Giurisdizione – Riparto – Aziende sanitarie – Atti di macro organizzazione – Giurisdizione del G.O.
Le controversie vertenti su atti di macro organizzazione delle Aziende Sanitarie, quali quelli di individuazione delle strutture operative, rientrano nella giurisdizione dell’A.G.O, stante la loro natura di atti di diritto privato. Infatti, a differenza di altre Amministrazioni pubbliche, le Unità Sanitarie Locali (cui sono succedute con analoga disciplina le Aziende Sanitarie), ai sensi dell’art. 3 D.Lgs. n. 50271992, come modificato dall’art. 3 D.Lgs. n. 229/1999, si costituiscono in aziende con personalità giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale, con organizzazione e funzionamento disciplinati mediante atto aziendale di diritto privato.
N. 01121/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00908/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
()
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 908 del 2014, proposto da:
Ordine degli Psicologi della Regione Puglia, in persona del Legale Rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Antonio P. Nichil, con domicilio eletto presso l’avv. Vito Aurelio Pappalepore in Bari, via Pizzoli, 8;
contro
Azienda Sanitaria Locale di Bari, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Giovanna Corrente, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via M. Celentano, 27;
per l’annullamento
in parte qua e nei limiti dell’interesse
della deliberazione del Direttore Generale della ASL di Bari n. 687 del 17.04.2014, pubblicata all’Albo della ASL dal 18.04.2014;
nonchè di ogni altro atto presupposto, connesso o comunque consequenziale, e in particolare, ove occorra e ove ritenuti atti lesivi;
delle note prot. n. 59808/1 del 02.04.2014 e prot. n. 688789/1 del 16.04.2014 della Direzione Sanitaria Aziendale della medesima ASL;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria Locale di Bari;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 30 luglio 2014 la dott.ssa Paola Patatini e uditi per le parti i difensori, avv. Antonio Nichil e avv. Giovanna Corrente;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Col presente ricorso, l’Ordine degli Psicologi della Regione Puglia ha impugnato la Delibera del Direttore Generale della ASL di Bari, meglio indicata in epigrafe, avente ad oggetto modifiche, integrazione ed assetto definitivo delle strutture operative aziendali.
Avverso tale provvedimento, il ricorrente solleva diverse censure, tutte riconducibili ai vizi dell’eccesso di potere sotto diversi profili, della violazione di legge, nonchè violazione del CCNL della dirigenza STPA. Ne chiede pertanto l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia.
Con memoria del 26.07.2014, si è costituita l’Amministrazione intimata, eccependo in via preliminare il difetto di legittimazione attiva dell’Ordine ricorrente e chiedendo comunque il rigetto del ricorso, in quanto infondato, previa reiezione dell’istanza cautelare.
Alla Camera di Consiglio del 30.07.2014, le parti, avvisate della possibilità di definizione del giudizio con sentenza semplificata, sono state invitate a dedurre sul profilo della giurisdizione.
All’esito della discussione, la causa è stata introitata in decisione.
Il Collegio ravvisa nella specie il proprio difetto di giurisdizione, essendo stati qui impugnati atti di macro organizzazione adottati dalla ASL per i quali è riconosciuta in giurisprudenza la sussistenza della giurisdizione ordinaria.
Invero, il Collegio ritiene di aderire all’orientamento espresso dalle Sezioni Unite della Cassazione (ord. n.17461 del 2006; n.2031 del 2008), già fatto proprio da questo Tribunale (Tar Puglia, Bari, I, n.1694/2012) e da altri TAR (ex multis, Tar Puglia, Lecce, II, 1531/2013; Tar Campania, Napoli, V, 1202/2013; Tar Lazio, Roma, III, 821/2012) secondo il quale, “bisogna distinguere la disciplina delle Amministrazioni pubbliche in genere da quella specifica delle Aziende Sanitarie. La prima è dettata dal D. Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, art. 2, trasfuso nel D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, secondo cui le Amministrazioni pubbliche definiscono, mediante atti organizzativi secondo i rispettivi ordinamenti, le linee fondamentali di organizzazione degli uffici; individuano gli uffici di maggiore rilevanza e i modi di conferimento della titolarità dei medesimi; determinano le dotazioni organiche complessive. La cognizione di tali atti appartiene al giudice amministrativo.[¦] Diversa è la disciplina legislativa dell’attività organizzativa del servizio sanitario nazionale. A norma del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, art. 3, come modificato dal D. Lgs. 19 giugno 1999, n. 229, art. 3, le Unità Sanitarie Locali (cui sono succedute con analoga disciplina le Aziende Sanitarie) si costituiscono in aziende con personalità giuridica pubblica ed autonomia imprenditoriale; la loro organizzazione e funzionamento sono disciplinati con atto aziendale di diritto privato; agiscono mediante atti di diritto privato; il Direttore Generale adotta l’atto aziendale di organizzazione, è responsabile della gestione complessiva e nomina i responsabili delle strutture operative dell’azienda. L’autonomia imprenditoriale è strumentale al raggiungimento del fine pubblico che caratterizza le aziende del Servizio Sanitario Nazionale, e non esclude la giurisdizione amministrativa nelle materie indicate dalla legge. Ma la stessa giurisprudenza precisa che nell’ambito strumentale privatistico rientra la individuazione, con atto aziendale, delle strutture operative. Pertanto, diversamente che dalle Amministrazioni pubbliche in genere, gli atti di macro organizzazione delle Aziende sanitarie sono adottate con atto di diritto privato, in coerenza con il carattere imprenditoriale strumentale al raggiungimento del fine pubblico dell’azienda.”
Da ciò deriva che la giurisdizione a conoscere di tali atti compete al giudice ordinario.
Nella specie, l’atto del Direttore Generale qui impugnao, adottato in stralcio all’atto aziendale, non può non partecipare della stessa natura privatistica di quest’ultimo.
Ad ulteriore riprova, vi è il fatto che tra le censure sollevate vi è l’inosservanza delle disposizioni del CCNL e la violazione del sistema delle relazioni sindacali nell’adozione della delibera, ammettendone così implicitamente la natura privatistica.
Alla luce delle considerazioni svolte, va dichiarato pertanto il proprio difetto di giurisdizione in favore dell’Autorità Giudiziaria Ordinaria, innanzi alla quale, ai sensi dell’art.11 c.p.a., il giudizio dovrà essere riproposto nei termini di legge.
In ragione della pronuncia in rito, le spese processuali possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Bari, Sezione Unica, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il proprio difetto di giurisdizione in favore del Giudice Ordinario competente, innanzi al quale le parti dovranno riassumere il giudizio nei termini di legge.
Spese compensate.
Ordina che la presente Sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella Camera di Consiglio del giorno 30 luglio 2014 con l’intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Francesco Cocomile, Primo Referendario
Paola Patatini, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 22/09/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)