1. Processo amministrativo – Giudizio impugnatorio – Termini – Notificazione a mezzo posta – Perfezionamento – Consegna all’ufficiale giudiziario
2. Enti ed organi della P.A. – Deliberazioni – Proposta rendiconto di gestione – Art. 227 T.U.E.L. – Messa a disposizione – Termini
1. In tema di notificazione di un ricorso giurisdizionale a mezzo posta il perfezionamento della notificazione per il notificante avviene al momento della consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario.
2. Ai sensi dell’art. 227 del T.U.E.L. la proposta di rendiconto di gestione è messa a disposizione dei componenti dell’organo consiliare entro un termine non inferiore a venti giorni dalla seduta prevista per il relativo esame.
N. 01058/2014 REG.PROV.COLL.
N. 01268/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1268 del 2013, proposto da:
Giuseppe Moscarella, rappresentato e difeso dall’avv. Francesco Americo, con domicilio eletto presso l’avv. Pietro Augusto De Nicolo in Bari, alla via Dante, n. 142;
contro
Comune di Orta Nova, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli avv. Franco Piccolo e Michele Di Lorenzo, con domicilio eletto presso l’avv. Pasquale Attolico in Bari, alla via G. Trevisani, n. 106;
nei confronti di
Michele De Finis;
per l’annullamento, previa sospensiva,
-della delibera n. 14 del Consiglio Comunale di Orta Nova, adottata nella seduta del 20 maggio 2013 e pubblicata il 29 successivo, avente ad oggetto: “Approvazione Rendiconto di Gestione. Esercizio Finanziario 2012”;
-di ogni altro atto allegato, presupposto, connesso e/o consequenziale anche se non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Orta Nova;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 15 maggio 2014 la dott.ssa Giacinta Serlenga e uditi per le parti i difensori avv. Riccardo Cannone, su delega dell’avv. Francesco Amerigo e avv. Michele Di Lorenzo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Con il gravame in epigrafe il ricorrente, consigliere del comune di Orta Nova, ha impugnato la deliberazione di Consiglio recante l’approvazione del Rendiconto di gestione relativo all’esercizio finanziario 2012, in epigrafe meglio indicata, sul presupposto che siano state violate le prerogative consiliari.
Più precisamente riferisce che, in data 13 maggio 2013, il Presidente del Consiglio comunale convocava il Consiglio per il 20 maggio successivo ai fini dell’approvazione del predetto rendiconto e che, con nota in pari data, il Capo Settore economico-finanziario informava i consiglieri che la documentazione utile era stata -solo in quella data- depositata presso l’ufficio di segreteria.
Tale convocazione veniva disposta su sollecitazione del Prefetto di Foggia che aveva riscontrato l’inosservanza del termine del 30 aprile previsto dall’art. 227, comma 2, T.U.E.L..
Nonostante le proteste del ricorrente e di altri consiglieri, che inascoltati abbandonavano l’aula, il 20 maggio si procedeva all’approvazione del rendiconto.
L’odierno ricorrente, con un unico motivo di ricorso, lamenta la violazione del termine entro il quale avrebbe dovuto essere messa a disposizione la documentazione utile. Tra la convocazione con contestuale disponibilità degli atti (il 13 maggio) e la seduta consiliare (il 20 maggio) sono intercorsi, invero, soltanto 7 giorni.
L’Amministrazione comunale intimata si è costituita nel presente giudizio con atto prodotto in data 14 ottobre 2013, eccependo la tardività del gravame e chiedendone, comunque, il rigetto poichè infondato.
All’udienza del 15 maggio la causa è stata trattenuta per la decisione.
2.- In via preliminare va esaminata e respinta l’eccezione di tardività , formulata sotto un duplice profilo.
Il gravame sarebbe tardivo innanzitutto perchè la lesione si sarebbe prodotta il 13 maggio, all’atto della convocazione del Consiglio senza il rispetto del termine di venti giorni previsto per il deposito della documentazione. In ogni caso, quand’anche si volesse assumere come dies a quo la data di approvazione della delibera impugnata (il 20 maggio), il ricorso risulterebbe irricevibile poichè notificato il 22 luglio.
Orbene, sotto il primo profilo, deve osservarsi che la lesione non può che essersi prodotta e consolidata soltanto con l’approvazione della delibera in questione, portata a compimento nonostante il deposito tardivo della documentazione utile; fino a quel momento sarebbe stato possibile un rinvio ad altra seduta, sicchè la lesione non poteva che rivelarsi meramente potenziale.
Sotto l’altro profilo deve, invece, osservarsi che la consegna dell’atto di ricorso agli ufficiali giudiziari è avvenuta in data 18 luglio 2013 (anche se poi il ricorso stesso è stato effettivamente notificato il successivo 22 luglio) e tale termine rileva ai fini della valutazione della tempestività del gravame per il ricorrente, a prescindere dal tipo di notifica effettuato (a mani come nella fattispecie o a mezzo posta). Il perfezionamento della notificazione per il notificante avviene infatti al momento della consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario (cfr. per tutte Cass. civ. Sez. II, 19-09-2013, n. 21437; in termini da ultimo T.R.G.A. Trentino-Alto Adige Trento Sez. Unica, 31-01-2014, n. 30
3.- Nel merito il ricorso è fondato e va accolto.
Il ricorrente lamenta -come detto- la mancata tempestiva acquisizione della documentazione utile (nel termine di 20 giorni prima della seduta ex art. 227, comma 2, T.U.E.L.).
La circostanza è incontestata in punto di fatto. L’amministrazione comunale intimata cerca infatti di sostenere che il predetto termine non andava osservato nella fattispecie, essendo destinato a valere solo in ipotesi di approvazione del rendiconto nei termini di legge e non già di approvazione fuori termine, su diffida del Prefetto, come nel caso che ci occupa.
Non emerge tuttavia, dal combinato disposto degli artt. 227, comma 2 bis e 142, comma 2 del TUEL, che disciplina la procedura straordinaria di approvazione del rendiconto di gestione in ipotesi patologica, alcuna deroga al termine di cui si discute.
4.- In conclusione,il gravame va accolto. In considerazione tuttavia della peculiarità della vicenda, si ritiene di procedere alla compensazione delle spese di causa.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla la deliberazione gravata. Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 15 maggio 2014 con l’intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario, Estensore
Paola Patatini, Referendario
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 03/09/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)