Giurisdzione – Controversia per affrancazione terreno da usi civici – Corrispettivo – Giurisdizione G.O.
La controversia avente a oggetto la quantificazione del corrispettivo dovuto per l’affrancazione di un terreno gravato da uso civico, in quanto materia disciplinata direttamente dalla legge e, quindi, attinente a posizioni di diritto soggettivo, a contenuto meramente patrimoniale, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario.
N. 01161/2014 REG.PROV.COLL.
N. 01641/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1641 del 2010, proposto da:
Nicola Centonze, Michele Centonze, Chiara Centonze, Erasmo Centonze, rappresentati e difesi dall’avv. Domenica Scalera, con domicilio eletto in Bari, via Calefati, 377;
contro
Comune di Altamura, rappresentato e difeso dall’avv. Emilio Bonelli, con domicilio eletto in Bari presso la Segreteria del T.A.R. Bari, P.za Massari; Regione Puglia;
per l’annullamento
– della determinazione del dirigente del Comune di Altamura VI Settore Lavori Pubblici, Servizio Patrimonio – Casa, del 22 aprile 2010, recante i costi di affrancazione per i terreni siti in agro di Altamura alla contrada Iesce, foglio 278 particella 18;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Altamura;
Viste le memorie difensive;
Visti gli artt. 35, co. 1, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore la dott.ssa Maria Grazia D’Alterio e uditi nell’udienza pubblica del giorno 25 giugno 2014 per le parti i difensori avv.ti Domenica Scalera; Emilio Bonelli;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe i ricorrenti impugnavano l’atto con cui il Dirigente del VI Settore Lavori Pubblici, Servizio Patrimonio – Casa del Comune Altamura, ha determinato i costi di affrancazione per i terreni siti in agro di Altamura alla contrada Iesce, foglio 278 particella 18, di cui i sigg.ri Centonze Michele, Centonze Chiara e Centonze Erasmo risultano titolari per 1/3della piena proprietà , per i restanti 2/3 della nuda proprietà , mentre il sig. Centonze Nicola Vito risulta titolare del diritto di usufrutto sui medesimi terreni.
Deducevano, a fondamento del ricorso, plurimi motivi di censura, lamentando in particolare:
I)Violazione art. 10 L.R. Puglia 7/1998. Secondo i ricorrenti il legislatore regionale, in attuazione della legge 16 giugno 1927 e del regio decreto 26 febbraio 1928, ha previsto per l’affrancazione dei terreni gravati da usi civici esclusivamente il versamento dell’importo pari a venti volte l’ammontare del canone (livello o censo) enfiteutico, o di natura enfiteutica, rivalutato con gli interessi legali degli ultimi cinque anni, per cui sarebbe arbitraria l’ulteriore richiesta del comune di Altamura di pagamento dei canoni pregressi relativi alle ultime dieci annualità , maggiorate degli interessi legali.
II) Violazione dell’art. 10 L. 1766/1927. La procedura di determinazione del canone di affrancazione non avrebbe tenuto conto delle migliorie apportate al fondo da parte dei richiedenti l’affrancazione.
III) Violazione dell’art. 12 della Legge 1766/1927. Con l’approvazione del vigente PRG il fondo dei ricorrenti gravato da uso civico ha mutato destinazione, da agricola ad artigianale-industriale, senza tuttavia procedere ad alcun accertamento preventivo in ordine alla categoria di appartenenza del fondo, come previsto dall’art.11 L. 1766/1927 (che distingue i terreni gravati da usi civici in due categorie: a) terreni convenientemente utilizzabili come bosco o come pascolo permanente; b) terreni convenientemente utilizzabili per la coltura agraria). Infatti, laddove il fondo fosse ricompreso nella categoria sub a) del predetto art.11, il mutamento di destinazione avrebbe dovuto essere preceduto dall’autorizzazione regionale richiesta dall’art. 12; il tutto con notevoli conseguenze lesive degli interessi dei ricorrenti in relazione alla quantificazione del canone enfiteutico.
IV) Eccesso di potere: Il calcolo del canone sarebbe manifestamente irragionevole non rispettando l’effettiva e differente destinazione rivestita dal fondo fino al 1997 ovvero “agricola”, per la cui Zona è previsto nella Tabella A (allegata alla Delibera del Consiglio comunale di Altamura n. 57 del 26 novembre 2009) quale “valore al mq” la somma di € 0,002437, notevolmente inferiore a quella prevista per le Zone D1.
Si costituiva in giudizio il comune di Altamura resistendo al gravame e chiedendone la reiezione.
All’udienza camerale celebratasi in data 1 dicembre 2010 questo Tribunale, con ordinanza n. 892/2010 accoglieva la domanda cautelare ai fini del riesame del costo di affrancazione, valutando l’incidenza delle migliorie apportate dal richiedente l’affrancazione e scomputando i canoni degli ultimi 10 anni; rilevando, in particolare, che l’adempimento dell’obbligazione del pagamento dei canoni pregressi degli ultimi 10 anni, non poteva condizionare il provvedimento di affrancazione, trattandosi di obbligazione personale e mancando una previsione legislativa in tal senso.
In ottemperanza alla citata ordinanza, la Giunta Comunale del Comune di Altamura in data 15 febbraio 2011 deliberava di “procedere all’affrancazione degli usi civici senza condizionare il relativo provvedimento al versamento, da parte dell’istante, delle dieci annualità pregresse oltre interessi legali e riservandosi di agire in separata sede per il recupero delle dette somme ove non corrisposte unitamente al capitale di affrancazione”.
Alla pubblica udienza del 25 giugno 2014 è stato dato avviso, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., della possibilità di porre a fondamento della decisione una questione di rito, vale a dire il difetto di giurisdizione del giudice adito.
I difensori delle parti costituite hanno esposto le proprie argomentazioni sul punto.
Nella predetta pubblica udienza il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il ricorso in esame deve essere dichiarato inammissibile, per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, conformemente ai precedenti giurisprudenziali che sul punto hanno chiarito che “L’affrancazione (da parte del legittimato) di un terreno gravato da uso civico – tramite pagamento della somma stabilita dalla legge; e nella ricorrenza dei prescritti presupposti – costituisce, infatti, un vero e proprio diritto soggettivo di natura potestativa: il cui esercizio (cfr. C.d.S., VI^, n.187/92) non può esser condizionato dal concedente, ancorchè si tratti di un’Amministrazione pubblica; alla quale spetta solo un’attività ricognitiva (inidonea, in quanto tale, a “degradare” un diritto ad interesse legittimo) dell’esistenza dei presupposti stessi” (Tar Lazio, sez. I Ter, 26 luglio 2005, n. 5886).
In subiecta materia, mentre appartengono alla giurisdizione del Commissario degli usi civici ai sensi dell’art. 29 della legge 16.6.1927 n. 1766 le controversie afferenti la cosiddetta “qualitas soli” ovvero l’esistenza, la natura e l’estensione dei diritti di uso civico o di qualsiasi altro promiscuo godimento, vanno ripartite, secondo i principi generali, le restanti controversie, con la precisazione che spetta alla giurisdizione del giudice ordinario la cognizione di tutti i rapporti in cui si faccia valere un qualsivoglia titolo di diritto privato (cfr. Cass. civ., II, n.8778/94, SS.UU., 8 marzo 1993, n. 2758).
Nel caso di specie, la questione centrale sottoposta all’esame del Collegio concerne la correttezza del calcolo specifico effettuato dal Comune di Altamura ai fini della quantificazione del corrispettivo dovuto dai ricorrenti per l’affrancazione dei terreni di loro proprietà (particella 18 foglio 278). Sul punto va evidenziato che il corrispettivo per l’affrancazione dei terreni è disciplinato direttamente dalla legge, per cui gli atti che l’Amministrazione può adottare in merito risultano aventi contenuto di mero accertamento, senza che alcuna discrezionalità possa rinvenirsi nell’agire non autoritativo dell’Amministrazione. Dunque, una volta che il Comune di Altamura con delibera giuntale n. 12 del 15 febbraio 2011 ha proceduto all’incondizionata affrancazione degli usi civici gravanti sul terreno dei ricorrenti, la controversia residua, essendo attinente a posizioni di diritto soggettivo, a contenuto meramente patrimoniale, non può che appartenere alla giurisdizione del giudice ordinario.
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.
La declaratoria del difetto di giurisdizione comporta, ai sensi dell’art. 11, comma 2, c.p.a., che sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda se il processo è riproposto innanzi al giudice ordinario entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza.
La peculiarità della controversia induce a ravvisare giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 25 giugno 2014 con l’intervento dei magistrati:
Corrado Allegretta, Presidente
Francesco Cocomile, Primo Referendario
Maria Grazia D’Alterio, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 07/10/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)