1. Pubblico impiego – Forze armate – Rapporto di servizio – Infermità  dipendente da causa di servizio – Riconoscimento – Comitato di verifica – Unico organo competente
2. Pubblico impiego – Forze armate – Rapporto di servizio – Infermità  dipendente da causa di servizio – Comitato di verifica – Discrezionalità  tecnica – Sindacabilità  – Limiti 
3. Pubblico impiego – Forze armate – Rapporto di servizio – Infermità  dipendente da causa di servizio – Riconoscimento – istruttoria – Necessità  – Documenti rilevanti

1. Il Comitato di verifica per le cause di servizio è l’unico organo competente, ai sensi dell’art. 11 del D.P.R. 29 ottobre 2001 n. 461 (Regolamento recante semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità  da causa di servizio), a esprimere un giudizio conclusivo circa il riconoscimento della dipendenza ontologica e giuridica di una infermità  da causa di servizio.
2. Il giudizio conclusivo circa il riconoscimento della dipendenza ontologica e giuridica di una infermità  da causa di servizio è una valutazione sindacabile in sede giurisdizionale, oltre che per vizi del procedimento, soltanto per manifesta illogicità  o mancata considerazione di circostanze di fatto tali da incidere sulla valutazione conclusiva, nonchè per palese difetto di istruttoria e di motivazione, con una tipologia di sindacato che comunque non si estende al merito delle valutazioni medico legali dell’Amministrazione.
3. Il verbale dell’autorità  di polizia intervenuta sul luogo del sinistro, un’eventuale testimonianza oculare o qualunque altro documento atto a comprovare la storicità  dei fatti lamentati in quanto causativi di un danno dipendente da una causa di servizio sono necessari all’istruzione probatoria.

N. 01073/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00560/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 560 del 2012, proposto da: 
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. Sebastiano Cinquegrana, con domicilio eletto presso Giuseppe Iazeolla, in Bari, Corso Vittorio Emanuele, n. 60; 

contro
Ministero della Difesa, Direzione Generale Previdenza Militare, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, via Melo, n. 97; 

per l’annullamento
del provvedimento adottato in forma di decreto in data 29.11.2011, n. 6557/N, notificato il 19.1.2012, con il quale il Direttore Generale dell’8^ Divisione del Ministero della Difesa, Direzione Generale della Previdenza Militare, della Leva e del Collocamento al Lavoro dei Volontari Congedati, dichiarava non dipendenti da causa di servizio le infermità  lamentate dal ricorrente con domanda presentata il 18.9.2008;
di ogni altro atto comunque connesso, tra cui il parere n. 35981/2010 del Comitato di verifica per le cause di servizio;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 22 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, comma 8;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 11 giugno 2014 il dott. Alfredo Giuseppe Allegretta;
Uditi per le parti i difensori, avv.ti Sebastiano Cinquegrana e Donatella Testini;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
Con ricorso pervenuto in Segreteria in data 18.4.2012, -OMISSIS-impugnava dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale in epigrafe gli atti e i provvedimenti meglio indicati in oggetto.
Esponeva di essere Maresciallo di 1^ Classe dell’Aeronautica Militare, in servizio presso il 32° Stormo dell’Aeroporto Militare di Amendola (FG).
Rappresentava, in particolare, che in data 20.3.2008, alle ore 19:40 circa, mentre era alla guida della sua bicicletta per far ritorno alla propria abitazione al termine del turno lavorativo, veniva investito da un’autovettura, rovinando al suolo.
Recatosi al Pronto Soccorso degli Ospedali Riuniti di Foggia, a seguito dei necessari accertamenti, gli veniva diagnosticata “contusione escoriata regione frontale con vomito, cervicalgia da contraccolpo e trauma contusivo spalla dx, ginocchio dx/sn”.
Successivamente, in data 22.7.2008, il -OMISSIS- veniva ricoverato presso il reparto di ortopedia della Casa di Cura San Giuseppe, ove veniva sottoposto ad intervento di meniscectomia selettiva e sahving contrale in artroscopia al ginocchio destro.
In conseguenza delle patologie insorte a seguito del descritto sinistro, con istanza del 18.9.2008, il ricorrente chiedeva al Ministero della Difesa che le infermità  sofferte a seguito di quanto sopra evidenziato fossero riconosciute dipendenti da causa di servizio.
Con decreto n. 6557/N in data 29.11.2011, notificato il 19.1.2012, il Direttore Generale dell’8^ Divisione del Ministero della Difesa, Direzione Generale della Previdenza Militare, della Leva e del Collocamento al Lavoro dei Volontari Congedati, recependo il parere espresso dal Comitato di verifica per le cause di servizio, dichiarava non dipendenti da causa di servizio le infermità  lamentate dal ricorrente.
Avverso detto provvedimento, -OMISSIS-insorgeva proponendo plurimi motivi di gravame, evidenziando l’eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione nel recepimento del parere espresso dal Comitato di verifica per le cause di servizio; l’ulteriore eccesso di potere per difetto di motivazione del parere espresso dal Comitato di verifica, oltre alla contraddittorietà , illogicità , difetto di istruttoria e travisamento dei fatti in esso contenuti.
Con atto del 19 aprile 2012, seguito da successiva memoria difensiva e documenti, si costituiva in giudizio l’Avvocatura erariale, contestando nel merito la pretesa del ricorrente, evidenziandone l’infondatezza in fatto ed in diritto.
All’udienza del 11.6.2014, la causa era definitivamente riservata per la decisione.
Preliminarmente ed in rito, deve essere dichiarata l’inutilizzabilità  della documentazione fatta pervenire in Segreteria dal Ministero della Difesa in data 23.8.2014, risultando quest’ultima ampiamente tardiva rispetto ai termini fissati nell’ordinanza istruttoria n. 235/2014, che ne ha disposto l’acquisizione.
Nel merito, il ricorso è infondato e, pertanto, non può essere accolto.
Al riguardo, il Collegio rileva che il Comitato di verifica per le cause di servizio è l’unico organo competente, ai sensi dell’art. 11 del D.P.R. 29 ottobre 2001 n. 461 (Regolamento recante semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità  da causa di servizio), ad esprimere un giudizio conclusivo circa il riconoscimento della dipendenza ontologica e giuridica di una infermità  da causa di servizio. Trattasi di valutazioni sindacabili in sede giurisdizionale, oltre che per vizi del procedimento, soltanto per manifesta illogicità  o mancata considerazione di circostanze di fatto tali da incidere sulla valutazione conclusiva, nonchè per palese difetto di istruttoria e di motivazione, con una tipologia di sindacato che comunque non si estende al merito delle valutazioni medico legali dell’Amministrazione (cfr. inter plures, Cons. St., sez. IV, 15 marzo 2012, n. 1448; Cons. Stato, sez. IV, 6 maggio 2010, n. 2619; T.A.R. Puglia Bari, sez. II, 1 marzo 2013, n. 325; T.A.R. Campania Napoli, sez. VII, 9 novembre 2012, n. 4529 e n. 4532, T.A.R. Campania Napoli, sez. VII, 11 marzo 2011, n. 1449; T.A.R. Campania Salerno, sez. I, 3 settembre 2010, n. 10718, T.A.R. Campania Napoli, sez. VI, 14 luglio 2010, n. 16721).
Nel caso di specie, il parere reso dal Comitato di verifica risulta immune dai detti vizi, in esso risultando congruamente motivata l’esclusione della dipendenza da causa di servizio della complessiva infermità  lamentata dal ricorrente, con particolare riguardo alla evidente genericità  degli elementi prodotti dal -OMISSIS- a corredo della propria domanda.
Anche in questa sede non può non rimarcarsi come la pretesa avanzata dal ricorrente sia rimasta sguarnita di supporto probatorio, non essendo stato prodotto un verbale dell’autorità  di polizia intervenuta sul luogo del sinistro, una eventuale testimonianza oculare o qualunque altro documento atto a comprovare la storicità  dei fatti lamentati in quanto causativi di un danno dipendente da una causa di servizio.
Su tali premesse, il ricorso deve essere, di conseguenza, respinto.
La peculiarità  del caso di specie ed una valutazione clemenziale della posizione del ricorrente suggeriscono al Collegio la sussistenza dei gravi ed eccezionali motivi di legge per disporre la integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del provvedimento, all’oscuramento delle generalità , nonchè di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque citate nel provvedimento.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Francesco Cocomile, Primo Referendario
Alfredo Giuseppe Allegretta, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 08/09/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp

Tag

Ultimi aggiornamenti

Galleria