1. Giurisdizione – Criterio di riparto – Gestione rifiuti – Adozione criterio ripartizione fondo consortile – Pattuizione negoziale tra le parti – Esclusione esercizio potere autoritativo – Difetto di giurisdizione G.A.
2. Ambiente ed ecologia – Gestione rifiuti – Commissario liquidatore consorzio ATO – Funzioni – Contenuto 

1. La giurisdizione del Giudice amministrativo è da escludere ogniqualvolta la controversia, o la singola censura, afferisca ai rapporti obbligatori derivanti da pattuizioni di tipo negoziale intervenute tra le parti per regolamentare la gestione dei rifiuti e, quindi, afferisca all’an o al quantum della pretesa patrimoniale, così esulando completamente dal possibile esercizio del potere autoritativo. 
2. L’art. 24 della legge Regione Puglia 20 agosto 2012 n. 24 “Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell’organizzazione e nel governo dei servizi pubblici locai” dispone che il Commissario liquidatore esercita con propri decreti ogni potere di governo dell’Autorità  d’ambito soppressa, subentrando nei rapporti giuridici attivi e passivi e restituendo le quote di capitale consortile ai Comuni originari conferitori; pertanto, sono legittimi i decreti commissariali emessi in considerazione della delibera di G.R. di nomina che ha affidato il compito di completare le attività  di formale cessazione dei Consorzi A.T.O., esercitando “ogni potere” dell’Autorità  d’ambito soppressa provvedendo, in particolare, a trasmettere il bilancio finale di liquidazione e il piano di riparto tra i Comuni consorziati a tutti i Sindaci e al Servizio Ciclo dei rifiuti e bonifica.
* * * 
La sentenza 1075/2014 è identica nella massima. 

N. 01074/2014 REG.PROV.COLL.
N. 01065/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1065 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da: 
Comune di Cassano delle Murge, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Lorenzo Derobertis, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, alla via Niccolo’ Pizzoli n.8; 

contro
Unicam-Unione Comuni Alta Murgia, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Franco Gagliardi La Gala, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, alla via Abate Gimma, n. 94, succeduta nei rapporti dell’Ato Bari 4 – Autorità  di Gestione dell’Ambito Territoriale Ottimale Ba/4; 

nei confronti di
Comune di Gravina in Puglia, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Vito Spano e Lucia Lorusso, con domicilio eletto presso l’avv. Felice Eugenio Lorusso in Bari, alla via Amendola n.166/5; Regione Puglia, Comune di Grumo Appula, Comune di Santeramo in Colle, Comune di Toritto, Comune di Poggiorsini, Comune di Altamura, Comune di Minervino Murge;

per l’annullamento
previa sospensiva
– dei decreti nn. 5 e 6 del 15.3.2013, acquisiti al protocollo generale al n. 29865 del 3.6.2013, rispettivamente di “approvazione Rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2012” e di “approvazione Bilancio di Previsione 2013”;
– di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi compresi tutti quelli richiamati dei predetti decreti commissariali, se ed in quanto lesivi, tra i quali anche il decreto n. 8 del 3.5.2013, di “approvazione PEG anno 2013 – Assegnazione Obiettivi 2013”;
e con Motivi Aggiunti depositati in data 28 ottobre 2013:
– del decreto n. 14 del Commissario ad acta ex Ato BA4 in data 10.08.2013, successivamente trasmesso al Comune ricorrente;
– del decreto n. 15 dello stesso Commissario in data 10.08.2013, successivamente trasmesso al Comune ricorrente;
nonchè dei decreti nn. 5 e 6 del 15.3.2013, già  censurati con il ricorso introduttivo;
-di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi compresi tutti quelli richiamati dei predetti decreti commissariali, tra i quali anche il decreto n. 8 del 3.5.2013;
 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Gravina in Puglia e di Unicam-Unione Comuni Alta Murgia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 15 maggio 2014 la dott.ssa Giacinta Serlenga e uditi per le parti i difensori avv. Lorenzo Derobertis, avv. Franco Gagliardi la Gala e avv. Paola Rosa Sciancalepore, su delega dell’avv. Vito Spano;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
1.- Con il ricorso introduttivo il Comune di Cassano Murge ha inteso censurare la gestione finanziaria posta in essere dal Commissario liquidatore, quale emerge dagli atti impugnati, in epigrafe meglio indicati (in particolare: approvazione del rendiconto di gestione 2012 e del bilancio di previsione 2013); e con i successivi motivi aggiunti, depositati il 28.10.2013, in particolare il criterio utilizzato per il riparto del fondo consortile.
Si sono costituiti in giudizio l’Unicam-Unione Comuni Alta Murgia, succeduta nei rapporti dell’Ato Bari 4 – Autorità  di Gestione dell’Ambito Territoriale Ottimale Ba/4 e il comune di Gravina in Puglia, rispettivamente con atti depositati in data 14.4.2014 e in data 11.11.2013, eccependo -rispettivamente- l’improcedibilità  del ricorso quanto alla domanda principale e il difetto di giurisdizione in relazione ai motivi aggiunti. In entrambi i casi chiedendo il rigetto del gravame perchè comunque infondato.
All’udienza del 15 maggio 2014 la causa è stata trattenuta in decisione.
2.- Preliminarmente deve essere esaminata ed accolta l’eccezione di difetto di giurisdizione formulata con riferimento ai motivi aggiunti.
Tale gravame, invero, investe il criterio utilizzato dal Commissario liquidatore per il riparto del fondo consortile.
E’ stato già  chiarito in un precedente di questa stessa Sezione (cfr. sentenza n. 3168/2010), dal quale il Collegio non ritiene di discostarsi, supportato da indirizzo giurisprudenziale pregresso (cfr. Tar Lazio, Roma, 18.2.2009 n. 1655 e Cass., Sez. Un., 9.9.2010 n. 19253), che “..la giurisdizione del giudice amministrativo sia da escludere ogniqualvolta la controversia, o la singola censura, afferisca ai rapporti obbligatori derivanti da pattuizioni di tipo negoziale intervenute tra le parti per regolamentare la gestione dei rifiuti e, quindi, afferisca all’an o al quantum della pretesa patrimoniale, atteso che in tal caso la fattispecie¦esula completamente dal possibile esercizio di un potere autoritativo¦”. E, nel caso di specie, viene in rilievo una controversia totalmente estranea all’esercizio del potere pubblico di gestione in materia di rifiuti, risolvendosi in una questione patrimoniale interna al Consorzio.
A norma dell’art.11 c.p.a., si dichiara, pertanto, il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo rispetto alla domanda contenuta nell’atto di motivi aggiunti e si indica, quale giudice fornito di giurisdizione sulla controversia quello ordinario, presso il quale il giudizio potrà  essere riassunto nei modi e termini di legge.
3.- Quanto al ricorso introduttivo, si prescinde dall’eccezione preliminare poichè infondato nel merito.
3.1.- Con il primo motivo si contesta al Commissario di aver travalicato gli atti regionali attributivi della specifica funzione, come disegnata in ossequio alla normativa statale e regionale di settore che ha inequivocabilmente stabilito la definitiva cessazione dei Consorzi ATO per la gestione dei rifiuti; ciò sul presupposto che non gli possano essere riconosciuti tutti i poteri di “gestione”.
La censura è infondata.
L’art. 24 della l.r. n. 24/2012 espressamente dispone che “¦il commissario liquidatore esercita con propri decreti ogni potere di governo dell’Autorità  d’ambito soppressa, subentrando nei rapporti giuridici attivi e passivi e restituendo le quote di capitale consortile ai Comuni originari con feritori¦”. In attuazione di tale disposizione, la delibera di G.R. n. 849/2012 di nomina dei commissari ad acta, seguita dalle successive nn. 2907/2012 e 577/2013, ha affidato a questi il compito di completare le attività  di formale cessazione dei Consorzi ATO, esercitando con propri decreti “ogni potere” dell’Autorità  d’ambito soppressa provvedendo, in particolare, a trasmettere il bilancio finale di liquidazione e il piano di riparto tra i Comuni consorziati a tutti i Sindaci e al Servizio Ciclo dei rifiuti e bonifica.
Del resto, soltanto intendendo i Commissari in questione quali organi “straordinari” delle Autorità  d’ambito soppresse può essere garantita la continuità  nel funzionamento del sistema di gestione dei rifiuti che, inevitabilmente, implica la prosecuzione dell’attività  di gestione dell’ATO sino all’acquisizione di completa operatività  da parte dei nuovi enti di gestione, previsti dalla legge in sostituzione (ossia gli ARO).
3.2.- La disposizione appena richiamata consente di superare anche la censura contenuta nel secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta la violazione delle norme di cui al T.U. enti locali (d.lgs. n. 267/2000) e allo statuto dello stesso consorzio ATO che prevedono -rispetto agli atti di contabilità – la preventiva consultazione degli organi di revisione.
E’ evidente che tali disposizioni siano destinate ad operare in regime ordinario e non già  in fase di liquidazione, nella quale -si ribadisce- il Commissario si sostituisce a “tutti” gli organi del disciolto Consorzio.
3.3.- Infine, il terzo motivo.
Questo contiene censure di portata essenzialmente “economica”; poichè, tuttavia, il patrimonio del Consorzio non è risultato depauperato all’esito dei contestati atti di gestione posti in essere dal Commissario -e ciò è incontestato- il Comune ricorrente non vanta, all’evidenza, alcun apprezzabile interesse alla relative contestazioni. Nè l’interesse può discendere -come parte ricorrente pretenderebbe- dal pregiudizio finanziario derivante dal mantenimento del contributo unitario per le spese di funzionamento poichè, in ogni caso, gli ATO sarebbero dovuti per legge confluire negli ARO.
4.- In conclusione il ricorso introduttivo va respinto poichè in parte infondato e in parte inammissibile e, rispetto ai motivi aggiunti, va declinata la giurisdizione in favore del giudice ordinario, innanzi al quale il gravame potrà  essere riassunto ai sensi e per gli effetti dell’art. 11-c.p.a.. In considerazione della natura e della peculiarità  della presente controversia nonchè della qualità  delle parti, si ritiene tuttavia di procedere alla compensazione delle spese di causa.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così dispone:
a) respinge il ricorso introduttivo;
b) dichiara il difetto di giurisdizione in ordine alla domanda contenuta nell’atto di motivi aggiunti ed indica quale giudice fornito di giurisdizione il giudice ordinario;
c) spese compensate tra tutte le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 15 maggio 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Antonio Pasca, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario, Estensore
Paola Patatini, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 08/09/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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