Pubblico impiego – Prestazioni mediche plus lavoro inferiori al 50% prestazioni unità operativa – Quantità prestazioni utili ai fini del computo economico – Domanda liquidazione differenze retributive – Fondatezza
Sussiste il diritto alla liquidazione delle differenze retributive a titolo di plus orario, ove risulti una quantità di prestazioni professionali effettuate da parte del singolo medico, non eccedenti il 50% del volume complessivo di attività dell’unità operativa, come previsto dagli artt. 59 e ss. del D.P.R. n. 348/1983 e dall’art. 101, D.P.R. n. 270/1987.
N. 01176/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00461/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 461 del 2011, proposto da:
Antonietta Berlen, Maria Paola Susca, Teresa Susca, Giacomo Susca, rappresentati e difesi dagli avv.ti Angela Marella e Michele Paparella, con domicilio eletto presso l’avv. Michele Paparella in Bari, alla via G. Modugno, n. 20/B;
contro
Gestione Liquidatoria Usl Ba/15 in L.C.A.;
per l’accertamento del diritto
dei ricorrenti, nella qualità in atti, a percepire le somme dovute a titolo di differenze retributive per le prestazioni rese dal dott. Pietrantonio Susca nell’ambito del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica di Mola di Bari in regime di plus-orario relativamente al periodo 1 gennaio 1986- 31 dicembre 1989;
e per la condanna
dell’Amministrazione resistente a provvedere al pagamento in favore di ricorrenti delle suddette somme, come meglio in atti specificate;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 10 luglio 2014 la dott.ssa Giacinta Serlenga e udito il difensore avv. Michele Paparella;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Gli odierni ricorrenti, aventi causa del dott. Susca, hanno riproposto in questa sede la domanda di liquidazione delle differenze retributive a titolo di plus orario, relativamente al periodo compreso tra il 1° gennaio 1986 ed il 31 dicembre 1989. Ed invero, la Sezione lavoro del Tribunale civile di Bari, adita dall’interessato in relazione all’intero periodo ricompreso tra il 1° agosto 1984 e il 31 dicembre 1989, tratteneva la giurisdizione con esclusivo riferimento alle prestazioni rese fino al 31 dicembre 1985, sul presupposto che il sopravvenuto D.P.R. n. 270/87 avesse modificato la “natura” del plus-orario, trasformandolo da forma di esplicazione di attività professionale in “istituto particolare del pubblico impiego che lega il medico alla U.S.L.” (cfr. sentenza n. 21478/2009).
Per la parte di competenza il tribunale adito accoglieva la domanda e, sulla scorta di C.T.U. agli atti del presente giudizio, condannava la Gestione liquidatoria dell’USL al pagamento di lire 3.734.562, da convertirsi in euro, oltre interessi e rivalutazione monetaria. La richiamata sentenza è passata in giudicato.
Il dott. Susca aveva, invero, espletato la propria attività di medico alle dipendenze della disciolta USL BA/15, presso il Servizio di Igiene e Sanità pubblica, in regime di personale operante in equipe nell’ambito dell’istituto dell’incentivazione della produttività (appunto il cd. plus-orario), maturando il diritto al trattamento economico previsto dagli artt. 59 e ss. del D.P.R. n. 348/1983 e dall’art. 101 D.P.R. n. 270/87.
Con il gravame in epigrafe, i ricorrenti riassumono il giudizio per far valere -come detto- la stessa pretesa con riferimento al periodo 1 gennaio 1986 – 31 dicembre 1989.
Nessuno si è costituito in giudizio per l’Amministrazione resistente e, all’udienza del 10 luglio 2014, la causa è stata trattenuta in decisione.
2.- La pretesa va accolta anche con riferimento al periodo 1986-1989 poichè fondata sugli stessi presupposti.
Il criterio di liquidazione è infatti esplicitato nell’art. 61, comma 3, D.P.R. n. 348/83 che così dispone: “Ai fini del computo economico del presente istituto il numero delle prestazioni effettuate secondo le predette modalità e soggette a tale valutazione non può eccedere nei servizi di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione il 50% del volume complessivo – compresa l’attività svolta in favore dei pazienti ricoverati – di attività dell’unità operativa, tenendo anche conto dell’attività lavorativa prestata per altri istituti contrattuali”.
Alla stregua della riportata disposizione, le prestazioni costituenti incremento della produttività svolte dall’equipe in plus-orario, da calcolarsi secondo i parametri indicati nello stesso art.61 (cfr. in particolare il comma 6), sono tutte “utili” ai fini del calcolo delle competenze economiche fino al 50% del volume complessivo di attività dell’unità operativa (cfr. commi 4 e 5 stessa norma). Entro quel tetto, pertanto, tutte le prestazioni devono essere computate ai fini della quantificazione degli emolumenti per cui è causa.
Il riportato criterio è stato peraltro confermato dalla delibera di G.R. n. 8515/1984, inerente l’accordo-quadro regionale sull’istituto dell’incentivazione della produttività che si limita, infatti, ad effettuare un espresso rinvio alla predetta norma, precisando -per quanto qui rileva- che anche nelle unità operative senza posti letto, come quella nella quale prestava servizio il dott. Susca, il numero delle prestazioni da considerare ai fini del computo delle competenze economiche non può eccedere il 50% del volume complessivo delle prestazioni rese dalla stessa unità . Entro tale limite, dunque, tutte le prestazioni rese in plus-orario devono ritenersi utili ai fini del computo economico.
Orbene, come dimostrato nel giudizio innanzi alla Sezione lavoro del Tribunale di Bari anche attraverso la consulenza tecnica d’ufficio ivi esperita e che si acquisisce a questo giudizio, il numero delle prestazioni assunte a base di calcolo -in particolare per quel che rileva in relazione al periodo compreso tra il 1986 e il 1989- non ha mai ecceduto il predetto limite del 50% del volume complessivo delle prestazioni rese nell’arco del medesimo periodo di tempo dall’equipe sanitaria operante nel presidio in questione (igiene e sanità pubblica di Mola di Bari).
Pertanto, la base di calcolo relativa alla quantificazione dei compensi per cui è causa deve essere rappresentata dall’ammontare globale -il 100%- delle prestazioni rese al proprio bacino di utenza.
Ciò stante, accertato l’obbligo dell’Amministrazione intimata di procedere alla richiesta liquidazione, la quantificazione viene rimessa all’accordo tra le parti ai sensi e per gli effetti del quarto comma del citato art.34 c.p.a., alla luce dei criteri indicati nella predetta C.T.U esperita -come detto- nell’omologo giudizio promosso innanzi all’A.G.O. (rubricato al n. 2177/92), le cui risultanze vengono acquisite al presente giudizio, conservando a tutt’oggi validità (cfr. in particolare gli elaborati depositati in data 10 febbraio 1998 e 22 aprile 2003).
La somma così quantificata andrà rivalutata annualmente sino alla data di adozione del provvedimento di liquidazione e maggiorata degli interessi fino al soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia-Bari (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così dispone:
1) accoglie il ricorso e, per l’effetto, accerta il diritto dei ricorrenti a percepire le somme che sarebbero spettate al loro dante causa, dott. Susca, quali differenze retributive a titolo di plus-orario;
2) condanna la gestione liquidatoria dell’Usl Ba/15 alla quantificazione delle somme stesse entro e non oltre novanta giorni dalla comunicazione della presente decisione nei sensi, modalità e termini di cui in motivazione ed alla liquidazione delle stesse, in ipotesi di raggiungimento dell’accordo, entro i successivi sessanta giorni;
4) condanna altresì la gestione liquidatoria alla rifusione in favore dei ricorrenti delle spese del presente giudizio, complessivamente liquidandole in € 1.500,00 (millecinquecento/00) oltre contributo unificato se versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 10 luglio 2014 con l’intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario, Estensore
Flavia Risso, Referendario
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 10/10/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)