Pubblica sicurezza – Extracomuninitari – Emersione lavoro irregolare – Presupposto

Dev’essere respinta l’istanza cautelare avverso il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per attesa occupazione a seguito dell’emersione del lavoro irregolare, ove manchi la prova  che  la data di cessazione del rapporto di lavoro  sia antecedente alla valutazione dell’istanza di emersione, come prescritto dall’art.5, co. 11-ter, D.Lgs. n. 109/2012.

N. 00467/2014 REG.PROV.CAU.
N. 00896/2014 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
()
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 896 del 2014, proposto da:
Z Z., rappresentato e difeso dall’avv. Michele Maiellaro, con domicilio eletto presso Ettore Sbarra, in Bari, via Egnatia, n. 15;
contro
U.T.G. – Prefettura di Foggia – S.U.I., in persona del Prefetto pro tempore, Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, via Melo, n. 97; 
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
del provvedimento prot. n. P-FG/L/N/2012/105842 del 29.5.2014 con cui il Dirigente del S.U.I. di Foggia, ritenendo di non poter dare seguito alla richiesta di rilascio di permesso di soggiorno per attesa occupazione avanzata in sede di convocazione dal ricorrente per mancato pagamento delle somme di cui al comma 5 dell’art. 5 del D.Lgs 109/2012, ha rigettato anche con riferimento alla posizione del lavoratore la dichiarazione di emersione dal lavoro irregolare prodotta dal Sig. Cellamaro Francesco;
di ogni altro atto precedente, seguente e comunque connesso a quello impugnato.
 
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’ U.T.G. – Prefettura di Foggia – S.U.I. e del Ministero dell’Interno;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 settembre 2014 la dott.ssa Flavia Risso;
Uditi per le parti i difensori avv.ti Michele Maiellaro e Guido Operamolla;
 
Preso atto di quanto dichiarato nel ricorso relativamente alla presentazione da parte del ricorrente delle proprie dimissioni, nei primi giorni di novembre 2012;
Preso atto altresì di quanto affermato dal difensore del ricorrente nell’istanza di accesso del 28.1.2014 circa l’interruzione del rapporto di lavoro di che trattasi;
Considerato che il presupposto per l’applicazione del comma 11 ter dell’art. 5 del D.Lgs. n. 109 del 2012 consiste nell’intervenuta cessazione del rapporto di lavoro prima della definizione della dichiarazione di emersione;
Tenuto conto, tuttavia, che dagli atti non risulta in modo specifico quando sia intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro;
Considerato che, per l’esistenza di contrasti giurisprudenziali sull’interpretazione della norma oggetto del presente giudizio, sussistono gravi ed eccezionali ragioni che giustificano l’integrale compensazione delle spese della presente fase cautelare;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Bari, Sezione Unica, respinge la domanda cautelare.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 3 settembre 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Flavia Risso, Referendario, Estensore
Maria Colagrande, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 04/09/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)