1. Contratti Pubblici – Gara – Collegamento fra imprese concorrenti – Violazione par condicio – Sussiste
2. Processo amministrativo – Giudizio impugnatorio- Motivi di ricorso – Contratti pubblici – Deduzione analogo vizio a carico di altri concorrenti – Interesse a ricorrere – Non sussiste
1. L’identità degli organi di amministrazione tra imprese concorrenti alla stessa procedura di evidenza pubblica è astrattamente idonea ad alterare il corretto funzionamento dei meccanismi concorrenziali.
2. Non sussiste l’interesse della ricorrente a denunciare lo stesso vizio – quello cioè che ha riguardato la propria posizione – a carico di altri concorrenti alla medesima procedura di gara, posto che l’accoglimento della relativa censura non condurrebbe alla sua riammissione.
N. 00515/2014 REG.PROV.CAU.
N. 00901/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
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ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 901 del 2014, proposto da:
Ecolforest, rappresentato e difeso dagli avv. Mauro Amendola e Vincenzo Capuano, con domicilio eletto presso il prof. Avv. Aldo Loiodice in Bari, alla via Nicolai, n. 29;
contro
Comune di Faeto, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Gianfranco Di Mattia, con domicilio eletto presso l’avv. Lucrezia Girone in Bari, alla via Clinia n. 34;
nei confronti di
Coop.Orsarese, Coop. Agroforestale i Montanari a r.l.;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
– della nota prot. 2014/0002531U del 30.5.2014 del Comune di Faeto;
– della nota prot. 2408 del 26.5.2014 del Comune di Faeto;
– del provvedimento dell’8.5.2014 con il quale è stato reso noto l’esito del sorteggio;
– del verbale n. 1 dell’8.5.2014 della Commissione di gara;
– del verbale n. 2 del 29.5.2014 della Commissione di gara;
– del verbale n. 3 del 10.6.2014 della Commissione di gara;
– di ogni atto presupposto, conseguente e connesso per quanto lesivo degli interessi del ricorrente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Faeto;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 settembre 2014 la dott.ssa Giacinta Serlenga e uditi per le parti i difensori Vimcenzo Capuano e Gianfranco Di Mattia;
Considerato che la rilevata identità degli organi di Amministrazione tra la società ricorrente e il consorzio CONFAT, affidatario della progettazione, appare astrattamente idoneo -ad un sommario esame proprio della fase cautelare- ad alterare il corretto funzionamento dei meccanismi concorrenziali e che la ricorrente stessa non ha interesse a far valere lo stesso vizio in relazione ad altre concorrenti posto che l’accoglimento della relativa censura non condurrebbe alla sua riammissione;
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Bari, respinge l’istanza cautelare. Spese compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 24 settembre 2014 con l’intervento dei magistrati:
Sergio Conti, Presidente
Desirèe Zonno, Primo Referendario
Giacinta Serlenga, Primo Referendario, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 25/09/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)