Pubblica sicurezza – Autorizzazione amministrativa – Somministrazione – Sospensione – Ragioni di ordine pubblico – Ampia discrezionalità  – Sussiste – Conseguenze 

Ai sensi dell’art. 100 TULPS il Questore ha un ampio potere discrezionale nell’emanare un provvedimento di natura cautelare a finalità  dissuasiva  della frequentazione malavitosa consistente nella sospensione della licenza di esercizio di un locale dove  siano avvenuti gravi tumulti e disordini e l’attività  in esso svolta costituisca pericolo per l’ordine e l’incolumità  pubblici.

N. 00443/2014 REG.PROV.CAU.
N. 00873/2014 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
()
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 873 del 2014, proposto da:

B S.r.l., rappresentato e difeso dagli avv. Matteo A. Cassa, Giuseppe Bocola, con domicilio eletto presso Francesco Amodio in Bari, via G.Bozzi, 9;

contro
Ministero dell’Interno, Questura di Foggia, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distr.le Stato Di Bari, domiciliata in Bari, via Melo, 97; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
del provvedimento emesso dalla Questura di Foggia, il 6 giugno 2014, Cat. 23/14, PASI – conosciuto in data 2 luglio 2014, a seguito di notifica effettuata dal Comando Stazione dei Carabinieri di Monte Sant’Angelo -, con cui si ordinava la sospensione della licenza amministrativa per la somministrazione e la conseguente chiusura dell’esercizio denominato “B G” – sito in M. al Corso Vittorio Emanuele nn. 33 e 35, per un periodo di venti giorni e di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Interno e di Questura di Foggia;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 luglio 2014 la dott.ssa Viviana Lenzi e uditi per le parti i difensori Giuseppe Boccola e Isabella Piracci;
 

considerato che:
– l’art. 100 TULPS dispone che: “il Questore può sospendere la licenza di un esercizio nel quale siano avvenuti tumulti o gravi disordini, o che sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose o che, comunque, costituisca un pericolo per l’ordine pubblico, per la moralità  pubblica e il buon costume o per la sicurezza dei cittadini”;
– il provvedimento di sospensione “ha prevalente natura cautelare, con finalità  di prevenzione rispetto ai pericoli che possono minacciare l’ordine e la sicurezza pubblica, poichè prescinde dall’accertamento della colpa del titolare del pubblico esercizio, essendo prevalente la finalità  dissuasiva della frequentazione malativosa indotta dal periodo di chiusura obbligatoria dell’esercizio stesso” (Consiglio Stato , sez. VI, 7 febbraio 2007, n. 505 cfr., tra le altre, TAR Calabria, Reggio Calabria, Sez. I, 23 marzo 2011, n. 203; TAR Campania, Napoli, Sez. III, 8 giugno 2010, n. 13047; TAR Toscana, Firenze, Sez. I, 16 maggio 2006, n. 2325);
– “l’autorità  amministrativa titolare del potere di provvedere, ossia il Questore, gode di una discrezionalità  oggettivamente ampia nel valutare i fatti di potenziale pericolo per la sicurezza dei cittadini e l’ordine pubblico, con la conseguenza che l’apprezzamento di merito che conduce all’adozione della misura in esame sfugge al sindacato di legittimità  del giudice amministrativo, salvi i casi di macroscopica irrazionalità  o disomogeneità ; In ragione di quanto già  detto, sotto il profilo motivazionale diviene sufficiente la mera rappresentazione della sussistenza dei presupposti che, a giudizio dell’organo preposto alla tutela dell’ordine pubblico, configurino la situazione di pericolo da prevenire ed evitare (cfr., tra le altre, TAR Lombardia, Milano, Sez. III, 5 febbraio 2010, n. 278)”, così T.A.R. Lazio Roma Sez. I ter, Sent., 17-06-2011, n. 5399;
ritenuto che nel caso in esame, per tutto quanto innanzi esposto, difetti la “verosimiglianza del diritto fatto valere”, essendo il provvedimento motivato con riferimento a plurimi accertamenti eseguiti dalla forze dell’ordine e alla dimostrata inefficacia dei precedenti provvedimenti di sospensione;
rilevato, altresì che la misura in argomento, avente – come già  osservato – natura cautelare, è di per sè assistita da ragioni di urgenza atte ad esonerare l’Amministrazione dalla comunicazione all’interessato dell’avvio del procedimento (cfr., tra le altre, C.d.S., Sez. VI, 19 agosto 2009, n. 4986; TAR Campania, Napoli, Sez. V, 19 marzo 2010, n. 1523; TAR Toscana, Firenze, Sez. I, 16,aggio 2006, n. 2325, già  cit.);
ritenuta la sussistenza di giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di fase;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Unica)
Respinge la domanda cautelare.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 30 luglio 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Antonio Pasca, Presidente
Francesco Cocomile, Primo Referendario
Viviana Lenzi, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 31/07/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)