1. Giurisdizione – Giudice amministrativo – Legittimità  – Parere di congruità  – Sussiste


2. Processo amministrativo – Giudizio impugnatorio – Parere di congruità  – Natura meramente confermativa – Inammissibilità 

1. Sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo in merito alla delibazione della domanda di annullamento di un parere di congruità  emesso dall’Ordine degli Avvocati, trattandosi di un atto soggettivamente ed oggettivamente amministrativo che implica una valutazione di carattere discrezionale circa la congruità  della prestazione e che presuppone il rapporto di primazia tra l’Ordine ed i propri iscritti.


2. àˆ inammissibile l’impugnazione di un atto meramente confermativo, allorquando non sia stato tempestivamente impugnato l’atto oggetto di conferma (nella specie il ricorso aveva ad oggetto l’impugnazione di un parere di congruità  che si limitava a reiterare pedissequamente i medesimi contenuti di un precedente parere in mancanza di nuova attività  istruttoria).

N. 01066/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00382/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 382 del 2011, proposto da: 
Salvatore Sante Altavilla, rappresentato e difeso dall’avv. Salvatore Sante Altavilla, con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. Bari in Bari, P.zza Massari; 

contro
Ordine degli Avvocati di Bari, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Silvio Giancaspro, con domicilio eletto presso Fulvio Mastroviti in Bari, Via Quintino Sella, n. 40; 

per l’annullamento
del parere di congruità  in riesame avente numero n. 319/2010 e rilascio dall’Ordine degli Avvocati di Bari in data 20 ottobre 2010 per difetto di motivazione ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 241/1990;
e per il riconoscimento
del diritto del ricorrente, in favore dell’avv. Salvatore Altavilla, ad ottenere il cumulo degli onorari maturati nella fase stragiudiziale e nella fase giudiziale;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’ Ordine degli Avvocati di Bari;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 10 luglio 2014 la dott.ssa Flavia Risso e uditi per le parti i difensori avv. Salvatore Sante Altavilla e avv. Silvio Giancaspro;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
Con il ricorso indicato in epigrafe l’Avv. Salvatore Sante Altavilla impugna l’atto di conferma del parere di congruità  n. 319 del 22.9.2010 emesso dall’Ordine degli Avvocati di Bari in data 20.10.2010.
Il ricorrente deduce l’illegittimità  dell’atto impugnato per motivazione incompleta, per eccesso e carenza di istruttoria in relazione al mancato riconoscimento del diritto al cumulo degli onorari e per violazione della normativa sulla inderogabilità  della tariffa professionale.
Con atto depositato in data 27.4.2011 si è costituito l’Ordine degli Avvocati di Bari.
Con la memoria depositata in data 5.6.2014 l’Ordine degli Avvocati di Bari ha eccepito l’inammissibilità  del ricorso per carenza di interesse.
All’Udienza Pubblica del 10 luglio 2014 la causa è stata trattenuta in decisione.
Come richiesto dal ricorrente, in via preliminare si evidenzia che questo Tribunale è giurisdizionalmente competente in materia di pareri di congruità  rilasciati dagli Ordini degli Avvocati. In merito, questo Collegio si limita a citare recente giurisprudenza secondo la quale “il parere di congruità  sulle parcelle professionali reso dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati è atto soggettivamente e oggettivamente amministrativo, poichè non si esaurisce in una mera certificazione della rispondenza del credito alla tariffa professionale, bensì implica una valutazione di congruità  della prestazione (Cass. Civ., Sez. Un., 24 giugno 2009, n. 14812 e, da ultimo, Cons. St., IV, 24 dicembre 2009, n. 8749), che trova inequivocabile presupposto nel rapporto di supremazia che intercorre tra l’Ordine od il Collegio professionale (soggetto, questo, indubitabilmente pubblico) ed i propri iscritti. Siffatta valutazione, per un verso, ha senz’altro connotati di evidente discrezionalità  in quanto frutto dell’esercizio di un potere conferito da una norma (almeno in parte qua) d’azione e non di relazione, che configura l’esercizio di un potere avente natura unilaterale e che costituisce espressione di potestà  amministrativa riconosciuta per finalità  di pubblico interesse che trova il proprio fondamento normativo nell’art. 14, comma 1, lettera d), del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578 (Ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore)” (T.A.R. Venezia, sez. I, 13 febbraio 2014, n. 183).
Il ricorso è inammissibile.
Il giorno 20.10.2010, l’Ordine degli Avvocati di Bari si è riunito al limitato scopo di valutare la domanda di revisione del parere di congruità  già  rilasciato in data 22.9.2010 presentata dal ricorrente in data 8.10.2010. L’esito di tale riunione è stato la mera conferma del parere di congruità  già  rilasciato.
Questo Collegio ritiene che l’atto emesso dall’Ordine degli Avvocati di Bari abbia la natura di atto meramente confermativo atteso che lo stesso non è stato preceduto da una nuova istruttoria e si limita a ripetere lo stesso contenuto di quello precedente. Sul punto, la giurisprudenza ha chiarito che “La conferma “mera”¦ si verifica solo nei casi in cui la nuova determinazione dell’amministrazione si limiti a ripetere il contenuto del precedente provvedimento, senza aggiungere alcun ulteriore supporto motivazionale e senza percorrere una rinnovata istruttoria delle circostanze ritenute rilevanti ai fini della valutazione dell’istanza proposta dal richiedente. Qualora l’amministrazione adotti un atto di identico contenuto dispositivo di un altro precedente, ma arricchito da una puntuale motivazione prima inesistente, o basato su elementi istruttori prima non considerati, si è in presenza di un atto confermativo, a carattere rinnovatorio, che modifica la realtà  giuridica, riaprendo i termini per la proposizione del ricorso giurisdizionale da parte dei soggetti che ne intendano contestare la legittimità .” (Cons. Stato, sez. V, 25 febbraio 2009, n.1115).
Ne consegue che, essendo decorsi i termini per impugnare il parere di congruità  n. 319 del 22.9.2010 e vista la natura meramente confermativa dell’atto impugnato, il ricorso indicato in epigrafe deve essere dichiarato inammissibile.
Considerata la peculiarità  della questione oggetto del presente giudizio, si ravvisano eccezionali ragioni per compensare integralmente le spese tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia-Bari, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 10 luglio 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Antonio Pasca, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario
Flavia Risso, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 03/09/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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