1. Procedimento amministrativo – Responsabile del procedimento – Compiti – Soccorso istruttorio – Obbligo ex art. 6 comma 1) lett. b L. 241/1990 – Sussiste
2. Pubblico impiego – Concorso pubblico – Bando – Compilazione domanda partecipazione – Errore materiale -Regolarizzazione – Possibilità – Sussiste
1. L’art. 6 co. 1 lett. b) della L.n. 241/1990 e ss.mm.ii., espressamente pone in capo al responsabile del procedimento una serie di adempimenti volti a concretizzare il cd. “soccorso istruttorio”.
2. àˆ illegittimo il provvedimento di esclusione da una procedura concorsuale che sia inficiato da errori materiali passibili di sanatoria e rettifica ai sensi dell’art. 6 co. 1 lett. b) della L.n. 241/1990 e ss.mm.ii..
N. 01046/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00799/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 799 del 2013, proposto da Russo Raffaella, rappresentata e difesa dagli avv.ti Maria Rosa Palladino, Dario Nardella e Giovanni Fiorentino, con domicilio eletto presso l’avv. Roberta Rubino in Bari, viale della Repubblica, 112;
contro
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia – Direzione Generale, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, via Melo, 97;
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
– del provvedimento emesso dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia in data 19.4.2013 prot. n. A00DRPU n. 2820/6/EE, conosciuto in data 22.4.2013 a seguito di comunicazione del 22.4.2013;
– di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali e, in particolare, del provvedimento emesso in data 24.5.2013 prot. n. A00DRPU n. 3691 con cui l’Ufficio Scolastico Regionale disponeva la pubblicazione, all’albo, sul sito web e sulla rete intranet e internet del MIUR, dell’elenco dei candidati ammessi alla prova orale, escludendo la ricorrente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia – Direzione Generale;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il dott. Francesco Cocomile e uditi nell’udienza pubblica del giorno 9 luglio 2014 per le parti i difensori avv.ti Giovanni Fiorentino e Walter Campanile;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Con l’atto introduttivo del presente giudizio l’odierna ricorrente Russo Raffaella contestava la propria esclusione dal concorso per posti e cattedre, per titoli ed esami, indetto con decreto del Direttore Generale del MIUR n. 82 del 24.9.2012.
Il gravato provvedimento di esclusione si fonda sulla constatazione della dichiarazione, resa dalla stessa Russo nella domanda di partecipazione, di essere in possesso del titolo di studio del diploma di Scuola Magistrale, titolo considerato non idoneo ai sensi dell’art. 2, comma 2, lett. a) del bando.
La citata clausola del bando di concorso richiede, infatti, il titolo di studio di diploma di Istituto Magistrale.
La istante rilevava di essere in possesso del diploma di Istituto Magistrale (richiesto dal bando ai fini dell’ammissione al concorso); che, tuttavia, per mero errore materiale aveva indicato nella domanda di partecipazione il possesso del titolo di studio di diploma di Scuola Magistrale, titolo di studio non idoneo alla stregua dell’art. 2, comma 2, lett. a) del bando.
Evidenziava, altresì, che l’accertamento, da parte dell’Amministrazione, della irregolarità era avvenuta dopo un lungo lasso di tempo (e cioè dopo l’espletamento sia della prova preselettiva, sia della prova scritta) quando ormai si era consolidato un ragionevole affidamento; che l’Amministrazione resistente avrebbe dovuto consentire la rettifica dell’errore ai sensi degli artt. 6, comma 1, lett. b) legge n. 241/1990 e 12, comma 4 del bando, tenuto conto del fatto che, avendo indicato nella domanda di partecipazione il possesso di una laurea in Scienze delle Religioni, non avrebbe potuto conseguire tale titolo se non fosse stata in possesso del diploma di Istituto Magistrale; che, pertanto, tale rettifica non andava ad incidere sulla par condicio concorsuale a fronte di un requisito (titolo di studio di diploma di Istituto Magistrale) posseduto ab origine.
Si costituivano il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e l’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia – Direzione Generale, resistendo al gravame.
Ciò premesso in punto di fatto, ritiene questo Collegio che il ricorso sia fondato e debba essere accolto nei limiti dell’interesse della ricorrente.
Preliminarmente, va disattesa l’eccezione, sollevata dalla difesa della Amministrazione, di inammissibilità per mancata notificazione del ricorso ai controinteressati.
Sul punto Cons. Stato, Sez. IV, 27 aprile 2012, n. 2467 ha rimarcato che “A cospetto di un provvedimento di esclusione da una procedura concorsuale, impugnato prima della formazione della graduatoria e della nomina dei vincitori, non è ravvisabile la qualità di controinteressato in capo ai candidati ammessi, posto che essi non sono portatori di un interesse tutelabile a confrontarsi con una platea più ristretta di candidati, laddove, invece, sussiste un interesse pubblico alla più ampia partecipazione alla procedura selettiva in vista della più efficace selezione dei migliori concorrenti che, ove il provvedimento di esclusione sia illegittimo, è contemporaneamente sacrificato assieme a quello del candidato escluso.”.
Detto orientamento è stato confermato da Cons. Stato, Sez. VI, 11 luglio 2013, n. 3747:
“Nel caso delle procedure concorsuali che siano in corso di espletamento, non essendo ancora stata stilata la graduatoria definitiva, vi è incertezza riguardo ai nominativi dei vincitori e non sono ravvisabili posizioni di controinteresse in senso tecnico giuridico in sede di impugnazione del provvedimento di esclusione di taluno dei candidati, posto che non risulta sufficientemente differenziata la posizione degli altri partecipanti, non ancora utilmente selezionati.”.
Nel caso di specie al momento della proposizione del ricorso non risultava essere stata ancora stilata la graduatoria definitiva; nè risulta che detta graduatoria sia stata formata al momento attuale, posto che l’Amministrazione resistente non ha fornito risposta all’incombente istruttorio disposto nel corso del giudizio in esame con ordinanza collegiale n. 575 del 6 maggio 2014.
Quanto al merito delle doglianze, questo Collegio ritiene di aderire al principio di diritto affermato dal Consiglio di Stato, Sez. VI con ordinanza n. 3581 dell’11 settembre 2013:
«¦ la presentazione da parte del candidato di una dichiarazione imprecisa ma tale da costituire un principio di prova del possesso del requisito richiesto costituisce una mera irregolarità documentale, sanabile ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera b) della legge n. 241 del 1990; ¦».
Analogamente Cons. Stato, Sez. VI, 7 gennaio 2008, n. 1 (decisione resa su controversia relativa a procedura concorsuale) ha sottolineato che “La presentazione da parte del candidato, entro il termine perentorio previsto dal bando di concorso, di documentazione inidonea quale certificazione, ma tale da costituire un principio di prova relativa al possesso del requisito richiesto (nella specie lo stato di invalido che dava diritto di usufruire della riserva dei posti messi a concorso), costituisce una mera irregolarità documentale, sanabile ai sensi dell’art. 6, lett. b) legge n. 241 del 1990 (laddove è previsto che le dichiarazioni o istanze erronee o incomplete possano essere sostituite o rettificate, con il potere di ordinare, altresì, esibizioni documentali).”.
Nella fattispecie oggetto del giudizio la ricorrente ha commesso nella compilazione della domanda di partecipazione al concorso un mero errore materiale laddove ha indicato “diploma di scuola magistrale”, anzichè “diploma di istituto magistrale” (quest’ultimo espressamente richiesto dal bando ai fini della ammissione alla procedura).
Tuttavia, dal sistema informativo del MIUR risultava che la Russo aveva effettivamente conseguito il diploma di maturità magistrale.
Peraltro, l’interessata, avendo conseguito il diploma di laurea in scienze religiose, doveva necessariamente essersi iscritta ad un istituto presso il quale aveva conseguito il “diploma di maturità ” quinquennale (richiesto dal bando).
Infatti, si tratta di un titolo di studio universitario equiparato – in forza degli accordi con la Santa Sede – ai titoli universitari italiani.
In tal senso depone l’art. 10, comma 2 legge n. 121/1985: “I titoli accademici in teologia e nelle altre discipline ecclesiastiche, determinate d’accordo tra le Parti, conferiti dalle Facoltà approvate dalla Santa Sede, sono riconosciuti dallo Stato.”.
Inoltre, la ricorrente a pag. 4 della dichiarazione dei titoli valutabili aveva indicato l’ubicazione dell’istituzione che le ha rilasciato il diploma di maturità magistrale (i.e. Istituto magistrale “Maria Immacolata” di San Giovanni Rotondo).
Pertanto, essendovi un principio di prova in ordine al possesso del requisito richiesto (i.e. possesso del diploma di maturità magistrale), l’Amministrazione era obbligata – secondo il principio di diritto fatto proprio da Cons. Stato, Sez. VI, 7 gennaio 2008, n. 1 e dalla ordinanza del Consiglio di Stato, Sez. VI n. 3581 dell’11 settembre 2013 – al soccorso istruttorio in virtù del disposto del menzionato art. 6, comma 1, lett. b) legge n. 241/1990 (“Il responsabile del procedimento: ¦ b) accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all’uopo necessari, e adotta ogni misura per l’adeguato e sollecito svolgimento dell’istruttoria. In particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali; ¦”).
Peraltro, anche l’art. 12, comma 4 del bando (di cui parte ricorrente invoca l’applicazione a pag. 5 dell’atto introduttivo) consente la regolarizzazione di dichiarazioni presentate in modo incompleto o parziale.
Ne consegue che, come correttamente rimarcato dalla interessata, il gravato provvedimento di esclusione è illegittimo per violazione dell’art. 6 legge n. 241/1990, posto che se l’Amministrazione avesse operato il doveroso soccorso istruttorio non avrebbe potuto far altro che ammettere ab origine la Russo alla procedura concorsuale de qua.
L’erronea domanda di partecipazione della ricorrente era, dunque, regolarizzabile ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. b) legge n. 241/1990, essendo la Russo ab origine in possesso del titolo (idoneo) di diploma di Istituto Magistrale.
Nè tale regolarizzazione avrebbe inciso sulla par condicio concorsuale, trattandosi di titolo (diploma di Istituto Magistrale) effettivamente posseduto – come detto – dalla istante.
Dalle argomentazioni espresse in precedenza discende l’accoglimento del ricorso e, per l’effetto, l’annullamento degli atti impugnati nei limiti dell’interesse della ricorrente.
Ogni altra censura formulata da parte ricorrente resta assorbita.
In considerazione della natura e della peculiarità della presente controversia, sussistono gravi ed eccezionali ragioni di equità per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Sez. I, definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati nei limiti dell’interesse della ricorrente.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 9 luglio 2014 con l’intervento dei magistrati:
Corrado Allegretta, Presidente
Francesco Cocomile, Primo Referendario, Estensore
Maria Grazia D’Alterio, Referendario
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 02/09/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)