Processo amministrativo – Giudizio impugnatorio – Omessa impugnazione dell’atto presupposto – Conseguenze
Ove il ricorrente abbia gravato l’esclusione da un concorso pubblico per titoli ed esami (per omessa presentazione della domanda di partecipazione in via telematica) senza tuttavia impugnare la clausola del bando che prevedeva l’adempimento che ha dato luogo all’esclusione, il ricorso è inammissibile in quanto diretto soltanto avverso l’atto applicativo mentre quello presupposto che contiene la disciplina del caso, non essendo coinvolto nell’impugnativa, risulta consolidato, con conseguente inammissibilità per difetto d’interesse anche delle restanti cesure rivolte contro l’operato della Commissione da parte del soggetto legittimamente escluso dalla procedura.
N. 01062/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00402/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 402 del 2014, proposto da:
Federico Ciraci, rappresentato e difeso dall’avv. Maria Loreta Petrocelli, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, al corso Vi.Emanuele, n. 52;
contro
Comune di Bari, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Rosaria Basile, con domicilio eletto presso la sede dell’Avvocatura comunale in Bari, alla via P.Amedeo n. 26;
nei confronti di
Pietro Grasso, rappresentato e difeso dall’avv. Libera Valla, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, alla via Quintino Sella, n. 36; Marina Carrozzo;
per l’annullamento
previa adozioni di misure cautelari
1) della determinazione n. 12607 del 27.12.2013 a firma del Dirigente della Ripartizione Personale di approvazione delle risultanze del concorso pubblico per titoli ed esami per il conferimento di n. 2 posti di dirigente tecnico -qualifica dirigenziale unica- di cui 1 posto riservato al personale interno del Comune di Bari;
2) degli atti e dei verbali tutti delle operazioni concorsuali, per quanto non noti, ed in particolare:
– del verbale n. 5 del 21.5.2013 col quale la Commissione giudicatrice del concorso di che trattasi ha fissato i criteri per la valutazione dei titoli;
– della scheda individuale di valutazione dei titoli del ricorrente;
– della nota prot. 287432 del 20.12.2013 con la quale il Direttore di Ripartizione ha disposto la riammissione alle prove orali del candidato Grasso;
– del verbale n. 39 del 20.12.2013 col quale la Commissione Giudicatrice si è “conformata” alla decisione di riammissione del candidato Grasso;
– del contratto di lavoro eventualmente stipulato tra il Comune di Bari ed il candidato Grasso;
3) di ogni altro atto o provvedimento comunque connesso, preordinato o conseguente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Bari e di Pietro Grasso;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 maggio 2014 la dott.ssa Giacinta Serlenga e uditi per le parti i difensori avv.ti Maria L Petrocelli, Rosaria Basile e Libera Valla;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Premesso che:
-il sig. Ciraci ha impugnato gli atti della procedura concorsuale per titoli ed esami esperita per il conferimento di due posti di dirigente tecnico, qualifica dirigenziale unica, di cui uno riservato al personale interno del Comune di Bari, assumendo che non gli siano stati valutati tutti i titoli posseduti; più precisamente sarebbero stati presi in considerazione solo quelli elencati nel form trasmesso on line e non quelli indicati nel curriculum;
-in effetti risulta dal verbale n. 5 del 21.5.2013, attinente alla seduta nella quale sono stati individuati i criteri per la valutazione dei titoli, che la Commissione si sia determinata nel senso di valutare i soli titoli dichiarati ed autocertificati nel form di presentazione dell’istanza on-line e, in particolare, di “..verificare e riscontrare tutte le informazioni indicate nel curriculum formativo, ed attinenti al posto da conferire, solo se espressamente indicate nei campi specifici del form di compilazione della domanda on-line di partecipazione al concorso”;
-il sig. Grasso, concorrente prima escluso e poi riammesso alla prova orale, ha proposto ricorso incidentale in considerazione della circostanza che il ricorrente principale, ferma restando la pretesa a vedersi riconosciuti e valutati i titoli pretermessi, ha censurato anche la sua riammissione alla procedura;
Rilevato che:
-l’art. 3 dell’avviso pubblico aveva stabilito che la domanda di partecipazione avrebbe dovuto essere presentata esclusivamente in via telematica “utilizzando il form on-line disponibile nella sezione concorsi del sito Internet istituzionale..”; e l’art.9 prescriveva la compilazione on-line in particolare del form relativo ai titoli posseduti, a corredo della domanda di partecipazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, in conformità alle prescrizioni del bando ed entro il termine di scadenza previsto dallo stesso, espressamente sancendo che “non possono essere presi in considerazione i titoli che non siano stati dichiarati ed autocertificati dai candidati nella domanda on-line di partecipazione al concorso” e che “i dati relativi alla valutazione dei titoli saranno acquisiti con la formulazione on-line della domanda di partecipazione ;
Considerato che:
-dal combinato disposto delle riportate disposizioni della lex specialis emerge che tale “formulazione on-line della domanda di partecipazione”, cui allude l’art.9 ai fini dell’acquisizione dei dati per la valutabilità dei titoli, non possa che riferirsi alla compilazione della domanda stessa attraverso l’utilizzazione del “..form on-line disponibile nella sezione concorsi del sito Internet istituzionale..” prescritta dal richiamato art.3; sicchè non appare dirimente -ai fini che qui rilevano- l’ulteriore previsione dell’art. 3 stesso, secondo cui alla domanda di partecipazione on-line avrebbe dovuto “comunque” essere allegato il curriculum personale in formato elettronico;
-l’art. 9 non è stato oggetto di impugnazione da parte del sig. Ciraci;
Ritenuto pertanto che:
-l’omessa valutazione dei titoli vantati dal ricorrente principale sia conseguenza automatica della mancata dichiarazione degli stessi con le modalità indicate dal bando di concorso e che, pertanto, non avendo gravato le riportate clausole del bando, egli non possa oggi dolersi dell’operato della Commissione poichè meramente applicativo delle disposizioni del bando stesso;
-conseguentemente, il ricorrente principale non ha alcun interesse neanche a censurare l’asserita illegittimità della riammissione alle prove orali del contro interessato sig. Grasso;
-il ricorso principale va dunque dichiarato inammissibile per carenza di interesse e quello incidentale improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse; tuttavia con compensazione delle spese di giudizio, in considerazione della natura e della peculiarità della presente controversia nonchè della qualità delle parti;
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così dispone:
a) dichiara inammissibile per carenza di interesse il ricorso principale;
b) dichiara improcedibile il ricorso incidentale per sopravvenuto difetto di interesse;
c) compensa le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 29 maggio 2014 con l’intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario, Estensore
Paola Patatini, Referendario
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 03/09/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)