovanni Cassano;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il ricorrente, assistente tecnico presso un istituto professionale per i servizi alberghieri, ha impugnato il processo verbale indicato in epigrafe con cui la Commissione Medica di 2° Istanza, riconoscendo nel giudizio diagnostico alcune infermità sofferte dallo stesso, lo ha comunque giudicato “non inabile in modo permanente e assoluto a qualsiasi attività lavorativa; idoneo alla qualifica professionale di appartenenza”, confermando integralmente il provvedimento emesso dalla CMV di 1°.
Avverso il giudizio così espresso, la parte lamenta il vizio dell’eccesso di potere, e chiede l’accertamento, ai sensi dell’art.2, comma 12, l. n. 335/95, dell’inabilità permanente ed assoluta da qualsiasi attività lavorativa, con la conseguente condanna dell’Amministrazione competente al pagamento della relativa pensione.
I due Ministeri intimati, costituitisi in giudizio, hanno preliminarmente eccepito il difetto di giurisdizione del giudice adito, trattandosi, per un lato, di controversia relativa a rapporto di pubblico impiego contrattualizzato, e per l’altro, di controversia diretta alla corresponsione della pensione di inabilità , spettante alla giurisdizione contabile.
Nel merito, hanno infine chiesto il rigetto del ricorso in quanto infondato.
All’Udienza Pubblica del 10.07.2014, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Il Collegio condivide l’eccezione sollevata dalla difesa delle Amministrazioni, non ritenendo sussistente la propria giurisdizione per tale giudizio.
Non solo infatti si tratterebbe di vicenda incidente su un rapporto di impiego contrattualizzato – il che la farebbe rientrare comunque nella diversa cognizione del G.O. – ma riguarda, nello specifico, la particolare materia pensionistica, spettante invece alla giurisdizione del giudice contabile.
Attraverso l’impugnazione del verbale, il ricorrente mira difatti ad ottenere il riconoscimento dell’inabilità permanente al lavoro ai soli fini del riconoscimento della pensione di invalidità .
Ed invero le controversie in materia di liquidazione di pensioni a carico totale o parziale dello Stato e quelle – come la presente – relative al verificarsi delle condizioni dalle quali insorge a favore del dipendente pubblico il diritto a pensioni, assegni, o indennità aventi tale natura, sono attribuite alla giurisdizione della Corte dei Conti, ai sensi degli artt. 13 e 62 del T.U. 12/07/1934 n. 1214. Pertanto, rientrano nell’ambito della giurisdizione del giudice contabile tutte le questioni concernenti con immediatezza il sorgere del diritto alla pensione fra le quali possono annoverarsi anche le contestazioni relative ai giudizi medico legali espressi dalle Commissioni mediche deputate a verificare l’inabilità permanente al lavoro ai fini dell’attribuzione del trattamento pensionistico di cui all’art 2, L. n.335/95 (in tal senso, Tar Piemonte, Torino, sez. II, 469/09; Tar Lombardia, Milano, sez. III, 1217/08; TAR Campania, Napoli, sez IV, 2338/04; TAR Emilia Romagna, Bologna, sez. II, 650/02).
Va dunque dichiarato il difetto di giurisdizione del G.A. adito in favore della giurisdizione della Corte dei Conti, innanzi alla quale va riproposto il giudizio ai sensi dell’art.11 c.p.a..
Sussistono, tuttavia, giustificati motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Bari, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione in favore della Corte dei Conti, innanzi alla quale le parti dovranno riassumere il giudizio nei termini di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella Camera di Consiglio del giorno 10 luglio 2014 con l’intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario
Paola Patatini, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 10/10/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)