1. Edilizia e urbanistica – Piani urbanistici – Variante al PRG – Approvazione tacita da parte della Regione – Decorrenza termine di 150 giorni – Sussiste – Conseguenze
2. Processo amministrativo – Giudizio di ottemperanza – Variante tacita al PRG – Rettifica tavole cartografiche del P.R.G. – Fondatezza della domanda
3. Processo amministrativo – Giudizio di ottemperanza – Domanda di condanna al pagamento spese processuali relative a precedente giudizio – Inammissibilità
1. Qualora si sia formato il giudicato in ordine alla decisione che ha riconosciuto la formazione del silenzio rifiuto sull’istanza di ritipizzazione di un’area in variante al PRG, nonostante l’assenso formatosi per silenti sulla variante da parte della Regione per decorrenza dei 150 giorni previsti dalla l.r. n. 20/2001, l’ente locale è tenuto al completamento del procedimento di approvazione della variante con gli adempimenti conseguenti, ivi compresa la pubblicazione della stessa, con spese a carico dell’ente sebbene anticipate dal privato.
2. àˆ fondata la domanda di esatta esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza di declaratoria di accertamento del silenzio rifiuto del Comune sull’istanza di ritipizzazione di un’area in variante approvata tacitamente dalla Regione e volta alla rettifica delle relative tavole di PRG non effettuata dal Comune in sede di completamento del procedimento di variante ordinato dal TAR con precedente sentenza.
3. àˆ inammissibile per difetto di interesse, la domanda, avanzata in sede di ottemperanza di altro giudicato (nella specie completamento del procedimento di approvazione tacita della variante al PRG), di condanna dell’amministrazione al pagamento delle spese processuali liquidate con una sentenza precedentemente emanata(declaratoria di accertamento del silenzio rifiuto formatosi sull’istanza di ritipizzazione in variante tacitamente approvata dalla regione per decorrenza del termine), dotata di un autonomo giudicato e peraltro non prodotta in giudizio.
N. 01106/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00096/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 96 del 2014, proposto da:
Angelo Villani, rappresentato e difeso dall’avv. Raffaele Guido Rodio, con domicilio eletto presso Raffaele Guido Rodio in Bari, via Putignani, n.168;
contro
Comune di Foggia, rappresentato e difeso dagli avv. Michele Barbato, Domenico Dragonetti, con domicilio eletto presso Luigi D’Ambrosio in Bari, piazza Garibaldi, n. 23;
per l’ottemperanza
della sentenza n. 1100/12 e dell’ordinanza n. 172/2010 del TAR Puglia avente ad oggetto il procedimento di ritipizzazione di area bianca;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Foggia;
Viste le memorie difensive;
Visto l ‘art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2014 la dott.ssa Maria Colagrande e uditi per le parti i difensori Raffaele Guido Rodio e Michele Barbato;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Angelo Villani è proprietario di un’area ubicata in territorio comunale di Foggia, riportata in catasto al foglio di mappa n.122, part.175 zona “SP-attrezzature pubbliche di quartiere”. Con precedente ricorso iscritto al n.625/2009 R.R. ha chiesto l’accertamento del silenzio-rifiuto serbato dall’Amministrazione comunale sull’istanza diretta ad ottenere la ritipizzazione del suolo predetto, per decadenza del vincolo preordinato all’esproprio e la Sezione, con sentenza n.1612/2009, ha accolto il gravame e nominato Commissario ad acta per l’ipotesi di persistente inerzia del Comune .
Nell’inerzia sia del Comune che del Commissario nominato, il Tribunale provvedeva alla sostituzione del Commissario con ordinanza n.172/2010 che disponeva nuovamente l’adozione dei provvedimenti necessari per la ritipizzazione dell’area di proprietà del ricorrente
Il nuovo Commissario con delibera del 13.1.2011 provvedeva a ritipizzare l’area del ricorrente da zona “SP- attrezzature pubbliche di quartiere” a zona “B.2.1”, in variante al piano regolatore vigente che inviava alla Regione Puglia per l’approvazione definitiva.
La Regione Puglia, decorso inutilmente il termine di 150 giorni entro il quale, ai sensi e per gli effetti dell’art.11, comma 8, della l.r. n.20/2001, avrebbe potuto chiedere integrazioni documentali o proporre modifiche alla variante adottata, inviava al Comune richiesta di integrazione documentale, ai sensi dell’art.16 della l.r. n.56/80.
Il ricorrente adiva nuovamente questo Tribunale per la completa esecuzione dell’ordinanza n.172/2010, mediante conclusione del procedimento di approvazione definitiva della variante urbanistica adottata con la delibera commissariale del 13.1.2011, procedendo a tutti gli adempimenti all’uopo necessari.
Il Tribunale, con sentenza n. 1100/2012 passata in giudicato, accoglieva il ricorso disponendo tutti gli adempimenti conclusivi del procedimento di adozione della variante contemplati dalla l.r. n. 20/2001.
Il Commissario adacta approvava definitivamente la variante e provvedeva, a spese del ricorrente alla pubblicazione della delibera sul BURP, su due quotidiani e con l’affissione di manifesti pubblici.
Ciononostante, l’Ufficio tecnico comunale non provvedeva all’adeguamento della tavole grafiche del PRG in conformità alla variante adottata dal Commissario, sebbene a tal fine intimato dal ricorrente con diffida del 27 settembre 2013.
Angelo Villani chiede dunque ordinarsi al Comune di Foggia di provvedere alla rettifica delle tavole cartografiche del PRG riguardanti l’area di sua proprietà , mediante adeguamento in conformità con la variante commissariale che ne ha mutato la destinazione urbanistica, il rimborso delle spese di pubblicazione della delibera di adozione della variante, la condanna al pagamento delle spese di giudizio liquidate con la sentenza 1612/2009 e infine la condanna al pagamento delle spese del presente giudizio.
Si è costituito il Comune di Foggia chiedendo il rigetto del ricorso in quanto il caso in esame non sarebbe regolato dall’art. 11 della l. r. 20/01, che ha introdotto il silenzio assenso della Regione decorsi 150 giorni dal ricevimento della delibera di variante del nuovo strumento urbanistico comunale (PUG), ma dall’art. 16 della l. 56/80 – trattandosi in specie di variante al PRG esistente – che non prevede la consunzione del potere dalla Regione di chiedere integrazioni alla variante approvata dal Comune, nè la formazione di silenzio significativo per il decorso del termine di 120 giorni, ivi stabilito, dalla ricezione della variante di PRG.
L’eccezione della Regione è inammissibile perchè si infrange sul giudicato della sentenza n. 1100/2012 che ha riconosciuto la formazione del silenzio assenso con il decorso del termine di 150 giorni dal ricevimento della variante da parte della Regione Puglia ed ha ordinato al Comune gli adempimenti conseguenti.
Nel merito il ricorso è fondato perchè il Comune non contesta di non aver provveduto, come d’obbligo, a tutt’oggi ad adeguare le tavole di PRG alla variante commissariale che ha mutato la destinazione urbanistica dell’area di proprietà del ricorrente.
Fondata è anche la domanda di rimborso delle spese di pubblicazione della variante puntualmente documentate in atti.
Non può invece essere accolta, siccome inammissibile per difetto di interesse, la domanda di condanna al pagamento delle spese processuali liquidate con la sentenza del TAR Bari n. 1612/2009, peraltro non prodotta, che costituisce essa stessa titolo esecutivo azionabile per la realizzazione del relativo credito pecuniario.
Le spese del presente giudizio sono liquidate in dispositivo, in ragione della parziale soccombenza della parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, ordina al Comune di Foggia e per esso, al Commissario ad acta, dottoressa Mirella Abate funzionario della Prefettura di Foggia, nominata con ordinanza n. 1172 di questo Tribunale, di provvedere, in esecuzione della sentenza del TAR Bari n. 1100/2012, ad adeguare gli elaborati grafici del piano regolatore generale del Comune di Foggia, o comunque a rettificare le cartografie ad esso allegate, in conformità con la variante urbanistica definitivamente approvata con delibera commissariale del 12 settembre 2009 e a disporre il rimborso in favore di Angelo Villani delle somme da questi anticipate per la pubblicazione della variante predetta, per un importo totale pari a € 2.044,18.
Respinge la domanda di condanna al pagamento delle spese processuali liquidate con la sentenza del TAR Bari n. 1612/2009.
Condanna il Comune di Foggia al pagamento delle spese di giudizio che liquida in € 2.500, compensandole per un quinto, oltre oneri di legge e rimborso delle spese generali.
Contributo unificato rifuso, ai sensi dell’art. 13 comma 6 bis.1 del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2014 con l’intervento dei magistrati:
Sergio Conti, Presidente
Desirèe Zonno, Primo Referendario
Maria Colagrande, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 10/09/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)