1. Ambiente ed ecologia  – Irrogazione sanzione – Cancellazione Albo Nazionale gestori ambientali – Reiterate gravi violazioni – Occorrono 


2. Ambiente ed ecologia  – Provvedimenti sanzionatori – Rispetto del principio di proporzionalità  – Necessità 

1. Ai fini della irrogazione della sanzione comportante la cancellazione dall’Albo Nazionale gestori ambientali è necessario l’accertamento di determinate “reiterate gravi violazioni” o di infrazioni relative alle “prescrizioni contenute o richiamate nei provvedimenti d’iscrizione o nelle autorizzazioni regionali nonchè nell’ipotesi di inosservanza dei requisiti e delle condizioni previste dalle procedure semplificate” tali da mettere in pericolo l’ambiente. (Nel caso di specie, il Collegio non ha ritenuto sufficienti per l’irrogazione di una sanzione di tale gravità , la violazione del provvedimento di sospensione che non si è tradotta in condotte pericolose e/o dannose per l’ambiente, in quanto realizzata con automezzi regolarmente tenuti e tecnicamente idonei). 


2. In tema di provvedimenti sanzionatori, il principio di proporzionalità , che impone il limite della vera necessità  all’intervento pubblico, rappresenta uno dei freni maggiormente rilevanti posti all’azione amministrativa (nel caso di specie, il Collegio ha rilevato che l’irrogazione della sanzione gravata risultava sproporzionata rispetto ai fatti contestati, afferenti la violazione di un precedente provvedimento sanzionatorio di sospensione, stigmatizzabile, ma non fino al punto da comportare la definitiva cancellazione dall’albo e l’impossibilità  di proseguire per il futuro nello svolgimento dell’attività ).

N. 01160/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00844/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 844 del 2013, proposto da: 
P. G., rappresentato e difeso dall’avv. Francesco Meo, con domicilio eletto presso l’avv. Vittorio Russi in Bari, c.so V. Emanuele, 60; 
contro
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Albo Nazionale Gestori Ambientali – Sez. Regionale Puglia, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale di Lecce, con domicilio in Bari presso la Segreteria del T.A.R. Bari, P.za Massari; 
per l’annullamento
– del provvedimento prot. n. 3123 del 19.03.2013 con il quale l’Albo Nazionale Gestori Ambientali – Sezione Regionale della Puglia ha disposto che l’impresa D. G. P.”è cancellata dall’Albo Nazionale Gestori Ambientali relativamente all’iscrizione in: categoria 4 classe E”;
– di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale meglio specificato in ricorso;
 
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali – Sez. Regionale Puglia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore la dott.ssa Maria Grazia D’Alterio e uditi nell’udienza pubblica del giorno 30 aprile 2014 per le parti i difensori avv.ti Silvio Giancaspro, per delega dell’avv. Francesco Meo; Giovanni Cassano;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 
FATTO
1. Con ricorso ritualmente notificato il 26 giugno 2013, pervenuto in Segreteria in pari data, il ricorrente, premettendo di essere titolare dell’omonima impresa, iscritta sin dal 2002 all’Albo Nazionale Gestori Ambientali – Sezione Regionale della Puglia – nella categoria 4 – classe E, impugnava dinanzi a questo Tribunale l’epigrafato provvedimento con il quale veniva disposta la cancellazione dell’impresa dall’Albo Nazionale Gestori Ambientali.
2. Esponeva in fatto il ricorrente che in data 25 ottobre 2011, la Polizia Provinciale di Taranto aveva sequestrato uno degli automezzi con i quali era stata autorizzata ad effettuare il trasporto, in quanto “sorprendeva l’autospurgo condotto dal D.G. mentre effettuava durante la marcia, lo scarico dei rifiuti liquidi sulla pubblica via, versando di fatto sul suolo l’intero contenuto del mezzo”.
Riferiva che in relazione a tale circostanza di fatto erano stati avviati due distinti procedimenti, di cui uno dall’autorità  giudiziaria penale, tuttora pendente. L’altro, avviato dall’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali – Sezione Regionale della Puglia, era invece terminato con l’irrogazione del provvedimento del 4 aprile 2012 prot. n. 12503 di sospensione dall’Albo per la durata di trenta giorni (dal 14 agosto 2012 al 13 agosto 2012). Detto provvedimento veniva poi impugnato in sede gerarchica con esito negativo, sicchè veniva in seguito proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato, anch’esso allo stato pendente.
2.1 Riferiva inoltre, che successivamente al sequestro probatorio del veicolo e al provvedimento di sospensione, l’impresa aveva continuato a svolgere l’attività  per la quale era autorizzata con due nuovi mezzi, nel rispetto delle norme poste a presidio ed a tutela dell’Ambiente.
Sennonchè, con nota del 5.09.2012, prot. n. PTA/2012/ 0075302, la Polizia Provinciale di Taranto comunicava all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali che la ricorrente avrebbe violato l’osservanza delle prescrizioni contenute nel provvedimento di sospensione, avendo trasportato rifiuti durante il periodo di sospensione (e precisamente nei giorni 14, 20 e 22 agosto 2012).
2.2 Veniva quindi avviato un nuovo procedimento innanzi all’autorità  amministrativa, conclusosi con il provvedimento impugnato (prot. n. 3123 del 19 marzo 2013) con cui si disponeva la cancellazione dall’Albo relativamente all’iscrizione in categoria 4 – classe E, in quanto la ditta avrebbe commesso “violazioni reiterate delle prescrizioni imposte dal provvedimento di sospensione”.
3. Avverso il prefato provvedimento il ricorrente proponeva il gravame in esame, prospettando vizi di violazione di legge ed eccesso di potere sotto molteplici profili.
4. Si costituivano la Provincia di B.A.T., la Regione Puglia e il Comune di Canosa di Puglia, domandando la reiezione del ricorso.
5. Con decreto cautelare n. 335 in data 1 luglio 2013, confermato con successiva ordinanza cautelare n. 396 del 25 luglio 2013, veniva disposta la sospensione dell’efficacia degli atti impugnati.
6. Alla pubblica udienza del 30 aprile 2014 la causa veniva introitata per la decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
2. Il ricorrente contesta, sotto vari profili, il provvedimento con cui è stata disposta la cancellazione dall’Albo Nazionale gestori ambientali dell’omonima impresa D.G. P., ex art. 17, comma 1, lettera c) del D.M. 406/98 (Regolamento recante norme di attuazione di direttive dell’Unione europea, avente ad oggetto la disciplina dell’Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti), ovvero in conseguenza della violazione di un precedente provvedimento sanzionatorio di sospensione; quest’ultimo adottato sul presupposto della violazione delle prescrizioni poste dal provvedimento di iscrizione all’Albo del 18 luglio 2007, punti 7), 11) e 12).
3. Coglie nel segno la censura prospettata con l’unico motivo di ricorso, con cui si contesta la violazione e falsa applicazione dell’art. 17 comma 1 lett. c) del DM 406/1998, nonchè l’eccesso di potere in relazione alla violazione del principio di proporzionalità .
3.1 Quanto al primo profilo di illegittimità  lamentato, occorre muovere dall’esame del combinato disposto degli art. 16 e 17 del citato regolamento (ratione temporis applicabili alla fattispecie), da cui emerge che solo l’accertamento di determinate “reiterate gravi violazioni” (cfr. art. 17 comma 1 lettera c)) ovvero quelle relative alle “prescrizioni contenute o richiamate nei provvedimenti d’iscrizione o nelle autorizzazioni regionali nonchè nell’ipotesi di inosservanza dei requisiti e delle condizioni previste dalle procedure semplificate” (cfr. articolo 16, comma 1, lettera a)) potevano comportare la più grave sanzione della cancellazione.
3.1.1 La ratio che traspare da detta disciplina è evidentemente quella di sanzionare con la cessazione dell’attività  quelle imprese che violando le prescrizioni stabilite dall’autorità  amministrativa a tutela dell’ambiente con condotte gravi e ripetute, oltre che accertate all’esito di tutti i procedimenti concessi a difesa della parte interessata, abbiano ripetutamente dimostrato un grave spregio per le regole poste a presidio dei valori ambientali, facendo venir meno la fiducia dell’Autorità  preposta alla gestione dell’Albo nella capacità  e adeguatezza dell’impresa allo svolgimento in sicurezza dell’attività  autorizzata, anche per il futuro, senza possibilità  di resipiscenza.
3.1.2 Nel caso di specie, l’unica violazione delle prescrizioni poste all’impresa a tutela dell’ambiente (peraltro, contrariamente a quanto sostenuto nel provvedimento impugnato, non accertata definitivamente in quanto risulta ancora sub iudice il provvedimento di sospensione, nonchè pendente il relativo procedimento penale), consiste nell’infrazione contestata dalla Polizia di Taranto in data 25 ottobre 2011.
Infatti, la violazione del provvedimento di sospensione, sebbene censurabile, non si è tradotta in condotte pericolose e/o dannose per l’ambiente, in quanto realizzata con automezzi regolarmente tenuti, tecnicamente idonei, come attestato da perizia giurata ed in conformità  alle prescrizioni poste dal nuovo provvedimento di iscrizione del 30 aprile 2012, nelle more rilasciato.
Va dunque rilevato, come anche evidenziato dalla difesa del ricorrente (cfr. pag. 3 della memoria depositata in data 20 luglio 2013), che la violazione del provvedimento di sospensione, non costituendo nemmeno una minaccia per l’ambiente, non può dirsi grave nel senso richiesto dall’art. 17, comma I, lett. c) D.M. 406/98).
3.2 Sotto diverso profilo, il ricorrente lamenta la violazione del principio di proporzionalità .
3.2.1 Sul punto va sottolineato come, soprattutto in materia di provvedimenti sanzionatori, il principio di proporzionalità  rappresenti uno degli argini più significativi posti all’azione amministrativa (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 14 aprile 2006, n. 2087; Consiglio di Giustizia Amministrativa, 27 dicembre 2006, n. 806; Tar Puglia, Lecce, 10 luglio 2014, n. 1715; Tar Abruzzo, Pescara, 15 luglio 2014, n. 351).
Detto principio, di origine comunitaria ma non sconosciuto al nostro ordinamento in quanto espressione dell’antico principio di ragionevolezza, impone che l’intervento pubblico limitativo della libertà  dei privati sia contenuto entro i limiti della vera necessità , dovendo essere il mezzo utilizzato dalla p.a. idoneo ed efficace rispetto al fine pubblico perseguito, ma con il minimo sacrificio possibile per i soggetti che ne sono attinti, così da realizzare un’armonizzata e bilanciata ponderazione d’interessi.
3.2.2 Orbene, passando alla fattispecie concreta in esame, il Collegio non può non rilevare che il provvedimento gravato risulta effettivamente sproporzionato rispetto ai fatti contestati, afferenti la violazione di un precedente provvedimento sanzionatorio di sospensione, che è certamente stigmatizzabile, ma non facendo ricorso ad una sanzione così grave da comportare la definitiva cancellazione dall’albo e l’impossibilità  di proseguire per il futuro nello svolgimento dell’attività .
4. In conclusione il ricorso va accolto con annullamento dell’impugnato provvedimento di cancellazione dell’impresade qua dall’Albo Nazionale Gestori Ambientali, salvi gli ulteriori provvedimenti.
5. La peculiarità  e complessità  della questione, giustifica la compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento emesso dall’Albo Nazionale Gestori Ambientali – Sezione Regionale della Puglia prot. n. 3123 del 19.03.2013.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nelle camere di consiglio dei giorni 30 aprile 2014, 24 giugno 2014, con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Francesco Cocomile, Primo Referendario
Maria Grazia D’Alterio, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 07/10/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp

Tag

Ultimi aggiornamenti

Galleria