Commercio, industria, turismo – Attività cavatoria – Preventivo rilascio di nulla-osta da parte dell’ente di gestione dell’area protetta – Necessità – Sospensione in autotutela dell’autorizzazione regionale fino all’esito del rilascio del nulla-osta – Legittimità
àˆ legittima, in applicazione dell’art. 1, lett. a), della L.R. Puglia n. 21/2004, la sospensione in autotutela, per il tempo necessario alla conclusione del sub procedimento finalizzato all’acquisizione del nulla-osta da parte dell’Ente di gestione (anche provvisoria, quando non limitata nei poteri) di area protetta, dell’autorizzazione all’attività relativa a cava preesistente non in esercizio situata in area naturale protetta istituita con L.R. Puglia n. 18/2005, come peraltro richiesto anche dall’art. 11 di tale disciplina normativa.
N. 01125/2014 REG.PROV.COLL.
N. 01153/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1153 del 2008, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Betontir s.p.a., rappresentata e difesa dagli avv.ti Nicola Sarcina e Gennaro Terracciano, con domicilio eletto in Bari, via Dante Alighieri, 3;
contro
Regione Puglia in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Maria Scattaglia, con domicilio eletto presso l’Avvocatura della Regione Puglia in Bari, via Dalmazia, 70; Provincia di Taranto in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Giovanna Liuzzi, con domicilio eletto in Bari, p.zza Umberto, 54;
e con l’intervento di
ad opponendum: Italcave s.p.a., rappresentata e difesa dagli avv.ti Giampaolo Sechi e Donato Pascarella, con domicilio eletto in Bari, via Camillo Rosalba, 47/Z;
per l’annullamento
A) con il ricorso introduttivo:
– della determinazione n. 44 del 16.5.2008 del titolare P.O. delegato dell’Assessorato all’Ecologia – Settore Attività estrattive della Regione Puglia, con la quale è stata sospesa in autotutela l’autorizzazione ai lavori di cava n. 115 del 14.12.2007;
– delle note dell’Ente di Gestione Provvisoria del Parco “Terra delle Gravine” n. 41829 del 13.9.2007, n. 47644 del 16.10.2007, n. 15354 del 28.3.2008;
– di ogni altro atto specificamente indicato in ricorso;
B) con i motivi aggiunti:
– della nota n. 40629 del 5.8.2008 e n. 41749 del 12.8.2008 della Provincia di Taranto;
– delle note della Regione Puglia n. 5690 del 4.9.2008 e n. 6185 del 30.9.2008;
– di ogni altro atto specificamente indicato nel ricorso per motivi aggiunti;
e per il risarcimento dei danni.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Provincia di Taranto in persona del Presidente p.t.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore la dott.ssa Maria Grazia D’Alterio e uditi nell’udienza pubblica del giorno 14 maggio 2014 per le parti i difensori avv.ti Nicola Sarcina, Maria Scattaglia e Giampaolo Sechi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con il ricorso in esame la Betontir s.p.a. ha impugnato la determina n. 44 del 16 maggio 2005 con cui la Regione Puglia ha sospeso l’autorizzazione alla coltivazione della cava di calcare esistente in località Grottafornara del Comune di Statte (su di un’area individuata in catasto terreni al foglio n. 104 particelle nn. 12, 14, 15 e 122), ad essa rilasciata dall’Assessorato all’Ecologia della Regione Puglia – Settore Attività Estrattive con determinazione n. 115 del 14 dicembre 2007.
1.1 In particolare, con il gravato provvedimento la Regione ha ritenuto che, ricadendo l’intervento estrattivo nell’area Parco “Terra delle Gravine”, ovvero in area naturale protetta, occorreva sottoporre all’esame dell’Ente di gestione del Parco uno specifico piano di coltivazione, dismissione e recupero richiesto per le aree protette dall’art. 1. L.R. Puglia n. 21/2004, ai fini del rilascio del nulla-osta di cui all’art. 11 della L.R. Puglia n. 18/2005; sicchè, nelle more del completamento di detto sub-procedimento, la Regione ha disposto la sospensione dell’autorizzazione precedentemente rilasciata.
1.2 Avverso il provvedimento in esame la Betontir s.p.a. ha articolato tre motivi di ricorso, contestando sia l’eccesso di potere che la violazione di legge sotto diversi profili, così riassumibili:
I) Violazione e falsa applicazione dell’art. 1 della L.R. Puglia 12/11/2004 n. 21. Eccesso di potere per carenza di presupposti. Difetto di istruttoria. Illogicità manifesta. In sintesi, difetterebbero, nel caso di specie, i presupposti legali per richiedere la presentazione del piano di rinaturalizzazione, non ricadendo l’area di cava in Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.) ovvero in Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.);
II) Violazione e falsa applicazione della L.R. Puglia 20/12/2005 n. 18. Eccesso di potere per contraddittorietà . Difetto di motivazione. Illogicità manifesta. In sintesi: sarebbe illegittima la richiesta regionale di nulla osta, in mancanza della formale costituzione dell’Ente Parco quale ente autonomo ed in assenza dell’adozione degli strumenti di attuazione previsti all’art. 6 L.R. 18/2005 (Piano territoriale ed economico-sociale, Regolamento dell’area protetta);
III) Violazione e falsa applicazione dell’art. 21 quater L. 241/1990. Illegittimità della sospensione per mancanza dei presupposti predefiniti per legge ed in particolare, per mancata indicazione del termine finale.
2. Si sono costituite la Provincia di Taranto e la Regione Puglia, domandando che il ricorso sia respinto.
3. Con atto dell’11 settembre 2008 è intervenuta ad opponendum la Italcave s.p.a., assumendo di avervi interesse e insistendo per la reiezione del gravame.
DIRITTO
1. Occorre preliminarmente dare atto della dichiarazione depositata in data 3 settembre 2009 dalla società Italcave, interveniente ad opponendum con atto dell’11 settembre 2008, di desistenza dal perseguimento del contenzioso in questione.
2. Passando all’esame del ricorso principale, occorre evidenziare che la questione centrale posta all’esame del Collegio è stabilire se sia legittimo o meno il provvedimento n. 44/08 con cui la Regione Puglia ha sospeso l’autorizzazione n. 115 del 14 dicembre 2007 rilasciata alla società ricorrente per la coltivazione della cava sita in località “Grottafornara”, Statte, all’interno del Parco Terra delle Gravine, ritenendo necessario acquisire il preventivo nulla-osta dell’Ente Parco ex art. 11 L.R. 18/2005, sulla base dello specifico progetto di cui all’art. 1 L.R. 21/2004 (Disposizioni in materia di attività estrattiva).
Il ricorso è infondato alla stregua delle considerazioni che seguono.
2.1 Va precisato che, come evincibile dalla nota dell’Ufficio Minerario Regionale prot. 38/MIN/2480 del 14 ottobre 2003 (attestante che la cava in esame esiste dal 1977 ed era esercitata dalla ditta Nardelli Giovanni) e dall’istanza di autorizzazione alla coltivazione del 23 novembre 2000 presentata dalla società Calcestruzzi Picciolini (ora Betontir), l’autorizzazione sospesa con il provvedimento impugnato ha ad oggetto la medesima zona di pertinenza della cava già intestata alla ditta Nardelli Giovanni, ovvero è relativa alla coltivazione di cava preesistente non in esercizio, nella quale, può essere esercitata l’attività estrattiva previa conclusione del relativo iter autorizzativo, nel rispetto, comunque, delle disposizioni di cui alla legge regionale 12 novembre 2004, n. 21 (cfr. art. 4, comma 7, lett. a), della L. Reg. 18/2005).
2.2 Fatte tali precisazioni, si può procedere all’esame del primo motivo del ricorso principale. Con esso la Betontir lamenta la violazione e falsa applicazione da parte della Regione, con il gravato provvedimento di sospensione, dell’art. 1 della Legge Regione Puglia 12 novembre 2004 n. 21, recante “Disposizioni in materia di attività estrattiva”.
Detta norma prevede l’obbligatorietà della presentazione di specifici piani di coltivazione, dismissione e recupero, garantiti da fideiussione di valore corrispondente al costo del recupero, quale condizione, tra l’altro, per il completamento dell’iter autorizzatorio degli impianti ricadenti: a) in aree naturali protette e b) in siti “natura 2000”, proposti o designati ai sensi delle direttive “habitat” (Dir. 92/43/CEE, in relazione ai “siti d’importanza comunitaria” e “uccelli”, e Dir. 79/409/CEE, in relazione alle “zone di protezione speciale”). Secondo la ricorrente, la norma in questione non può essere applicata alla fattispecie in esame, concernente una cava localizzata in un’area che, pur rientrando all’interno del Parco “Terra delle Gravine”, non ricade nell’ambito delle Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.) ovvero dei Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.) facenti parte della rete “Natura 2000”, ovvero insieme di aree destinate alla conservazione della biodiversità presente sul territorio dell’Unione in conformità agli obiettivi di tutela di una serie di habitat e specie animali e vegetali di cui agli allegati I e II della Direttiva 92/43/CEE e allegato I della Direttiva 79/409/CEE.
Il rilievo è privo di pregio.
Infatti, da un lato, come sopra evidenziato, la normativa in questione è direttamente applicabile anche alle aree naturali protette (fattispecie indicata sub a)), tra cui rientra senz’altro il Parco regionale “Terra delle Gravine” ex lege n. 394/91; dall’altro, essa è espressamente richiamata dalla stessa Legge regionale n. 18/2005, istitutiva del Parco de quo. Il legislatore regionale, infatti, al dichiarato scopo di perseguire finalità di salvaguardia e valorizzazione dell’ambiente naturale, dopo aver stabilito all’art. 4, comma 7, lett. a), che non è consentito aprire nuove cave, prevede che in tutti i casi in cui invece è ancora assentibile l’attività cavatoria (limitatamente alle cave in esercizio ovvero esistenti ma non in esercizio all’entrata in vigore della L.R. 18/2005, subordinatamente al rispetto di alcune condizioni) “devono essere in ogni caso rispettate le disposizioni di cui alla legge regionale 12 novembre 2004, n. 21”. Orbene, tra quest’ultime, rientrano senz’altro quelle concernenti la necessità della predisposizione del piano di rinaturalizzazione, di cui al più volte menzionato art. 1.
Dunque, alla luce dell’espresso richiamo alla L.R. n. 21/2004, operato dall’art. 4, comma 7, lett. a) della L.R. n. 18/2005, istitutiva del Parco “Terra delle Gravine”, e dell’incontestata appartenenza a detta area protetta del sito ove è localizzata la cava in questione, non risulta affatto censurabile l’operato della Regione in relazione al motivo di ricorso in esame. Infatti, quest’ultima a ragione ha ritenuto necessario compulsare, sia pure in seconda battuta (ovvero in occasione della sospensione del provvedimento autorizzatorio n. 115 del 14 dicembre 2004), la Provincia di Taranto, quale Ente di Gestione Provvisoria del Parco Naturale Regionale “Terra delle Gravine”, al fine del rilascio del nulla osta, subordinato alla positiva valutazione di compatibilità dell’intervento modificatorio, anche in relazione al piano di rinaturalizzazione dell’area di intervento presentato dalla società interessata.
2.3 Al fine di completare il quadro delle disposizioni regionali rilevanti nella fattispecie, inoltre, occorre poi richiamare l’art. 11 della L.R. n. 18/2005. Tale articolo, al primo comma, prevede infatti che: “Il rilascio di concessioni e autorizzazioni relative a interventi, impianti e opere ricadenti all’interno del Parco naturale regionale “Terra delle gravine” è subordinato al preventivo nulla-osta dell’Ente di gestione”.
Da quanto risulta, dunque, anche l’ iter autorizzatorio da completare ai sensi dell’art. 4, comma 7, lett. a), per lo svolgimento dell’attività delle cave preesistenti ma non in esercizio, è stato ulteriormente incrementato dalla stessa Legge istitutiva del Parco “Terra delle Gravine” con un’ulteriore fase sub-procedimentale. In particolare, risulta ora inserito all’interno del procedimento di autorizzazione per l’esercizio dell’attività cavatoria, un nuovo passaggio necessario: il rilascio del nulla osta del neo istituito Ente di gestione del Parco, ovvero la preventiva valutazione amministrativa di compatibilità dell’intervento con gli strumenti attuazione (Piani e Regolamento dell’area protetta) ovvero, in mancanza, con le finalità di cui all’art. 2 della citata Legge.
Pertanto, risulta superata l’affermazione della ricorrente per cui l’iter autorizzatorio doveva ritenersi concluso, dato che tutti i pareri necessari all’attività cavatoria erano già stati rilasciati prima dell’entrata in vigore della legge istitutiva del Parco. Infatti, in forza del principiotempus regit actum, occorre tener conto, al fine dell’individuazione degli atti presupposti ed endoprocedimentali che devono essere acquisiti al procedimento, di tutti gli atti richiesti dalla normativa vigente al momento dell’emanazione del provvedimento finale.
2.4 Alla luce di quanto sopra, passando alla fattispecie in esame, può sicuramente affermarsi che rientrava nella competenza della Provincia, quale soggetto gestore, sia pure in via provvisoria, dell’area protetta de qua, valersi del piano di rinaturalizzazione ai fini del rilascio del nulla-osta. Tale strumento, infatti , consente di vagliare la compatibilità di un intervento indubbiamente invasivo su un’area naturale da salvaguardare attraverso la conservazione ed il recupero dei delicati equilibri ecologici, atteso che il sicuro recupero dell’area, garantito da idonea fideiussione, avrebbe potuto rendere l’attività di cava conforme alle precisate specifiche esigenze da preservare.
3. Nè può dirsi, come pure sostenuto con un secondo motivo di ricorso, che l’Ente di gestione provvisoria del Parco non fosse legittimato al rilascio o al diniego di cui al nulla-osta previsto all’art. 11 della L.R. Puglia n. 18/2005, in mancanza dell’istituzione di un autonomo ente, dotato di strumenti propri di attuazione per il governo dell’area.
3.1 Come evidenziato dalla difesa delle Amministrazioni costituite, infatti, la Provincia di Taranto ha provveduto all’istituzione di una specifica struttura cui fa capo il Direttore del Parco, coadiuvato da tecnici dotati delle necessarie professionalità , proprio in ottemperanza a quanto disposto dalla L.R. 18/2005.
La soluzione di dar vita da subito ad una gestione provvisoria, conferita alla Provincia di Taranto in attesa della costituzione dell’Ente autonomo di gestione delle aree naturali protette della Provincia in questione, espressamente prevista dalle Disposizioni transitorie (cfr. Art. 18, comma I, della L.R. 18/2005) senza peraltro prevedere alcuna limitazione ai poteri di gestione così attribuiti, è conforme all’obiettivo di approntare una tutela immediata ad interessi già attuali e necessitanti di salvaguardia. In tal senso depone anche la previsione della possibilità di rilascio di nulla-osta pur in assenza del Piano territoriale e del Regolamento.
Per specifica previsione del Legislatore regionale, infatti, ” Il rilascio del nulla-osta è subordinato alla conformità delle opere da realizzare con il Piano territoriale e con il regolamento ovvero, in assenza di questi, alla compatibilità con le finalità di cui all’articolo 2″(art. 11, comma 3, L.R. Puglia n.18/2005). Tra queste, in primis, vi è l’intento di “conservare e recuperare le biocenosi, con particolare riferimento agli habitat e alle specie animali e vegetali individuate nelladirettiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici e nella direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, nonchè i valori paesaggistici, gli equilibri ecologici, gli equilibri idraulici e idrogeologici superficiali e sotterranei”.
3.2 Appare dunque chiara la volontà di subordinare il rilascio di qualsiasi concessione ed autorizzazione relativa ad interventi, impianti e opere ricadenti all’interno del Parco naturale regionale “Terra delle Gravine”, alla preventiva valutazione della loro compatibilità con le finalità specificamente individuate dall’articolo 2 della medesima legge regionale.
Risulta pertanto inconferente il richiamo di parte ricorrente alla distinzione operata da una parte della dottrina e giurisprudenza in merito all’applicazione dell’art. 13 della Legge n. 394/91, secondo cui in assenza del Piano e del Regolamento, l’acquisizione del nulla osta non sarebbe necessaria per gli Enti Parco istituiti successivamente all’entrata in vigore della L.R. n. 394/91.
Nel caso di specie la volontà del Legislatore regionale è indubbiamente protesa a consentire da subito la valutazione dell’autorità amministrativa competente su ogni intervento antropico ricadente nell’area oggetto di tutela. Del resto, già i principi della Legge istitutiva del Parco “Terra delle Gravine”configurano, sia pure in termini embrionali, una disciplina “propria”, alla quale riferire la valutazione tecnico-discrezionale riservata all’Amministrazione Provinciale sulla conformità dell’intervento modificatorio con le esigenze di difesa deglihabitat presenti all’interno dell’area di competenza. In tal senso depongono anche la previsione di una zonizzazione provvisoria, sino all’approvazione del Piano di cui all’articolo art. 7 (cfr. art. 3 della L.R. Puglia n. 18/2005) e il dichiarato carattere di urgenza della legge in questione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1, della L.R. Puglia 12 maggio 2004, n. 7.
3.3 Nè la richiesta regionale di nulla-osta inoltrata all’Ente Parco, gestione provvisoria, può ritenersi illogica, come pure sostenuto dalla Betontir s.p.a. (cfr. p. 12 del ricorso introduttivo). Ciò va detto in ragione dell’evidente tentativo dell’Ente di adottare le opportune misure di bilanciamento di contrapposti interessi, senza per questo sacrificare in maniera irrimediabile le prioritarie esigenze di conservazione e recupero ambientale nè precludere definitivamente l’attività estrattiva attraverso un provvedimento definitivo di ritiro dell’autorizzazione già rilasciata.
4. Con l’ultimo motivo di ricorso si lamenta l’illegittimo esercizio del potere di sospensione di cui all’art. 21 quater della Legge 241/1990, atteso che il relativo provvedimento deve avere un’efficacia limitata nel tempo, non essendo consentita una sospensione sine die, sicchè la determina impugnata n. 44 del 16 maggio 2008 di sospensione dell’autorizzazione ai lavori di cava n. 115 del 14 dicembre 2008 sarebbe illegittima perchè non fissa alcun termine finale.
4.1 Sul punto va evidenziato come nel caso di specie, ad un attento esame della determina gravata, la Regione non ha disposto sic et simpliciterla sospensione sine die dell’atto impugnato, ma ha provveduto alla individuazione per relationem del tempo “strettamente necessario”, così come richiesto dalla normativa richiamata, attraverso l’esplicita evidenza della necessità di acquisire il nulla-osta dell’Ente Parco di cui all’art. 11 L.R. n. 18/2005, rimettendo l’adozione delle ulteriori determinazioni al momento successivo all’acquisizione di detto parere, nonchè a conclusione dell’istruttoria sullo specifico progetto di cui all’art. 1 della L.R. n. 21/2004.
Poichè sia la legge regionale che la legge quadro sulle aree protette (n. 394/91) disciplinano con precisione i termini procedimentali per il rilascio del nulla osta in questione, prevedendo altresì la formazione del silenzio-assenso con il decorso del termine di sessanta giorni dalla richiesta, il provvedimento gravato di sospensione va ritenuto esente dai vizi lamentati.
Con detto provvedimento, infatti, la Regione ha disposto, in presenza di gravi motivi risultanti ictu oculi dall’elevato valore dei beni da tutelare e dalla mancata preventiva verifica della compatibilità dell’intervento con le finalità dell’area naturale protetta, la sospensione della precedente autorizzazione, in attesa di verificare gli esiti del precisato sub-procedimento, con implicito rinvio ai tempi scanditi dalla legge per la sua conclusione.
4.2 E’, infine, destituito di fondamento il rilievo per cui in ogni caso il nulla-osta doveva intendersi rilasciato con esito favorevole, già all’epoca dell’emanazione del provvedimento di sospensione, in presenza di corrispondenza tra la Regione e l’Ente Parco, gestione provvisoria, che attesterebbe il formarsi del silenzio-assenso in conseguenza della mancata espressa pronuncia della Provincia nei termini di legge, nonostante la conforme istanza regionale.
Dalla documentazione in atti è emerso che solo in data 10 luglio 2008, con nota prot. n. 34928/2008, la Regione Puglia ha inviato, ai fini dell’esame della Provincia, quale Ente di gestione provvisoria del Parco “Terra delle Gravine”, il progetto di rinaturalizzazione dell’area interessata dai lavori di estrazione della cava di calcare in località Grottafornara, nel Comune di Statte, ex art. 1 L.R. 21/2004, redatto dalla Betontir solo nel giugno 2008, come dalla stessa pacificamente riconosciuto (cfr. p. 8 del ricorso per motivi aggiunti). Inoltre, con successiva nota prot. n. 40629, del 5 agosto 2008, l’Ente di gestione ha comunicato sia alla Regione che alla società ricorrente l’incompatibilità tra gli interventi previsti dal piano di rinaturalizzazione (nella parte in cui prevede la coltivazione di agrumi e ulivi a seguito della dismissione della cava) e le finalità del Parco di recupero degli equilibri biologici e delle biocenosi, ritenendo necessario, pertanto, procedere alla sua modifica e/o integrazione, ed impedendo così il formarsi del silenzio assenso.
5. In conclusione il ricorso principale è respinto.
6. Si può dunque procedere all’esame del ricorso per motivi aggiunti, che, tuttavia, va dichiarato inammissibile.
6.1 Con quest’ultimo, infatti, la Betontir s.p.a. ha impugnato una serie di atti endoprocedimentali, afferenti l’interlocuzione intervenuta con la Regione e l’Ente di gestione provvisoria del Parco “Terra delle Gravine” in ordine all’esame del piano di rinaturalizzazione di cui all’art. 1 della L.R. 12 novembre 2004, n. 21, presentato dalla società ricorrente successivamente alla sospensione dell’autorizzazione, per mero spirito di collaborazione e senza prestare acquiescenza alla richiesta, e relative istanze di integrazione documentale.
Avverso tali atti la società ricorrente ha fatto valere una serie di censure, che sostanzialmente ripetono i primi due motivi del ricorso principale, lamentando la violazione e falsa applicazione dell’art. 1 L.R. n. 21/2004 e della L.R. n. 18/2005, affermando l’inadeguatezza al rilascio del nulla-osta di una gestione provvisoria priva di strumenti di valutazione e la mancata inclusione dell’area di cava tra i Siti di importanza comunitaria ovvero tra le Zone di protezione speciale.
6.2 Va preliminarmente evidenziato che detti atti si inseriscono all’interno di un sub-procedimento, finalizzato all’emanazione da parte dell’Ente Parco, gestione provvisoria, del parere di compatibilità sulla proposta di ampliamento di cava esistente ma non in esercizio, rispetto alle finalità di conservazione e recupero all’interno del Parco degli equilibri biologici e delle biocenosi (così come indicate all’art. 2 della Legge regionale della Puglia n. 18/2005 istitutiva dell’area protetta).
Si richiama in particolare il contenuto della nota prot. n. 40629 del 5 agosto 2008, con cui la stessa Provincia chiarisce che: “La presente comunicazione ha natura endoprocedimentale e quindi non rappresenta allo stato nulla-osta da rendersi successivamente ai sensi dell’art. 11 L.R. n. 18/2005”.
Gli atti impugnati con motivi aggiunti risultano, pertanto, privi di portata immediatamente lesiva degli interessi della ricorrente, sicchè le doglianze mosse ex adverso possono essere fatte valere solo congiuntamente all’impugnazione del provvedimento conclusivo del procedimento, ove ne derivi un effettivo pregiudizio.
Sul punto giova richiamare consolidata giurisprudenza, da cui il Collegio non ha ragione per discostarsi, che ha chiarito come gli atti privi del contenuto determinativo di un provvedimento finale, come tali meramente endoprocedimentali, ed inidonei a determinare un arresto procedimentale, non essendo lesivi della posizione soggettiva per la quale è chiesta tutela, non sono autonomamente impugnabili (ex multisConsiglio di Stato, sez. III, 28 febbraio 2014, n. 939; Tar Puglia, Bari, sez. I, 6 agosto 2014, n. 1025, T.A.R. Firenze (Toscana) sez. II , 8 ottobre 2013, n. 1345 ).
7. L’esito della controversia comporta la reiezione della domanda risarcitoria.
8. In considerazione della complessità e della peculiarità della presente controversia, sussistono gravi ed eccezionali motivi per compensare le spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
– respinge il ricorso principale;
– dichiara inammissibile il ricorso per motivi aggiunti.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 14 maggio 2014 con l’intervento dei magistrati:
Corrado Allegretta, Presidente
Francesco Cocomile, Primo Referendario
Maria Grazia D’Alterio, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 25/09/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)