Processo amministrativo – Giudizio impugnatorio – Istruzione probatoria – Opera abusiva – Istanza di sanatoria – Costruzione anteriore alla l. 6 agosto 1967, n. 765 – Onere della prova – Dichiarazione sostitutiva atto notorietà – Insufficienza
L’onere di provare che il manufatto (tacciato di abusività ) è stato realizzato in regime di edilizia libera, prima della c.d. legge “Ponte” (L. 6 agosto 1967,n. 765), grava sulla parte che intende giovarsene, non potendosi attribuire alle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà alcun valore probatorio, nè in sede amministrativa, nè in sede giudiziaria.
N. 01090/2014 REG.PROV.COLL.
N. 01106/2007 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1106 del 2007, proposto da:
Melino Mariano, rappresentato e difeso dall’avv. Antonio Deramo, con domicilio eletto presso Antonio L. Deramo in Bari, via F.S. Abbrescia, n. 83/B;
contro
Comune di Anzano di Puglia;
nei confronti di
Giannetta Euplio, Auciello Vincenza, Giannetta Franco, Giannetta Iasabella, Giannetta Maria Giannetta Francesca nella qualità di eredi di Giannetta Euplio, rappresentati e difesi dall’avv. Domenico Primarosa, con domicilio eletto presso Vito Calabrese in Bari, via Garruba, n. 13;
per l’annullamento
del permesso di costruire n. 5/2007 rilasciato in favore del sig. Giannetta Euplio per l’intervento di “Nuova costruzione” come definito dall’art. 3, comma 1, punto e) del D.P.R. 380/2001 rientrante nella tipologia e.5), consistente nell’esecuzione delle seguenti opere: “lavori di ricostruzione di un fabbricato ad uso deposito e legnaia”;
– della nota del Responsabile del III Settore del Comune di Anzano di Puglia, prot. n. 3159 del 02.07.2007 avente ad oggetto: “permesso a costruire n. 5/2007. Controdeduzioni”;
– di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, anche se non conosciuto.”
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Euplio Giannetta e di Vincenza Auciello, erede Euplio Giannetta, di Franco Giannetta, erede di Euplio Giannetta, di Isabella Giannetta, erede di Euplio Giannetta, di Maria Giannetta, erede di Euplio Giannetta e di Francesca Giannetta, erede Euplio Giannetta;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 18 giugno 2014 la dott.ssa Maria Colagrande e uditi per le parti i difensori Antonio Deramo e Domenico Primarosa;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente è proprietario di un lotto edificato nel Comune di Anzano confinante con la proprietà degli eredi di Euplio Giannetta, autore di un manufatto in lamiera e mattoni di tufo adiacente al muro di confine di proprietà del ricorrente destinato a deposito e legnaia.
Nel mese di novembre 2006 la Polizia municipale accertava la natura abusiva del manufatto e intimava il fermo dei lavori.
Nello stesso mese di novembre Euplio Giannetta presentava istanza di rilascio di permesso di costruire, avente ad oggetto la ricostruzione del fabbricato già ad uso legnaia e deposito da adibire a soggiorno e ripostiglio e nel contempo proseguiva i lavori intrapresi.
Su istanza del ricorrente, il Comune il 16 marzo 2007 revocava il permesso in via di autotutela per sopravvenute, ancorchè non specificate, ragioni di interesse pubblico.
Una nuova istanza di permesso per costruire, identica alla prima fatta eccezione per la destinazione del fabbricato che permaneva ad uso deposito e legnaia, otteneva positivo riscontro con il provvedimento del 29 marzo 2007, che autorizzava l’opera, ai sensi dell’art. 3 comma 1 lett. e 5) del d.P.R. 380/01, in questa sede impugnato per i seguenti motivi:
1) violazione e falsa applicazione dell’art. 3 comma 1 lett. e 5) e dell’art. 12 del d.P.R. 380/01, che riguarda i manufatti leggeri o strutture come campers, roulotte case mobili e imbarcazioni utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, depositi o magazzini, mentre il progetto e la relazione allegati all’istanza di permesso per costruire hanno ad oggetto un fabbricato in cemento armato con solaio e tetto in latero-cemento gettato ad opera;
2) violazione e falsa applicazione del piano regolatore generale e del regolamento edilizio comunale di Anzano di Puglia, perchè il fabbricato sostituisce un rudere del tutto precario realizzato senza alcuna autorizzazione, concessione o permesso- inizialmente distante un metro dal confine poi appoggiato al confine dopo la sospensione del primo permesso per costruire – con una nuova costruzione destinata a deposito per la quale gli strumenti urbanistici del Comune di Anzano dispongono la distanza di tre metri dal confine e di 10 m o 20 m dalle altre costruzioni se si tratta rispettivamente di pertinenze o altri fabbricati accessori;
3) eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti, difetto di istruttoria, illogicità , contraddittorietà ed ingiustizia manifesta, perchè il permesso per costruire sostituisce quello precedentemente accordato su identico progetto e revocato per sopravvenute ragioni di interesse pubblico, benchè il realizzando fabbricato si presenti identico a quello oggetto della prima istanza, fatta eccezione per la asserita destinazione ad uso legnaia e deposito, incompatibile però con la circostanza che gli ambienti sono comunicanti con l’abitazione del proprietario e quindi destinati ad ampliarne la cubatura.
Resistono gli eredi del titolare del provvedimento impugnato, avendo assunto le ragioni del loro dante causa già costituito in giudizio, sostenendo che il manufatto oggetto di ricostruzione, sarebbe stato realizzato nei primi anni sessanta, comunque prima del 1967, che dunque non può essere ritenuto abusivo e indicano nell’atto di acquisto del terreno, stipulato il 12 febbraio 1960, la prova della preesistenza di detto manufatto pervenuto al loro dante causa al pari di ogni pertinenza ed accessione del terreno.
Negano che il manufatto si trovasse originariamente ad un metro dal confine per poi essere posto in appoggio ad esso dopo la sospensione del primo permesso per costruire e rivendicano il diritto del loro dante causa di ricostruire l’opera nello stesse preesistenti condizioni e dimensioni.
Esibiscono inoltre una scrittura privata del 1963 con la quale il dante causa del ricorrente concedeva al loro dante causa di appoggiare la propria fabbrica al muro di recinzione, pagandone la metà del valore.
Il Comune non si è costituito.
Accolta la domanda cautelare e disposto il deposito di documenti e di una relazione sui fatti di causa da parte del Comune, la causa è stata trattenuta in decisione sulla discussione delle parti.
Il ricorso è fondato.
La relazione del Comune attesta che, per il manufatto da ricostruire, secondo le prescrizioni del permesso impugnato non è mai stato chiesto nè rilasciato alcun titolo edilizio, neppure in sanatoria.
Non risulta peraltro provato che esso fosse preesistente all’entrata in vigore della legge ponte n. 765/67, che ha esteso l’obbligo di munirsi di licenza edilizia per l’esercizio dello ius aedificandi anche in zone extraurbane.
Infatti la dichiarazione personale del dante causa dei resistenti ha lo stesso valore di quelle, di segno opposto, dei fratelli del ricorrente, ed è pacifico che l’onere di provare che il manufatto fu realizzato in regime di edilizia libera, prima della legge ponte, grava sulla parte che intende giovarsene, non potendosi attribuire alle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà alcun valore probatorio, nè in sede amministrativa, nè in sede giudiziaria (C.d.S., sez. IV -29 maggio 2014 n. 2782 C.d.S., sez. IV 21 ottobre 2013 n. 5109; C.d.S., sez. IV 15 gennaio 2013 n. 211).
In mancanza dunque di un preesistente titolo edilizio che abbia assentito la realizzazione del manufatto originario o della prova che esso preesistesse all’entrata in vigore della l. 765/67, il Comune avrebbe dovuto verificare la compatibilità del progetto di ricostruzione con gli strumenti urbanistici vigenti ratione temporis.
Pertanto, in accoglimento dei primi due motivi di ricorso il permesso rilasciato per la ricostruzione dell’opera qual era, cioè adiacente al muro di confine deve ritenersi illegittimo, non risultando l’opera da ricostruire assistita da un preesistente titolo edilizio.
Sia lo stato di fatto, sia quello di progetto che intende riprodurlo, contrastano con il regolamento edilizio vigente, che prescrive la distanza di tre metri dal confine e distanze ancora maggiori dalle costruzioni, tanto più che l’opera da realizzarsi è in cemento armato e non avrebbe pertanto le caratteristiche degli interventi leggeri previsti dall’art 3 comma 1 lett. e 5) del d.P.R. 380/01, ai sensi del quale il permesso è stato rilasciato, e sarebbe, di conseguenza, difforme persino dal permesso che l’autorizza.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il permesso di costruire n. 5/2007 rilasciato dal Comune di Anzano di Puglia a Euplio Giannetta.
Condanna in solido il Comune di Anzano di Puglia e la parte resistente, in persona degli eredi di Euplio Giannetta, Vincenza Auciello, Franco Giannetta, Isabella Giannetta, Maria Giannetta e Francesca Giannetta, al pagamento delle spese di giudizio che liquida in € 2.500, oltre accessori di legge e spese generali.
Contributo unificato rifuso, ai sensi dell’art. 13 comma 6 bis.1 del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, con onere a carico del Comune di Anzano di Puglia
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2014 con l’intervento dei magistrati:
Sergio Conti, Presidente
Desirèe Zonno, Primo Referendario
Maria Colagrande, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 10/09/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)