Pubblica sicurezza – Detenzione armi – Istanza per conferma affidabilità – Diniego – Motivazione – Insufficiente – Fattispecie
àˆ illegittimo il diniego della conferma del giudizio di affidabilità nei confronti del detentore di armi da fuoco, ove i motivi addotti a sostegno dell’attuale inaffidabilità del soggetto non risultino, nel loro complesso, sufficientemente meditati e ragionevoli (nella specie il TAR ha ritenuto che fosse adeguata, dunque indicante l’affidabilità del soggetto, la custodia dell’arma effettuata all’interno di un cassetto chiuso a chiave all’interno di una stanza, con porta d’accesso munita di serratura, nella stazione di servizio del ricorrente e che l’omessa denunzia del trasferimento del luogo di custodia dell’arma regolarmente detenuta non giustifichi, di per sè, il giudizio d’inaffidabilità ).
N. 01051/2014 REG.PROV.COLL.
N. 01503/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1503 del 2010, proposto da:
P. C., rappresentato e difeso dall’avv. Francesco De Santis, con domicilio eletto presso Giovanni D’Arelli, in Bari, via Carulli, n. 67/D;
contro
U.T.G. – Prefettura di Bari, Ministero dell’Interno, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, via Melo, n. 97;
per l’annullamento
del provvedimento protocollo n. 953/D6/AREA O.P. 1° BIS, emesso in data 24 maggio 2010 dal Prefetto della Provincia di Bari e notificato al ricorrente in data 18 giugno 2010, che ha respinto l’istanza di C.P., intesa ad ottenere la conferma del giudizio di affidabilità in merito al possesso ed alla detenzione di armi e munizioni ed ha vietato allo stesso di detenere armi, munizioni e materiale esplodenti;
di tutti gli atti precedenti, seguenti, preparatori o comunque connessi con quello impugnato;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’U.T.G. – Prefettura di Bari e del Ministero dell’Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 25 giugno 2014 il dott. Alfredo Giuseppe Allegretta;
Uditi per le parti i difensori avv.ti Francesco De Santis e Donatella Testini;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso pervenuto in Segreteria in data 18 ottobre 2010, C. P. impugnava dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale in epigrafe il provvedimento meglio indicato in oggetto.
Esponeva in fatto che, in data 21 aprile 2010, la Prefettura di Bari – Area 1° Bis Ordine e Sicurezza Pubblica comunicava al ricorrente, ai sensi dell’art. 7 Legge n. 241/1990, che nei suoi confronti era stato avviato il procedimento per l’irrogazione di un divieto di detenzione di armi e munizioni su proposta dei competenti organi di Polizia.
Tale comunicazione veniva emessa a seguito della denuncia del Colonna, effettuata dinanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari, per omessa custodia di una pistola marca P. Beretta calibro 6.35 mm., matricola 04172, completa di caricatore monofilare e n. 8 cartucce, oltre che per il reato di omessa denuncia della variazione del luogo di custodia dell’anzidetta arma.
Si addebitava, in particolare, al ricorrente di non aver adottato idonei sistemi di sicurezza passiva che potessero meglio custodire l’arma in suo possesso in quanto, durante una perquisizione, la stessa veniva rinvenuta su una cassettiera collocata al di sotto di una scrivania, all’interno della stazione di servizio per l’approvvigionamento di carburante Agip, in Bitetto (BA), alla via Grumo.
Conclusosi il procedimento sopra indicato con l’emanazione del provvedimento in oggetto – recante il divieto per il C.di detenere armi, munizioni e materie esplodenti – avverso quest’ultimo il ricorrente promuoveva impugnazione sollevando plurimi motivi di gravame.
Evidenziava, in proposito, la violazione di legge e l’eccesso di potere del provvedimento impugnato per violazione dell’art. 20 della Legge n. 110/1975, sottolineandone le carenze motivazionali e la complessiva irragionevolezza, con particolare riguardo al difetto di istruttoria.
Con atto di costituzione in giudizio del 19 ottobre 2010, si costituivano il Ministero dell’Interno e l’U.T.G. – Prefettura di Bari svolgendo rilievi di merito sulla infondatezza dell’introdotto ricorso.
Con Ordinanza n. 804/2010, il Tribunale Amministrativo Regionale in epigrafe accoglieva l’istanza cautelare, per l’effetto sospendendo il provvedimento impugnato.
All’udienza pubblica del 25.6.2014, il ricorso era definitivamente riservato per la decisione.
Il ricorso è fondato e, pertanto, può essere accolto.
Ad una valutazione complessiva della fattispecie sottoposta a scrutinio, il provvedimento in concreto adottato appare sproporzionato rispetto alle evidenze fattuali raccolte dagli operanti.
L’arma sopra indicata si trovava incontestatamente in una cassettiera chiusa a chiave, collocata sotto una scrivania posta in una stanza video sorvegliata, ubicata all’interno di una stazione di servizio per approvvigionamento carburante provvista di una porta d’ingresso munita di serratura, cui si accede attraverso un disimpegno anch’esso provvisto di porta con serratura (si veda all. 5, 6, 7 e 8 al ricorso introduttivo), l’accesso ai quali è interdetto a persone non autorizzate.
Tale complessivo assetto dei luoghi, secondo l’id quod plerumque accidit ed in considerazione della vocazione funzionale dei medesimi (stazione di servizio Agip), appare costituire un sufficiente adempimento da parte del privato ricorrente dell’obbligo di diligenza nella custodia delle armi previsto dall’art. 20 della Legge n. 110/1975 (cfr. in termini analoghi, T.A.R. Lombardia Milano, Sezione I, Sent. n. 140 del 14.1.2014).
Quanto poi all’addebito relativo all’omessa denuncia di variazione del luogo di custodia dell’arma di cui sopra, il Collegio condivide l’impostazione giurisprudenziale secondo cui “l’omessa denuncia del trasferimento di un’arma regolarmente denunciata, di per sè, non è indice sicuro di inaffidabilità alla detenzione di armi, avuto riguardo alla condizione di incensuratezza dell’istante (da anni titolare di licenza di polizia) e dalla mancanza di qualsivoglia ulteriore elemento di riscontro.” (cfr. T.A.R. Lombardia Milano, Sezione III, Sent. n. 1248 del 12.2.2009).
Nel caso di specie, il rilievo concernente l’avvenuta omessa denuncia del trasferimento del luogo di custodia dell’arma regolarmente denunciata dal ricorrente Colonna non è stata accompagnata da una ulteriore istruttoria che permettesse di sostanziare in modo più pregnante il pericolo di abusi correlati a detta condotta.
Da quanto sin qui detto consegue l’accoglimento dell’introdotto ricorso.
Da ultimo, quanto alle spese di lite, tenuto conto della ridotta attività processuale svoltasi e del complessivo valore economico della controversia, da collocarsi in una fascia di minimo indeterminabile, sussistono i gravi ed eccezionali motivi di legge per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 25 giugno 2014 con l’intervento dei magistrati:
Corrado Allegretta, Presidente
Francesco Cocomile, Primo Referendario
Alfredo Giuseppe Allegretta, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 02/09/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)