Contratti pubblici – Gara – Scelta del contraente – Requisiti speciali – Avvalimento – Capacità  finanziaria – Contenuto generico del contratto – Irrilevanza – Ragioni

Nell’ambito di una gara per l’affidamento di un contratto pubblico, ove l’avvalimento  riguardi i requisiti di capacità  economico finanziaria, il relativo contratto tra le imprese dovrà  indicare  che l’ausiliaria metterà  a disposizione della concorrente le proprie risorse economiche, nel loro  complesso, per la fase esecutiva, senza che si possano pretendere ulteriori specificazioni non coerenti con la natura del requisito prestato.

N. 00438/2014 REG.PROV.CAU.
N. 00898/2014 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
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ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 898 del 2014, proposto da Paolo Scoppio e Figlio Autolinee s.r.l., in proprio e quale capogruppo mandataria del costituendo RTI con STP Bari s.p.a. e Autolinee Marino Michele s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Michaela De Stasio e Marina M. Genco, con domicilio eletto in Bari, via Pizzoli, 8;

contro
Azienda Sanitaria Locale Bari, rappresentata e difesa dall’avv. Giovanna Corrente, con domicilio eletto in Bari, via M. Celentano, 27;

nei confronti di
Donato Trasporti s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Sante Nardelli e Giovanni Vittorio Nardelli, con domicilio eletto in Bari, via Melo da Bari, 166;

per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
– della deliberazione n. 932 del 26.05.2014, con cui la ASL Bari ha disposto l’aggiudicazione definitiva della procedura di gara “per l’affidamento del servizio di trasporto assistito utenti diversamente abili presso i centri riabilitativi della Provincia di Bari” in favore della Donato Trasporti s.r.l. per il lotto n. 4;
– della nota ASL Bari prot. n. 102635/5 del 10.6.2014, con cui la ASL Bari ha comunicato l’aggiudicazione definitiva per il lotto n. 4 della procedura di gara innanzi descritta in favore della Donato Trasporti s.r.l.;
– nonchè di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, ivi inclusi i verbali di gara, nonchè gli atti del sub-procedimento di verifica dei requisiti e di verifica dell’anomalia dell’offerta, ivi comprese la nota del RUP prot. n. 224335/5 del 21.10.2013, con la quale si è affidata alla Commissione giudicatrice la valutazione dell’anomalia dell’offerta e la nota del 12.11.2013, con la quale la Commissione avrebbe trasmesso il verbale delle analisi compiute, nonchè il predetto verbale, provvedimenti questi richiamati nella deliberazione n. 932/2014 e non altrimenti conosciuti;
nonchè per la dichiarazione di inefficacia del contratto nelle more eventualmente stipulato;
e per la condanna dell’Amministrazione intimata al risarcimento del danno in favore delle società  ricorrenti, anzitutto mediante reintegrazione in forma specifica con esplicita richiesta di subentro ex art. 122 cod. proc. amm. e, in subordine, per equivalente, con ristoro dei danni patiti e patendi conseguenti alla illegittimità  dei provvedimenti gravati, anche per perdita di chance e spese di partecipazione alla gara;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Azienda Sanitaria Locale Bari e di Donato Trasporti s.r.l.;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore il dott. Francesco Cocomile e uditi nella camera di consiglio del giorno 30 luglio 2014 per le parti i difensori avv.ti Michaela De Stasio, Marina Genco, Giovanna Corrente e Giovanni Vittorio Nardelli;
 

Ritenuto che secondo il condivisibile orientamento espresso da Cons. Stato, Sez. III, 6 febbraio 2014 n. 584 l’avvalimento del requisito finanziario non impone altro obbligo negoziale che l’impegno dell’impresa ausiliaria di rispondere, nei limiti che il requisito stesso ha nel contesto della gara, con le proprie complessive risorse economiche quando, in sede esecutiva, la necessità  sottesa al requisito si renda attuale, senza necessità  che il contratto contenga ulteriori specificazioni; che, conseguentemente, il contratto di avvalimento con la ditta ausiliaria Autolinee Grassani e Garofalo s.r.l. relativo al requisito finanziario appare conforme all’interpretazione seguita dal Consiglio di Stato;
Considerato che ai sensi dell’art. 17 dello statuto della società  ausiliaria il presidente del consiglio di amministrazione ha un potere di rappresentanza legale della società  a prescindere da qualsiasi autorizzazione; che, pertanto, l’eventuale estraneità  dell’atto compiuto dal presidente rispetto all’oggetto sociale ha rilevanza unicamente nei rapporti interni alla società , non già  nei rapporti esterni;
Ritenuto che, per quanto riguarda la censura relativa alla valutazione dell’offerta tecnica, il giudizio positivo di affidabilità  dell’offerta della controinteressata Donato Trasporti s.r.l., avendo natura tecnico – discrezionale, sfugge al sindacato giurisdizionale se non in presenza di vizi macroscopici non ricorrenti nel caso di specie;
Considerato, infine, che il RUP per stessa previsione contenuta a pag. 14 del disciplinare (non oggetto di impugnativa da parte della società  Paolo Scoppio e Figlio Autolinee s.r.l.) ha la possibilità  di rimettere il giudizio sulle giustificazioni prodotte in sede di verifica di anomalia delle offerte alla Commissione, circostanza verificatasi nella fattispecie per cui è causa; che, peraltro, l’art. 121, comma 10 d.p.r. n. 207/2010, disposizione invocata da parte ricorrente, è relativo agli appalti di lavori, non già  agli appalti di servizi (ipotesi ricorrente nel caso di specie);
Ritenuta, in conclusione, l’insussistenza del presupposto cautelare del fumus boni iuris;
Ritenuta, altresì, l’insussistenza del presupposto cautelare del periculum in mora, tenuto conto della durata quadriennale dell’appalto de quo;
Ritenuto che, in considerazione della natura e della peculiarità  della presente controversia, sussistono gravi ed eccezionali ragioni di equità  per compensare le spese della presente fase cautelare;
P.Q.M.
respinge l’istanza cautelare.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 30 luglio 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Antonio Pasca, Presidente
Francesco Cocomile, Primo Referendario, Estensore
Viviana Lenzi, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 31/07/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)