Professioni e mestieri – Esami da avvocato – Criteri di valutazione – Fattispecie
Tra i criteri di valutazione dettati dalla Commissione centrale per l’esame di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato non rientra quello di “curare, in particolare, le modalità di attribuzione del punteggio successive alla lettura di tutti e tre gli elaborati con immediata annotazione scritta in numeri e lettere” che, viceversa, è una mera indicazione di natura operativa per le sotto-commissioni che pertanto, sul punto, non sono tenute a elaborare ulteriori sub-criteri.
N. 00486/2014 REG.PROV.CAU. N. 00922/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia () ha pronunciato la presente ORDINANZA sul ricorso numero di registro generale 922 del 2014, proposto da: M., rappresentato e difeso dall’avv. Vincenzo Barrasso, con domicilio eletto presso Vito Belviso, in Bari, via De Rossi, n. 208; contro Ministero della Giustizia, Dipartimento Affari di Giustizia – Direzione Generale Giustizia Civile, Commissione Centrale Esami Abilitazione Forense, Corte D’Appello di Bari – Ufficio Esami Avvocati, Corte D’Appello di Bari Commissione Esami Abilitazione Forense, Corte D’Appello di Bologna – Commissione Esami Avvocato – Seconda Sottocommissione, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato Di Bari, presso la quale è domiciliata in Bari, via Melo, n. 97; per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, del provvedimento, di data ed estremi sconosciuti, unitamente all’allegato elenco nominativo al citato provvedimento, mai comunicato al ricorrente, con il quale il Ministero della Giustizia ha reso noti i risultati delle prove scritte del concorso per gli esami di avvocato – sessione 2013 – indetto con Decreto 2 settembre 2013, il cui esito risulta pubblicato il 16 giugno 2014 sul sito web del Ministero, nella parte in cui non include il nominativo del ricorrente tra gli ammessi/idonei alla prova orale per l’esame di l’abilitazione alla professione di avvocato per gli appartenenti alla Corte di Appello di Bari – Sessione 2013; di ogni altro provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorchè non conosciuto dal ricorrente; nonchè per il risarcimento in forma specifica, con riammissione alla procedura e la rivalutazione da parte di diversa Commissione degli elaborati. Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia, Dipartimento Affari di Giustizia – Direzione Generale Giustizia Civile, della Commissione Centrale Esami Abilitazione Forense della Corte D’Appello di Bari – Ufficio Esami Avvocati, della Corte D’Appello di Bari -Commissione Esami Abilitazione Forense e della Corte D’Appello di Bologna – Commissione Esami Avvocato – Seconda Sottocommissione; Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente; Visto l’art. 55 cod. proc. amm.; Visti tutti gli atti della causa; Ritenuta la propria giurisdizione e competenza; Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 settembre 2014 la dott.ssa Maria Colagrande; Uditi per le parti gli avvocati Vincenzo Barrasso e Lydia Fiandaca; Rilevato che nella seduta del 2 dicembre 2013 la Commissione centrale per l’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato ha definito i criteri di valutazione delle prove scritte, cui le Sottocommissioni dovevano attenersi per la correzione degli elaborati; Considerato che la Commissione centrale ha demandato alle Sottocommissioni di “curare, in particolare, le modalità di attribuzione del punteggio successive alla lettura di tutti e tre gli elaborati con immediata annotazione scritta in numeri e lettere” Ritenuto che tale adempimento attenga alle modalità operative di raccolta e verbalizzazione degli esiti del giudizio, non già , come sostenuto nel ricorso alla elaborazione di ulteriori subcriteri di valutazione necessari per pervenire ad un giudizio adeguatamente motivato; Ritenuto pertanto, nei limiti della cognizione sommaria propria della fase cautelare, che il ricorso non appare assistito dal requisito del fumusboniiuris; Ritenuto che ricorrano, nel caso in esame, gravi ed eccezinali ragioni di equità per disporre la compensazione delle spese di giudizio; P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione unica, respinge la domanda cautelare. Compensa le spese della presente fase cautelare. La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti. Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 3 settembre 2014 con l’intervento dei magistrati: Corrado Allegretta, Presidente Flavia Risso, Referendario Maria Colagrande, Referendario, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA |