Istruzione scolastica – Liceo – Non ammissione alla classe successiva – Fattispecie
Non merita di essere sospeso in via cautelare il provvedimento di non ammissione alla classe successiva dello studente liceale, ove sia emerso che lo stesso non possedeva nel complesso una preparazione sufficiente per affrontare l’anno successivo, non essendo rilevanti le eventuali ragioni di tale esito scolastico.
N. 00488/2014 REG.PROV.CAU.
N. 00933/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
()
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 933 del 2014, proposto da:
-OMISSIS-e -OMISSIS-, genitori esercenti la potestà sul figlio minore -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall’avv. Bernardino Masanotti, con domicilio eletto presso Domenico Antonio Gambatesa in Bari, via Cardassi, n. 26;
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca, “Liceo Scientifico Statale I.S.S. “L. Fazzini – V. Giuliani” in Vieste (Fg), rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, via Melo, n. 97;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
del provvedimento di non ammissione alla classe successiva (V Liceo Scientifico) formalmente comunicato ai ricorrenti, implicitamente contenuto nel “Verbale dello scrutinio finale”, tenuto il giorno 11 giugno 2014 dal Consiglio di Classe della IV Liceo Scientifico Sez. A del Liceo Scientifico Statale I.S.S. “L. Fazzini – V. Giuliani” in Vieste – anno scolastico 2013-2014;
di ogni altro atto antecedente, preordinato, consequenziale o comunque connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca e del ” (Fg);
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Visto l’art. 52 D. Lgs. 30.6.2003 n. 196, commi 1, 2 e 5;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 settembre 2014 la dott.ssa Maria Colagrande;
Uditi per le parti i difensori avvocati Bernardino Masanotti e Guido Operamolla;
Rilevato che le censure sulla inadeguatezza dalla motivazione del giudizio di non ammissione dello studente -OMISSIS-non paiono, all’esame sommario della fase cautelare, idonee a superare l’accertamento delle insufficienze del profitto nelle singole discipline, dalle quali il Consiglio di classe espressamente desume che l’alunno non disponga delle competenze necessarie per poter affrontare lo studio dei programmi della classe successiva;
Considerato che il giudizio di non ammissione di un alunno alla classe superiore deve basarsi esclusivamente sulla verifica del possesso da parte dell’alunno di una preparazione sufficiente, restando irrilevanti le ragioni che avrebbero impedito allo studente di conseguire una preparazione sufficiente, riconducibili secondo il ricorrente ad omissioni dell’Istituzione scolastica nell’informare i genitori e nel predisporre i corsi di recupero;
Ritenuto, pertanto, che non sussistano i presupposti per la concessione della tutela cautelare;
Ritenuto che ricorrano gravi ragioni di equità per compensare le spese della presente fase cautelare;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Unica, respinge la domanda cautelare
Compensa le spese della presente fase di giudizio.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Considerato che sussistono i presupposti di cui all’art. 52, commi 1, 2 e 5 D. lg. 30 giugno 2003 n. 196, manda alla Segreteria di procedere, in caso di diffusione del provvedimento, all’annotazione di cui ai commi 1, 2 e 5 della medesima disposizione.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 3 settembre 2014 con l’intervento dei magistrati:
Corrado Allegretta, Presidente
Flavia Risso, Referendario
Maria Colagrande, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 04/09/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)