Istruzione pubblica – Scuola secondaria superiore – Scrutinio – Validità – Presupposti
Ai sensi dell’art. 5 del d. lgs. 16 aprile 1994, n. 297 lo scrutinio del consiglio di classe per la promozione dell’alunno è presieduto di diritto dal dirigente scolastico salvo sua delega ad uno dei docenti che ne sono membri e il relativo verbale deve essere necessariamente sottoscritto (non potendo ammettersi il cumulo di funzioni in uno stesso soggetto di Presidente e segretario del consiglio), con funzioni di segretario, ai fini della verifica della sua regolarità , da uno dei docenti membri del collegio , mentre il giudizio finale deve essere espresso all’unanimità da tutti i membri che compongono di diritto il consiglio attesa la natura di collegio perfetto dello stesso. Deve essere sospeso, pertanto, lo scrutinio di non ammissione alla classe successiva del ricorrente contenuto in un verbale privo di sottoscrizione in calce della docente investita delle funzioni di segretaria del consiglio anche in considerazione della circostanza che, in violazione di quanto previsto dal POF e dal regolamento di istituto, la famiglia non era stata adeguatamente informata circa il processo di apprendimento del figliolo e di conseguenza non aveva attivato i processi di monitoraggio e recupero che avrebbero potuto determinare un diverso esito dello scrutinio finale.
N. 00465/2014 REG.PROV.CAU.
N. 01030/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
()
Il Presidente ff
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 1030 del 2014, proposto da:
-OMISSIS-nella qualità di genitore esercente la potestà di -OMISSIS-, -OMISSIS-nella qualità di genitore esercente la potestà di -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall’avv. Giuseppe Pizzicoli, con domicilio eletto presso la segreteria del T.A.R. Bari in Bari, Piazza Massari, n. 6;
contro
Istituto Istruzione Superiore “Federico II” di Apricena, Ministero dell’Istruzione dell’Università ‘ e della Ricerca;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
1) del Verbale dello scrutinio finale n. -OMISSIS-dell’Istituto di Istruzione Superiore “Federico lI” di Apricena della Classe -OMISSIS- ” indirizzo scientifico, affisso all’albo dell’Istituto in data -OMISSIS-e sottoscritto dalla prof.ssa -OMISSIS-, Coordinatore di classe, verbalizzante e Presidente del Consiglio di classe del -OMISSIS-, nonchè da tutti i componenti del Consiglio di Classe, con la quale lo stesso Consiglio di Classe deliberava la non ammissione alla classe successiva dell’alunno -OMISSIS- “in base alla verifica di una preparazione fortemente deficitaria non recuperabile con lo studio e i corsi di recupero estivi” (Cfr. verbale scrutinio finale n. 5 All. 2);
2) di ogni altro atto o provvedimento presupposto, conseguente, collegato o comunque connesso, ancorchè non cognìto, con particolare riferimento al Verbale di scrutinio finale n. -OMISSIS-affisso all’albo dell’istituto Scolastico “Federico Il” di Apricena in data -OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la documentazione attestante la trasmissione del ricorso a mezzo posta e fax all’Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari;
Vista l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell’art. 56 cod. proc. amm.;
Visto l’art. 52 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, commi 1, 2 e 5;
Rilevato che con il primo motivo di ricorso i ricorrenti sollevano dubbi sulla presenza della professoressa -OMISSIS-alla riunione del Consiglio di classe del -OMISSIS- perchè manca la sottoscrizione della stessa in calce al verbale dello scrutinio;
Considerato che il Consiglio di classe, convocato per decidere la promozione o non promozione degli alunni alla classe successiva, è un collegio perfetto le cui delibere sono valide solo se assunte con la presenza di tutti i membri di diritto;
Considerato che, in specie, la riunione del Consiglio della classe -OMISSIS- si è svolta sotto la direzione del Presidente prof.ssa -OMISSIS- per delega del Dirigente scolastico, che ha steso il relativo verbale;
Rilevato che, ai sensi dell’art. 5 del d.lg. 297/94, le funzioni di segretario e presidente sono distinte, come si evince dal comma 4, secondo il quale il segretario ha funzioni proprie ed è nominato dal Dirigente scolastico fra i docenti membri del Consiglio di classe, e dal comma 8, secondo il quale il Dirigente scolastico è di diritto presidente del Consiglio, con facoltà di delega in capo ad uno dei docenti che ne sono membri;
Ritenuto che il cumulo delle due funzioni, presidente e segretario, in capo alla stessa persona, in specie la professoressa -OMISSIS-che ha sottoscritto il verbale in veste di segretario verbalizzante e di presidente delegato, contrasti con le citate disposizioni e con la funzione di controllo delle operazioni di scrutinio e della fedeltà della verbalizzazione esercitata dal Presidente;
Rilevato che, ad un primo sommario esame, risultano meritevoli di favorevole apprezzamento i dubbi sollevati dai ricorrenti circa la effettiva presenza della professoressa -OMISSIS-a tutte le operazioni di scrutinio, benchè il verbale ne attesti la presenza fin dall’inizio della riunione, in considerazione del fatto che la stessa, al contrario di tutti gli altri membri, non ha sottoscritto detto verbale, peraltro formato dalla stessa persona deputata a controllarne la regolarità , onde lo stesso non pare, allo stato, conforme al modello legale;
Considerato infine rilevante il quarto motivo, con il quale i ricorrenti lamentano di non aver ricevuto dalla Scuola – prima dei colloqui di maggio durante i quali non ebbero contezza del rischio della non promozione – la necessaria informazione sul processo di apprendimento e sulla valutazione del loro figlio prevista dal POF e dal Regolamento d’Istituto e che pertanto non hanno potuto predisporre adeguate misure di recupero che avrebbero potuto favorire un diverso risultato in sede di scrutinio finale;
Ritenuti, allo stato, sussistere i requisiti per la concessione in via provvisoria della chiesta misura cautelare della sospensione del provvedimento di non ammissione dello studente -OMISSIS-alla classe seconda del Liceo scientifico di Apricena, anche in considerazione del fatto che il nuovo anno scolastico prende avvio il prossimo -OMISSIS-ettembre 2014 ai sensi dell’art. 74 del d.lg. 297/94 ed eventuali decisioni, riguardanti lo studente -OMISSIS-, devono necessariamente precedere l’inizio delle attività didattiche,
P.Q.M.
In accoglimento dell’istanza cautelare, sospende il provvedimento di non ammissione dello studente -OMISSIS-alla classe successiva, adottato nella seduta del -OMISSIS- del Consiglio della classe -OMISSIS- dell’Istituto di Istruzione Superiore “Federico Il” di Apricena – indirizzo scientifico.
Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 3 settembre 2014.
Il presente decreto sarà eseguito dall’Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, commi 1, 2 e 5 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, manda alla Segreteria di procedere, in caso di diffusione del provvedimento, all’annotazione di cui ai commi 1, 2 e 5 della medesima disposizione.
Così deciso in Bari il giorno 13 agosto 2014
Il presente decreto sarà eseguito dall’Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, commi 1, 2 e 5 d.lg. 30 giugno 2003 n. 196, manda alla Segreteria di procedere, in caso di diffusione del provvedimento, all’annotazione di cui ai commi 1, 2 e 5 della medesima disposizione.
Così deciso in Bari il giorno 13 agosto 2014.
Il Presidente ff | |
Maria Colagrande |
DEPOSITATO IN SEGRETERIA
Il 14/08/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)