Processo amministrativo – Giudizio cautelare – Periculum in mora – Esborso economico già  effettuato – Non sussiste

Non sussiste il presupposto del periculum in mora ove sia in gioco un costo  già  sostenuto  dal ricorrente  (per l’acquisto dei macchinari per l’apertura di un centro di prelievo analisi) sulla scorta di un’autorizzazione (rilasciata dal Comune)  in seguito revocata.

N. 00495/2014 REG.PROV.CAU.
N. 00965/2014 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
()
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 965 del 2014, proposto da:

Laboratorio di Analisi F. Ditonno S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Alberto Pepe, con domicilio eletto presso Maurizio Di Cagno in Bari, via Nicolai, n. 43;

contro
Regione Puglia, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Sabina Ornella Di Lecce, con domicilio eletto presso Sabina Ornella Di Lecce in Bari, Lungomare Nazario Sauro, n. 31-33; Azienda Sanitaria Locale Bari, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Edvige Trotta, con domicilio eletto presso Edvige Trotta in Bari, Lungomare Starita, n. 6; 

nei confronti di
Medilab Analisi Cliniche S.r.l., Centro Analisi Cliniche San Paolo S.r.l.; Qualis S.r.l. – Medilab, rappresentata e difesa dagli avv. Francesco Caliri, Nicola Tota, domiciliata come per legge presso la Segreteria del T.A.R. Puglia – Bari, in Bari, Piazza Massari; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
della nota dell’A.s.l. BA prot. n. 14798/UOR9 Direz. del 27.01.2014, ricevuta in data 31.01.2014, con cui il Dipartimento di Prevenzione ha espresso parere contrario al rilascio in capo al ricorrente dell’autorizzazione all’apertura ed esercizio di un punto prelievo in Mola di Bari alla via Gramsci n.74;
ove occorra, della nota della Regione Puglia prot. n. AOO_081/4504/APS1 datata 11.12.2013 avente ad oggetto “Punto Prelievo (PPE). Precisazioni e direttive applicative”;
di ogni altro atto presupposto connesso e/o consequenziale;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Puglia, dell’ Azienda Sanitaria Locale Bari e di Qualis S.r.l. – Medilab;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 settembre 2014 la dott.ssa Flavia Risso;
Uditi per le parti i difensori avv.ti Alberto Pepe, Carmine Cagnazzo, per delega dell’avv. Edvige Trotta, Nicola Tota e Sabina Ornella Di Lecce;
 

Considerato che le spese sostenute per l’acquisto delle apparecchiature e delle attrezzature necessarie per effettuare prelievi non costituiscono il lamentato pregiudizio grave ed irreparabile, ma un costo già  sostenuto dalla ricorrente a causa dell’originario provvedimento di autorizzazione (poi revocato) rilasciato dal Sindaco del Comune di Mola di Bari;
Tenuto conto che la revoca del provvedimento di autorizzazione suddetto agli atti non risulta essere stato oggetto di specifica impugnazione;
Ritenuto, infine, che in considerazione della natura e della peculiarità  della presente controversia, sussistono gravi ed eccezionali ragioni di equità  per compensare le spese della presente fase cautelare;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Bari, Sezione Unica, respinge la domanda cautelare.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 3 settembre 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Flavia Risso, Referendario, Estensore
Maria Colagrande, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 04/09/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)