Contratti pubblici – Gara – Scelta del contraente – Requisiti di moralità professionale – Società con meno di quattro soci – Socio di maggioranza – Obbligo – Sussiste
Ai sensi dell’art. 38, comma 1 del Codice dei contratti pubblici, le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di moralità professionale di cui alle lett. b), c) ed m-ter) vanno riferite al socio di maggioranza soltanto in ipotesi di società con meno di quattro soci.
N. 01081/2014 REG.PROV.COLL.
N. 01112/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1112 del 2013, proposto da:
Impresa Berloco Antonio, in persona dell’omonimo titolare, in proprio e quale mandataria capogruppo della costituenda A.T.I. con l’Impresa Berloco Filippo, in persona dell’omonimo titolare e con I.CO.BE. s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Rosamaria Berloco e Pietro Falcicchio, con domicilio eletto presso l’avv. Alessandra Tamburrano in Bari, alla via De Rossi, n. 135;
contro
Comune di Toritto, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Pierluigi Balducci, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, alla via Melo, n. 114;
nei confronti di
Castellano Costruzioni Generali s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Vito Agresti, con domicilio eletto presso l’avv. Ignazio Lagrotta in Bari, alla via Prospero Petroni, n.15;
per l’annullamento
del provvedimento prot. nr. 9992 del 5/ luglio 2013, con il quale il Responsabile del Procedimento, Responsabile ad Interim del Settore Lavori Pubblici – Patrimonio – Ing. Nicola Crocitto, relativamente alla procedura per la progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di infrastrutturazione dell’Area PIP del Comune di Toritto- finanziati nell’ambito del PO FESR 2007-2013 ASSE VI linea di intervento 6.2 -azione 6.2.1- ha comunicato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 79, comma 5. del D.L.G.S. 163/2006 e s.m.i., l’aggiudicazione in via definitiva in favore della concorrente CASTELLANO COSTRUZIONI GENERALI s.r.l.; della Determinazione n. 51 del 21 /06/2013 a firma dello stesso Responsabile, con la quale sono stati approvati i verbali di gara relativi alle sedute della Commissione, la graduatoria finale di gara nonchè l’aggiudicazione definitiva in favore della CASTELLANO Costruzioni Generali s.r.l.; di tutti verbali della Commissione giudicatrice ed esattamente del verbale di gara: n. 1 del 21 /01 /2013; n. 2 del 30/01 /2013; n. 3 del 01 /02/2013; n. 4 del 04/02/2013; n.5 del 04/02/2013.; n. 6 del 20/02/2013; n. 7 del 06/03/2013; n.8 del 12/03/2013; n. 9 del 14/03/201 3: della nota prot.nr.11268 del 29 luglio 2013 con cui e stata comunicata la modifica della determinazione nr.51 /2013; della determinazione nr.64 del 26 luglio 2013 con cui è stata modificata la determinazione nr.51/2013; della nota datata 2 agosto 2013 con cui è stato espresso diniego in relazione al preavviso di ricorso notificato dalla odierna ricorrente; nei limiti dell’interesse della ricorrente, del bando di gara, del disciplinare di gara, dei chiarimenti resi e di ogni altro atto di gara non specificamente indicato e/o menzionato anche ad essi presupposto., consequenziale e/o connesso che comunque abbia legittimato ed avallato l’ammissione alla gara della società classificata prima;
per l’annullamento e la declaratoria dl inefficacia del contratto di appalto ove stipulato ed eventualmente a stipularsi nonchè per il risarcimento del danno in forma specifica mercè aggiudicazione della gara di appalto in favore dell’odierna ricorrente e condanna alla consequenziale stipulazione del contratto;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Toritto e di Castellano Costruzioni Generali s.r.l.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 12 giugno 2014 la dott.ssa Giacinta Serlenga e uditi per le parti i difensori avv.ti Rosamaria Berloco, Pietro Falcicchio, per la ricorrente, avv. Giuseppe Cozzi, su delega dell’avv. Pierluigi Balducci, per il Comune resistente e avv. Vito Agresti, per la controinteressata;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Con il ricorso in epigrafe parte ricorrente ha impugnato gli atti della procedura di gara esperita dal Comune di Toritto, ex art. 55 del d.lgs. n. 163/2006, per l’affidamento della progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei lavori di infrastrutturazione dell’Area P.I.P., nell’ambito del PO FESR 2007-2013 (ASSE VI linea di intervento 6.2 – Azione 6.2.1), “iniziative per le Infrastrutture di supporto degli insediamenti produttivi”.
Il criterio di aggiudicazione previsto era quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa e l’importo a base d’asta veniva stabilito in € 3.705.815,04, oltre I.V.A. e contributi previdenziali.
Venivano ammessi alla gara in questione nove concorrenti, tra cui la ricorrente ATI Berloco e la controinteressata Castellano costruzioni che si classificavano -rispettivamente- seconda e prima.
La Castellano costruzioni, quindi, si aggiudicava l’appalto.
Si sono costituiti in giudizio sia il Comune resistente che la controinteressata, rispettivamente con atti prodotti in data 23 settembre e 29 agosto 2013.
All’udienza del 12 giugno 2014 la causa è stata trattenuta in decisione.
2.- Il gravame si fonda su tre motivi di censura; nessuno, tuttavia, suscettibile di accoglimento.
In particolare il primo e il terzo motivo risultano superati per tabulas.
2.1.- Con il primo motivo, invero, l’A.T.I. ricorrente lamentava l’omessa esclusione dalla gara della Castellano costruzioni per non aver la stazione appaltante condotto i necessari accertamenti sotto il profilo delle informative antimafia; più precisamente avrebbe aggiudicato in assenza della certificazione antimafia riferita all’ing. Giovanni Castellano, originario legale rappresentante della società che, attinto da provvedimenti di restrizione della libertà personale, sarebbe stato sostituito in corso di gara, soltanto in data 7.1.2013.
La documentazione prodotta dalla controinteressata in data 21 maggio 2014, però, smentisce tali prospettazioni (cfr. nota della Prefettura di Matera prot. n. 35052/12B.1 del 4.12.2013).
2.2.- Considerazioni analoghe valgono anche per il terzo motivo, con il quale l’A.T.I. ricorrente lamentava l’assenza di dichiarazione ex art. 38 del d.lgs. n.163/2006 con riferimento al direttore tecnico della Ga&M s.r.l., società di ingegneria mandataria del RTP indicato ai fini della progettazione (trattandosi di appalto integrato), ing. Matteo Ranieri.
In realtà , era già stato chiarito in sede di gara che l’ing. Matteo Ranieri fosse cessato dalla carica il 31.7.2008 e sostituito dal sig. Gaetano Ranieri, come risultante dall’organigramma trasmesso all’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici ex art. 254, commi 3 e 4, D.P.R. n. 207/2010, prodotto in giudizio.
Rispetto a quest’ultimo è stata resa regolare dichiarazione ex art. 38 citato, pure versata in atti.
2.3.- Infine le censure articolate nel secondo motivo, con cui parte ricorrente lamenta l’assenza delle dichiarazioni ex art. 38, comma 1, lett. b), c) ed m ter), per il socio di maggioranza Fincast s.r.l. (cfr. comma 1, lett. b), c) ed m ter)), il cui amministratore unico risulta essere lo stesso Giovanni Castellano cui si riferiscono le censure contenute nel primo motivo.
Anche tale censura è destituita di fondamento. Ai sensi della richiamata normativa le predette dichiarazioni vanno riferite al socio di maggioranza soltanto in ipotesi di società con meno di quattro soci. Nella fattispecie i soci della Castellano costruzioni sono quattro: la Fincast s.r.l. (99%) nonchè il sig. Giovanni Castellano, la moglie Regina Rosalia Anna e la figlia Claudia, in virtù della prematura scomparsa dell’altra figlia, Anna Maria, che ha lasciato in eredità la sua quota dello 0,1% ai suddetti.
3.- In conclusione il ricorso va respinto. Tuttavia, in considerazione della circostanza che in parte le censure sono state smentite da documenti esibiti solo in corso di causa, si ritiene di procedere alla compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 12 giugno 2014 con l’intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario, Estensore
Paola Patatini, Referendario
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 08/09/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)