Processo amministrativo – Giudizio cautelare – Presupposti – Attività di intrattenimento musicale e danzante – Carattere accessorio – Misura eccedente – Inibizione – Periculum in mora – Non sussiste
Non sussiste il presupposto del periculum in mora allorquando il provvedimento impugnato non precluda lo svolgimento dell’attività così come autorizzata, limitandosi ad inibire le attività di intrattenimento musicale e/o danzante che superino il carattere modesto e meramente accessorio rispetto all’attività autorizzata di somministrazione di alimenti e bevande, dando luogo ad attività di pubblico spettacolo.
N. 00523/2014 REG.PROV.CAU.
N. 01038/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
()
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1038 del 2014, proposto da:
Potenza Servizi di Valente Francesco & C. s.a.s., rappresentata e difesa dall’avv. Fabrizio Lofoco, con domicilio eletto in Bari, via Pasquale Fiore, 14;
contro
Comune di Castellana Grotte, rappresentato e difeso dall’avv. Giovanni Vittorio Nardelli, con domicilio eletto presso Giovanni Vittorio Nardelli in Bari, via Melo Da Bari N. 166; Procura della Repubblica di Bari, Corte dei Conti Procura Regionale;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
– della “diffida dirigenziale” del Comune di Castellana Grotte prot. 014215 del 14/8/2014, notificata il 19/8/2014, avente per oggetto:
“Cessazione immediata dell’attività di intrattenimento musicale e danzante presso il pubblico esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande all’insegna “Taverna degli Amici”, sito in Castellana Grotte alla via Matarrese civico 23, 25, 27;
– di ogni altro atto annesso, ovvero connesso, presupposto o consequenziale a quelli gravati;
nonchè per il risarcimento dei danni
derivati e derivanti dal provvedimento amministrativo impugnato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Castellana Grotte;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore la dott.ssa Maria Grazia D’Alterio nella camera di consiglio del giorno 24 settembre 2014 e uditi per le parti i difensori Fabrizio Lofoco e Giovanni Vittorio Nardelli;
Rilevato che, ad un primo sommario esame, non paiono sussistere i presupposti per la concessione della misura cautelare richiesta;
Rilevato, in particolare, che, in punto di periculum, il provvedimento impugnato non preclude lo svolgimento dell’attività così come autorizzata, limitandosi ad inibire (come chiarito nella sua parte motiva) le attività di trattenimento musicale e/o danzante che superino il carattere modesto e meramente accessorio rispetto all’attività autorizzata di somministrazione di alimenti e bevande, dando luogo ad attività di pubblico spettacolo;
Rilevato che il provvedimento di diffida in questione, chiarito in tali termini, ove necessario, non arreca alcun danno alla ricorrente;
Ritenuto, infine, che sussistono giusti motivi per compensare le spese della presente fase;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia respinge l’istanza cautelare.
Compensa le spese della presente fase.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 24 settembre 2014 con l’intervento dei magistrati:
Desirèe Zonno, Presidente FF
Giacinta Serlenga, Primo Referendario
Maria Grazia D’Alterio, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 25/09/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)