Processo Amministrativo – Giudizio impugnatorio – Illegittimità in via derivata – Questione di legittimità costituzionale – Approfondimento istruttorio – Fattispecie
Qualora le censure mosse avverso atti amministrativi attengano a profili di illegittimità derivata – avendo i provvedimenti gravati, quali unici presupposti, leggi avverso cui è stata sollevata questione di legittimità costituzionale – deve essere attuato un supplemento di istruttoria mediante acquisizione di relazione sull’iter seguito per l’approvazione della legge stessa. (Nel caso di specie, è stata rilevata la necessità di acquisire la relazione sull’iter approvativo della L. 148/2011 di conversione del D.L. 138/2011, al fine di delibare sulle censure di illegittimità in via derivata sollevate avverso il decreto del Presidente del Tribunale di Bari in materia di soppressione delle Sezioni distaccate).
N. 00897/2014 REG.PROV.COLL.
N. 01161/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1161 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Comune di Acquaviva delle Fonti, in persona del Sindaco p.t., l’Associazione Avvocati e Praticanti del Tribunale di Acquaviva delle Fonti, in persona del legale rappresente p.t., rappresentati e difesi dall’avv. Luigi Paccione, con domicilio eletto presso Luigi Paccione in Bari, via Q.Sella, 120;
contro
Ministero della Giustizia, Tribunale di Bari, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distr.le Stato di Bari, domiciliata in Bari, via Melo, 97;
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Consiglio Superiore della Magistratura, Corte D’Appello di Bari Consiglio Giudiziario;
per l’annullamento
– del Decreto del Presidente del Tribunale di Bari del 26 Agosto 2013 in materia di soppressione delle Sezioni distaccate del medesimo Tribunale, limitatamente all’interesse dei ricorrenti;
– del sottostante Decreto del Ministro della Giustizia del 08.08.2013, sempre limitatamente all’interesse dei ricorrenti;
– di ogni atto connesso, ancorchè ignoto, in quanto lesivo;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli artt. 65, 66 e 67 cod. proc. amm.;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia e di Tribunale di Bari;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 29 maggio 2014 la dott.ssa Giacinta Serlenga e uditi per le parti i difensori avv. Luigi Paccione, per il Comune ricorrente;
Considerato che gli atti quivi gravati col ricorso principale e con motivi aggiunti sono stati adottati in esecuzione del D. Lgs n. 155, del 7.09.2012, attuativo dell’art. 1, commi 2, 3, 4, e 5 della L. n.148, del 16.9.2011, contenente la conversione in legge del D.L. n.138, del 13.08.2011 nonchè la delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari;
Rilevato che le censure mosse avverso gli atti impugnati non attengono a vizi propri degli stessi, bensì a profili di illegittimità in via derivata, avendo gli atti quale unici presupposti la legge delega e il decreto legislativo sopra indicati, avverso i quali sono state sollevate questioni di legittimità costituzionale;
Ravvisata la necessità ai fini del decidere di disporre un approfondimento di istruttoria;
Ritenuto pertanto imprescindibile richiedere al Segretario Generale del Senato della Repubblica e al Segretario Generale della Camera dei Deputati una breve relazione sull’iter seguito per l’approvazione della legge n. 148 del 16.09.2011, con particolare riferimento all’art. 1, commi 2, 3, 4 e 5 del testo, corredata dal resoconto stenografico e copia dei verbali delle sedute tenutesi presso le competenti Commissioni, da fornire entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione in via amministrativa, o notificazione se antecedente, della presente decisione;
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Bari, Sezione Seconda, riservata ogni decisione su rito, merito e spese, ordina al Segretario Generale del Senato della Repubblica e al Segretario Generale della Camera dei Deputati, ciascuno per la parte di sua competenza, di depositare, in triplice copia, presso la Segreteria di questo Tribunale Amministrativo una relazione sull’iter di approvazione della L. n. 148/12, con particolare riferimento all’art.1, corredata da resoconto stenografico e dai verbali delle sedute presso le competenti Commissioni, entro 60 (sessanta) giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza.
Fissa per il prosieguo l’Udienza Pubblica del 4.12.2014.
Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 29 maggio 2014 con l’intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario, Estensore
Paola Patatini, Referendario
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 15/07/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)