1. Pubblico impiego – Concorso pubblico – Commissione valutatrice – Riesame – Esecuzione ordinanza cautelare – Fattispecie
2. Pubblico impiego – Concorso pubblico – Commissione valutatrice – Riesame – Motivazione – Sufficienza – Criteri
3. Pubblico impiego – Concorso pubblico – Commissione valutatrice – Riesame – Esecuzione ordinanza cautelare – Candidati riammessi – Anonimato – Omissione – Legittimità – Sussiste
4. Pubblico impiego – Concorso pubblico – Commissione valutatrice – Riesame – Medesimo presidente – Illegittimità – Esclusione
5. Processo amministrativo – Giudizio impugnatorio – Concorso pubblico – Criteri di valutazione fissati dalla Commissione – Impugnazione – Tardività – Fattispecie
1. In materia di concorso pubblico per l’acceso all’impiego, deve escludersi la violazione dei principi in materia di giusto procedimento e di buon andamento e trasparenza di cui all’art. 97 Cost. allorchè risulti, in base al lasso temporale all’uopo utilizzato, che la Commissione di un concorso pubblico abbia effettivamente proceduto, in sede di riesame ordinato dal T.a.r., a valutare gli elaborati dei candidati, sebbene abbia confermato, all’esito, i punteggi precedenti.
2. Ai fine del riesame degli elaborati dei partecipanti ad un concorso pubblico, appare necessaria una articolata motivazione soltanto nell’ipotesi di modifica del precedente giudizio di insufficienza.
3. Non integra la violazione delle regole dell’anonimato nei concorsi pubblici l’attività di riesame, ordinata dal T.a.r., degli elaborati redatti da candidati indicati nominativamente, risultando impossibile procedere alla predetta valutazione se non adottando tali modalità (il T.a.r. ha, peraltro, evidenziato che, nella specie, non si configurava una lesione degli interessi dei candidati già ammessi alla prova orale, considerato che questi risultavano in numero inferiore ai posti disponibili messi a concorso).
4. In sede di riesame degli elaborati dei candidati in un concorso pubblico, non è illegittima la conferma, in seno alla Commissione del riesame, dello stesso presidente della prima Commissione, considerando che la sua sostituzione avrebbe determinato un’inammissibile modifica delle modalità della procedura concorsuale e che il voto del presidente potrebbe pur sempre risultare irrilevante a fronte dei voti contrari espressi dagli altri membri della commissione. Del resto, anche qualora si fosse assegnata l’attività di riesame alla medesima Commissione, non si sarebbero ravvisati profili di illegittimità , risultando questa scelta frutto dell’applicazione di una regola di carattere generale.
5. Appare tardiva l’impugnazione dei criteri di valutazione fissati dalla Commissione di un pubblico concorso che sia stata proposta dal ricorrente per opporsi agli esiti dell’attività di riesame dei suoi elaborati, qualora risulti che egli ne avesse già avuto contezza in occasione della proposizione del ricorso proposto avverso la prima esclusione dall’elenco dei candidati ammessi alla prova orale.
N. 01156/2014 REG.PROV.COLL.
N. 01274/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1274 del 2012, proposto da:
Mario Serino, rappresentato e difeso dagli avv.ti Massimo Vernola e Angela Rotondi, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Bari, alla via Dante, n. 97;
contro
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura distrettuale dello Stato e presso la stessa domiciliati in Bari, alla via Melo, n. 97;
nei confronti di
Domenico Elio Agrusta, Costanzo Cascavilla, Grazia Ruggiero;
per l’annullamento
previa concessione delle misure cautelari ritenute idonee,
– del verbale della 2^ sottocommissione esaminatrice per la Puglia del concorso per Dirigenti Scolastici relativo alla correzione della prova scritta del ricorrente n. 71 del 20.07.2012 con le relative due schede di valutazione dei singoli elaborati e del decreto dell’USR del 25.07.2012 prot. AOODRPU.5609 di non ammissione agli orali del candidato;
– del decreto prot. AOODRPU.5853 del 9.8.2012 dell’Ufficio Scolastico Regionale di approvazione e pubblicazione della graduatoria generale di merito per la Puglia del Concorso Dirigenti Scolastici D.D.G. 13.07.2011, nonchè del decreto con cui si procede alla pubblicazione dell’elenco degli ammessi alla prova orale e del relativo elenco allegato;
– dei verbali della Commissione esaminatrice per la Puglia relativi allo svolgimento della prova scritta, alla scelta dei criteri di correzione, alle singole schede di valutazione, ancorchè non conosciuti, con particolare riferimento al verbale n. 5 del 14.12.2011, n. 6 del 15.12.2011, n. 7 del 16.12.2011, n. 8 del 03.01.2012;
-di ogni ulteriore atto connesso, conseguente e/o presupposto, ancorchè non conosciuto, comunque lesivo della posizione della ricorrente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca e dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 26 giugno 2014 la dott.ssa Giacinta Serlenga e uditi per le parti i difensori avv. Massimo Vernola e avv. dello Stato Donatella Testini;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Il ricorrente ha partecipato al concorso per esami e titoli per la copertura di oltre duemila posti di dirigente scolastico, di cui di 236 nella Regione Puglia, indetto con decreto del Direttore Generale del Ministero dell’Istruzione del 13 luglio 2011. La procedura concorsuale è stata gestita dall’Ufficio Scolastico Regionale territorialmente competente: dalla nomina delle commissioni esaminatrici, all’organizzazione dello svolgimento delle prove, all’approvazione delle graduatorie e successiva nomina dei vincitori.
Non avendo superato le prove scritte, il ricorrente non è stato ammesso alla prova orale; ha, pertanto, impugnato la mancata ammissione con ricorso rubricato al n. 907/2012 ed ha ottenuto tutela cautelare sotto forma di ordine di riesame degli elaborati da parte dell’altra sottocommissione (la seconda), giusta ordinanza di questa Sezione n. 538//2012.
All’esito, tuttavia, il giudizio negativo è stato confermato; sicchè, avverso le nuove valutazioni ed i conseguenti provvedimenti, il ricorrente stesso ha proposto il gravame in epigrafe.
Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e l’Ufficio scolastico regionale con atti depositati in data 20.9.2012.
All’udienza pubblica del 26 giugno 2014 la causa è stata trattenuta in decisione.
2.- Preliminarmente va disattesa la richiesta di riunione del presente gravame con il ricorso iscritto al n. 907/2012, in quanto quest’ultimo risulta già definito con sentenza di questa Sezione -n. 1312/2013- di rigetto.
3.- Anche il presente ricorso va, peraltro, respinto.
E’ incentrato su due motivi di gravame.
3.1.- Con la prima censura, parte ricorrente deduce la violazione dei principi in materia di giusto procedimento e di buon andamento e trasparenza di cui all’art. 97 cost., nonchè l’eccesso di potere nelle figure sintomatiche dell’illogicità , del difetto dei presupposti, dello sviamento di potere, dell’ingiustizia manifesta e del difetto di istruttoria; infine, lamenta il difetto motivazione e la violazione della richiamata ordinanza n. 538/2012, poichè l’Amministrazione non avrebbe rinnovato la valutazione dei suoi elaborati come disposto dal Tribunale, ma solo confermato i precedenti punteggi.
Analoghe censure sono già state esaminate e respinte da questa Sezione con precedente sentenza n. 1052/2013 cui si rinvia, non rinvenendo il Collegio motivi per discostarsene.
Ed invero, la seconda sottocommissione giudicatrice si è riunita, in data 20.7.2012, per valutare gli elaborati dei candidati ammessi dal TAR al riesame (tra cui l’odierno ricorrente) e, come emerge dal relativo verbale (il n. 71), le operazioni si sono svolte dalle ore 8,15 sino alle ore 13.30; pertanto, considerato l’ampio lasso di tempo -superiore a 5 ore- impiegato per tali operazioni, compresa la rinnovata compilazione delle schede di valutazione, non può dubitarsi che il riesame abbia effettivamente avuto luogo.
Quanto poi al dedotto difetto di motivazione, come già evidenziato nel richiamato precedente della Sezione, una motivazione più articolata si sarebbe imposta solo nell’eventualità , non verificatasi neanche in questa fattispecie, che l’altra Commissione avesse ritenuto di modificare il precedente giudizio di insufficienza. Solo in tal caso avrebbe dovuto esplicitare in modo puntuale le ragioni che avessero determinato un giudizio positivo degli elaborati di parte ricorrente.
Parimenti vanno disattese le censure sia di violazione dei principi dell’anonimato che del buon andamento ex art 97 cost. nella rinnovata correzione degli elaborati scritti; quest’ultimo, più precisamente, per esser stato condotto il riesame da sottocommissione presieduta dallo stesso Presidente di quella che aveva esaminato in origine gli elaborati.
Prendendo le mosse dalla censura di violazione dell’anonimato, si impongono due considerazioni.
In primo luogo, tale modalità non era stata disposta da questa Sezione nell’accordare tutela cautelare; in secondo luogo e in ogni caso, l’anonimato sarebbe stato impossibile da osservare in sede di riesame, dovendo i candidati interessati dall’ordine del Tribunale essere necessariamente individuati nominativamente tra gli altri.
Peraltro, nella fattispecie, i candidati ammessi alla prova orale risultavano di numero inferiore ai posti disponibili nella Regione Puglia; sicchè l’eventuale ammissione di candidati ulteriori non avrebbe determinato alcuna lesione della posizione dei controinteressati e avrebbe addirittura agevolato il conseguimento dell’interesse pubblico all’integrale copertura di tutte le sedi vacanti in ambito regionale.
Quanto all’altro profilo di censura, attinente all’identità del Presidente della sottocommissione che ha corretto gli elaborati in sede di riesame (la seconda), rispetto alla sottocommissione (la prima) che li aveva corretti in prima battuta, deve innanzitutto osservarsi che il rinvio all’altra sottocommissione, presieduta -ab origine- dalla stessa prof.ssa Maria Luisa De Natale, era stato disposto nella stessa ordinanza cautelare; in secondo luogo che, proprio perchè la predetta ne era presidente sin dall’inizio, la sua eventuale sostituzione avrebbe determinato un’inammissibile modifica delle modalità della procedura concorsuale in corso.
Peraltro, l’identità di Presidente avrebbe potuto essere certamente neutralizzata con la valutazione a maggioranza -invece che all’unanimità – ove gli altri componenti della sottocommissione incaricata del riesame avessero ritenuto di esprimere una valutazione diversa. In tal caso il Presidente avrebbe potuto essere posto in minoranza; ma non risulta che tale evenienza si sia verificata nella vicenda in esame.
Da ultimo sul punto, è appena il caso di richiamare una recente sentenza della seconda Sezione del T.A.R.Sicilia, Palermo; la n. 1348 del 28 giugno 2012. In una controversia per l’annullamento del giudizio negativo espresso dalla Commissione esaminatrice del concorso ordinario, per titoli ed esami, per l’accesso al ruolo della scuola elementare, il tribunale ha respinto la censura con cui parte ricorrente lamentava la violazione dell’art. 97 Cost. e l’eccesso di potere per disparità di trattamento, deducendo che la valutazione negativa dell’elaborato fosse stata formulata, in violazione dei principi di imparzialità e di terzietà , dalla medesima Sottocommissione che aveva esperito la valutazione contestata. Più precisamente è stato chiarito “che la scelta di assegnare alla medesima Sottocommissione l’attività di riesame e di integrazione della motivazione costituisce applicazione di una regola generale che subisce eccezioni nelle sole ipotesi in cui emerge un coinvolgimento personale di uno o più componenti, tale da pregiudicare la serenità di giudizio”.
Nella fattispecie che ci occupa sono state osservate persino garanzie maggiori, avendo questa Sezione demandato il riesame ad altra Sottocommissione rispetto a quella che aveva espresso le impugnate valutazioni; e, peraltro, l’identità tra commissari riguardava un solo componente.
Il primo motivo, dunque, per tutte le suesposte considerazioni non può trovare accoglimento.
3.2.- Nè appare suscettibile di positivo scrutinio il secondo motivo di ricorso, con cui il ricorrente cerca di censurare i criteri contenuti nelle griglie di valutazione apprestate dalla Commissione nella seduta del 3 gennaio 2012 (cfr. verbale n. 8 cui si fa espresso riferimento nel ricorso).
I rilievi appaiono generici e poco puntuali, nè viene in alcun modo chiarito come le dedotte incongruenze avrebbero in concreto compromesso la valutazione degli elaborati del ricorrente; in ogni caso sono tardivi, risalendo la formulazione dei criteri alla seduta del 3 gennaio 2012 e avendone il ricorrente avuto contezza sin dalla prima valutazione degli elaborati in questione, come dimostra il gravame proposto avverso l’originario provvedimento di pubblicazione dell’elenco degli ammessi alla prova orale, dal quale risultava escluso (cfr. determinazione dell’Ufficio Scolastico Regionale della Puglia AOODRPU 2932/usc del 4.5.2012). Il ricorso in epigrafe è stato, infatti, notificato soltanto in data 10 settembre 2012.
4.- In conclusione, il gravame va respinto. Considerata, tuttavia, la natura della controversia e la qualità delle parti si ritiene di disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 26 giugno 2014 con l’intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario, Estensore
Paola Patatini, Referendario
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 02/10/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)