1. Processo amministrativo – Giudizio sull’accesso –  Reiterazione dell’istanza – Procedimento di secondo grado – Impugnazione – Inammissibilità 


2. Enti e organi della p.A. – Società  partecipate della p.A. – Somministrazione lavoro a tempo determinato – Obblighi di pubblicità  – Sussistono

3. Accesso – Interesse attuale e concreto – Reiterazione dell’istanza – Documento o informazione già  richiesti – Diniego non impugnato – Nuovo diniego – Legittimità 

1. In materia di accesso ai documenti amministrativi, la reiterazione dell’istanza di accesso oggetto di diniego non impugnato è consentita solo al cospetto di fatti nuovi, sopravvenuti o anche solo successivamente conosciuti, non rappresentati nell’originaria istanza, in difetto dei quali la p.A. non è tenuta a determinarsi in modo differente dal precedente diniego. La seconda istanza, pertanto , determina l’avvio di un procedimento in autotutela che legittimamente  può concludersi con un atto meramente confermativo non autonomamente impugnabile.
 
2. Le società  partecipate da pubbliche Amministrazioni, in quanto amministrazioni aggiudicatrici, ai sensi del D.Lgs. n. 12 aprile 206, n. 263, di affidamenti per forniture, anche nel caso (come quello di specie) di somministrazione di lavoro a tempo determinato ex art. 86, comma 9, D.Lgs. 10 settembre 2003, n.  276 “sono in ogni caso tenute a pubblicare nei propri siti web istituzionali: la struttura proponente; l’oggetto del bando; l’elenco degli operatori invitati a presentare offerte; l’aggiudicatario; l’importo di aggiudicazione; i tempi di completamento dell’opera, servizio o fornitura; l’importo delle somme liquidate”.

3. Non sussiste un interesse meritevole di tutela all’accesso di un documento già  reso oggetto di una precedente istanza conclusasi con un diniego rimasto inoppugnato, con conseguente decadenza dalla proposizione  del ricorso (nel caso di specie trattasi di elenco dei lavoratori messi a disposizione con contratto di somministrazione, perchè potrebbero essere controinteressati del ricorrente in un eventuale promuovendo giudizio, in quanto gli stessi sono identificati o identificabili negli atti oggetto della prima istanza di accesso).

N. 01093/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00405/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 405 del 2014, proposto da: 
Alessandro Ricci, rappresentato e difeso dall’avv. Enrico Godini, con domicilio eletto presso Francesco Paparella in Bari, via Venezia, n.14; 

contro
Società  Trasporti Provinciale Bari S.p.a., rappresentato e difeso dall’avv. Renato Moccia, con domicilio eletto presso Renato Moccia in Bari, corso Vittorio Emanuele n.142; 

per l’annullamento dei diniego di accesso ai documenti (ex art. 116 c.p.a.) inerenti all’avviso pubblico del 23 marzo 2009 di selezione per l’assunzione personale per la qualifica di “operatore di esercizio” e ai documenti interenti alla somministrazione a tempo determinato di personale nella qualifica di “operatore di esercizio”;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Società  Trasporti Provinciale;
Viste le memorie difensive;
Visti gli artt. 35, co. 1, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2014 la dott.ssa Maria Colagrande e uditi per le parti i difensori Enrico Godini e Renato Moccia;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
Il ricorrente ha partecipato ad un concorso indetto dalla Società  di trasporti provinciale Bari S.p.a. con avviso pubblico del 23 marzo 2009 per l’assunzione di 1 “operatore di esercizio” collocandosi, all’esito della procedura, al 16° posto della graduatoria ed in via definitiva, dopo una rettifica, al 17° posto.
Dalla predetta graduatoria sono stati assunti 16 fra vincitori e idonei.
A partire dal 2009 la Società  di trasporti provinciale Bari S.p.a., partecipata per il 51% dalla Provincia di Bari e dalla Provincia di Barletta – Andria – Trani e per il 5% dal Comune di Trani, ha fatto fronte al fabbisogno di personale mediante contratti di somministrazione di lavoro temporaneo con agenzie interinali.
Avendo interesse all’assunzione, in quanto primo degli aventi diritto in caso di fabbisogno di ulteriori unità  di personale del profilo di “operatore di esercizio”, il ricorrente, con istanza inoltrata il 29 novembre 2013, chiedeva di accedere mediante estrazione di copia:
– ai documenti relativi alle procedure di somministrazione di lavoro temporaneo stipulati dalla Società  resistente a partire dal 2009;
– alla documentazione attestante i turni assegnati ad “operatori di esercizio” somministrati alla resistente da agenzie interinali a partire dal 2009;
La Società  di trasporti, con nota del 5 dicembre 2013, negava l’ostensione della documentazione richiesta, opponendo l’inesistenza di un interesse qualificato in capo al richiedente.
Il ricorrente reiterava l’istanza di accesso con nota del 16 gennaio 2014, specificando che il proprio interesse all’accesso doveva ritenersi insito nell’aver partecipato alla selezione pubblica per l’assunzione di 1 “operatore di esercizio” collocandosi al 17° posto della graduatoria dalla quale erano stati assunti i primi 16 classificati e pertanto insisteva nell’estrarre copia dei documenti indicati nella precedente istanza e dei seguenti altri:
– bando di concorso per la selezione di 5 “operatori di servizio” del 16 settembre 2013 indetto nonostante la vigenza della precedente graduatoria nella quale occupa il 17° posto, unitamente agli eventuali esiti della selezione;
– i nominativi ed indirizzi degli operatori di esercizio assunti tramite agenzia interinale in quanto controinteressati in un eventuale giudizio.
La Società  resistente riscontrava l’istanza con nota del 3 febbraio 2014, consegnando copia del bando di concorso del 16 settembre 2013 e respingeva le altre richieste con la medesima motivazione addotta a sostegno del primo diniego.
Alessandro Ricci impugna i provvedimenti di diniego del 5 dicembre 2013 e del 3 febbraio 2014 per i seguenti motivi:
Violazione degli articoli 1, 2, 3, 22 commi 1 lett. b) e 6 e art. 24 comma 7 della 241/90.
– Violazione degli articoli 3, 24, 97 e 113 Cost.
– Violazione di principi di trasparenza ragionevolezza, imparzialità  e buon andamento dell’azione amministrativa
– Difetto di motivazione.
– Eccesso di potere difetto d’istruttoria e travisamento dei fatti e dei presupposti.
Il ricorrente si professa titolare di un interesse concreto ed attuale a conoscere la procedure di impiego di lavoratori a tempo determinato mediante contratto di somministrazione, stanti i limiti previsti dall’art. 8 comma 1 della l. 196/97 e dell’art. 20 del d.lg. 276/03 e il contrapposto suo diritto ad essere assunto mediante scorrimento della graduatoria del concorso nella quale figura come primo dei non assunti, ove la Società  resistente abbia fatto ricorso, nel periodo di vigenza della stessa graduatoria, a lavoratori in somministrazione per le mansioni inerenti al profilo di “operatore di esercizio”.
Si è costituita la Società  di trasporti provinciale S.p.a. eccependo l’inammissibilità  del ricorso poichè il diniego impugnato sarebbe una mera conferma di quello precedente del 5 dicembre 2013 non gravato nel termine perentorio trenta giorni e, nel merito, ha ribadito la carenza di una situazione legittimante in capo al ricorrente poichè i documenti richiesti non riguardano la selezione conclusasi con la graduatoria in cui lo stesso figura al 17° posto.
Il ricorso è in parte inammissibile e in parte fondato.
L’istanza di accesso del 16 gennaio 2014 è infatti, almeno in parte, la rinnovazione di quella del 29 novembre 2013, eccezion fatta per la richiesta del bando di concorso del 16 settembre 2013 e per i nominativi ed indirizzi degli operatori di esercizio assunti tramite agenzia interinale.
E’ consolidato in giurisprudenza l’indirizzo secondo il quale può reiterarsi l’istanza di accesso oggetto di diniego non tempestivamente impugnato, solo al cospetto di fatti nuovi, sopravvenuti o anche solo successivamente conosciuti, non rappresentati nell’originaria istanza, in difetto dei quali la p.a. non è tenuta a riconsiderare l’istanza (pur potendo autonomamente procedervi), con la conseguenza che ” in difetto di una nuova valutazione in via di autotutela – l’ulteriore determinazione negativa sull’accesso assumerà  valore meramente confermativo della precedente non autonomamente impugnabile (T.A.R. Puglia Bari, sez. II, 09 novembre 2012, n. 1912).
Pertanto il ricorso avverso il diniego del 3 febbraio 2014, che alla rinnovata istanza di accesso dei medesimo documenti ha opposto le ragioni del precedente diniego del 5 dicembre 2014, deve essere dichiarato inammissibile limitatamente all’impugnazione del rifiuto di ostensione dei documenti oggetto della prima richiesta, fermo restando che i dati in essi contenuti dovrebbero risultare (a far data dall’entrata in vigore della 190/2012), dal sito web della Società  di trasporti provinciale S.p.a. ai sensi dell’art. 1 comma 32 della l. 190/2012, in combinato disposto con l’art. 11 del d.lg. 33/2013, secondo il quale le società  partecipate da pubbliche amministrazioni, in quanto amministrazioni aggiudicatrici, ai sensi del d.lg. 163/06, di affidamenti per forniture – nel caso in esame di somministrazione di lavoro a tempo determinato ex art. 86 comma 9 d.lg. n. 276 del 2003 – “sono in ogni caso tenute a pubblicare nei propri siti web istituzionali: la struttura proponente; l’oggetto del bando; l’elenco degli operatori invitati a presentare offerte; l’aggiudicatario; l’importo di aggiudicazione; i tempi di completamento dell’opera, servizio o fornitura; l’importo delle somme liquidate”.
Quanto agli altri documenti – il bando del 16 settembre 2013 e gli eventuali esiti della relativa procedura e l’elenco dei nominativi dei lavoratori messi a disposizione con contratto di somministrazione, tutti oggetto di richiesta di accesso per la prima volta con l’istanza riscontrata dal diniego impugnato – risulta che solo il primo sia stato consegnato unitamente al diniego impugnato.
Eppure lo stesso interesse che ha determinato la società  resistente a consegnare copia del bando, l’avervi il ricorrente aderito partecipando alla selezione, sostiene la richiesta degli atti attestanti gli esiti della procedura, ove esistenti, cui non è stato dato alcun riscontro, neppure negativo.
Non sussiste invece un interesse meritevole di tutela per l’elenco dei lavoratori messi a disposizione con contratto di somministrazione, perchè potrebbero essere controinteressati in un eventuale promovendo giudizio, in quanto gli stessi sono identificati o identificabili negli atti oggetto della prima istanza di accesso, onde tale richiesta si rivela elusiva della decadenza nella quale il ricorrente è incorso.
Va dichiarato pertanto l’obbligo della Società  di trasporti provinciale Bari S.p.a. di consegnare copia dei documenti inerenti agli esiti della procedura di selezione bandita con avviso pubblico del 16 settembre 2013.
La parziale soccombenza giustifica la compensazione per un terzo delle spese di giudizio liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte e per l’effetto dichiara l’obbligo Società  Trasporti Provinciale Bari S.p.a. di consentire l’accesso ai documenti inerenti agli esiti, ove esistenti, della procedura selettiva bandita con avviso del 16 settembre 2013, richiesti con l’istanza di accesso del 16 gennaio 2014.
Condanna Società  Trasporti Provinciale Bari S.p.a. al pagamento dei due terzi delle spese di giudizio, che liquida in € 1.500 oltre accessori di legge e spese generali.
Contributo unificato rifuso, ai sensi dell’art. 13 comma 6 bis.1 del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sergio Conti, Presidente
Desirèe Zonno, Primo Referendario
Maria Colagrande, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 10/09/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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