1. Edilizia ed urbanistica – Attività  edilizia privata – Ius aedificandi – Potere conformativo della P.A. – Obbligo di provvedere


2. Processo amministrativo – Giudizio di ottemperanza – Diffida all’amministrazione – Esecuzione del giudicato – Oneri della P.A. – Fattispecie


3. Processo amministrativo – Giudizio di ottemperanza – Giudicato – Inottemperanza – Sviamento – Configurabilità  – Fattispecie

1. Sebbene lo ius aedificandi, quale facoltà  compresa nel diritto di proprietà  dei suoli, rappresenti un interesse sottoposto a conformazione da parte della legge e della pubblica amministrazione, in funzione dei molteplici interessi (diversi da quelli del proprietario del suolo) coinvolti dall’edificazione privata, l’esercizio del potere da parte della p.A. deve rispettare tempi certi oltre che i principi del giusto procedimento.


2. In sede di esecuzione del giudicato, l’Amministrazione ha l’onere di provvedere sull’istanza e, in caso negativo, di esternare esaurientemente tutte le motivazioni che, sino a quel momento, risultino ostative alla pretesa del richiedente, ivi comprese quelle che derivano dall’esercizio di poteri di altra natura o aventi altre finalità . (Nel caso di specie, è stata ritenuta l’inottemperanza del Comune al giudicato amministrativo che imponeva alla p.A. di riesaminare l’istanza del permesso di costruire e concludere il relativo procedimento).


3. Si configura inottemperanza del giudicato allorquando il potere dell’Amministrazione, tenuta a conformarsi, risulti azionato con indici di sviamento poichè, per tempi e modalità , si palesa esercitato al solo fine di neutralizzare l’obbligo nascente dal “dictum” giurisdizionale, senza risultare in concreto satisfattivo del dovere di provvedere (Nel caso di specie, è stato ritenuto esistente intento dilatorio da parte del Comune che, nel dare esecuzione al giudicato, ha dapprima reso un parere e successivamente, richiesto nuova documentazione, introducendo un aggravio procedimentale non manifestato in precedenza).

N. 00950/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00667/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 667 del 2013, proposto da: 
Centrale Immobiliare s.r.l., già  Centrale Immobiliare di Ravanne Daniela & C. S.a.s., rappresentata e difesa dagli avv. Marco Sabino Loiodice, Aldo Loiodice, con domicilio eletto presso Aldo Loiodice in Bari, via Nicolai, n. 29; 

contro
Comune di Bari, rappresentato e difeso dall’avv. Augusto Farnelli, con domicilio eletto presso Augusto Farnelli in Bari, c/o Avvocatura Comunale via Principe Amedeo n. 26; 

per l’ottemperanza
della sentenza Tar Puglia – Bari – III sez. n. 548/09 del 12 marzo 2009: riesame istanza relativa a permesso di costruire.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Bari;
Viste le memorie difensive;
Visto l ‘art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 luglio 2014 la dott.ssa Cesira Casalanguida e uditi per le parti i difensori Michelangelo Pinto e Augusto Farnelli;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato, la società  ricorrente chiede l’ottemperanza della sentenza del TAR Puglia, Sez III n. 548/2009 del 12 marzo 2009, confermata dal Consiglio di Stato, Sez. IV, sent. n. 1139/2013 del 25 febbraio 2013, che ha annullato il permesso di costruire relativo alla pratica edilizia P.D.C. 47/2006, nonchè dell’atto presupposto del Responsabile del procedimento in data 21.06.2006 prot. n. 175122.
La sentenza del Consiglio di Stato, nel confermare la sentenza di accoglimento del Tar Puglia, ha statuito espressamente che “tale accoglimento comporta l’obbligo del Comune di riesaminare l’istanza di permesso di costruire e di ripronunciarsi su di essa tenendo conto dei principi di diritto qui pronunciati, alla cui stregua il diniego già  adottato si appalesa illegittimo”.
La ricorrente lamenta l’inadempimento del Comune, per non essersi conformato agli obblighi discendenti dal giudicato.
Il Comune di Bari si è costituito in giudizio chiedendo la reiezione del ricorso ovvero la dichiarazione di improcedibilità , sostenendo di essersi attivato in esecuzione delle pronunce giurisdizionali e di aver comunicato alla ricorrente con nota prot. n. 1123750 del 24.05.2013 il parere del Coordinamento Tecnico -interno nella seduta del 15 maggio 2013.
Alla richiesta di chiarimenti del 15.10.2013 circa gli adempimenti progettuali inviata dalla ricorrente, il Comune ha dato riscontro con nota del 04.11.2013 in cui ha subordinato il rilascio del permesso di costruire ad una “cessione gratuita delle aree a parcheggio pubblico e verde di quartiere”.
Ad una nota di contestazione di siffatta richiesta, inviata dalla Centrale Immobiliare srl in data 22.12.2013, il Comune non ha dato riscontro, imponendo la presentazione dei motivi aggiunti per contestare l’elusione e la violazione del giudicato per l’illegittimità  della richiesta.
Il ricorso per motivi aggiunti è stato depositato in data 06 febbraio 2014, per constare che il Comune di Bari possa aver manifestato la volontà  di ottemperare attraverso l’invio del parere favorevole del Coordinamento tecnico interno.
Il Comune con atto depositato l’11 marzo 2014 ha insistito nel contestare la propria presunta inerzia, censurando piuttosto il mancato inoltro da parte della ricorrente della documentazione richiesta con nota del 04.11.2013, necessaria sotto il profilo tecnico per la conclusione del procedimento. A sostegno del proprio operato ha integralmente richiamato il contenuto della nota di chiarimenti, versata in atti, prot. 184 del 21.01.2014, in riscontro alla richiesta del 22.12.2013 della società  ricorrente.
Nella nota si chiarisce che la cessione gratuita delle aree a verde e parcheggio, contestata con i motivi aggiunti, sarebbe da inserirsi in uno schema di convenzione, prospettato solo come possibile ipotesi. La società  proprietaria, secondo l’amministrazione, qualora dissentisse dalla prospettata ipotesi, manterrebbe la proprietà  delle aree, con l’onere di assicurare la gestione in proprio e l’uso pubblico di dette aree per il verde ed il parcheggio di quartiere.
Le richieste contenute nella nota del 04.11.2013, dopo i chiarimenti relativi al punto 4 della medesima, sarebbero, pertanto, necessari per concludere il procedimento relativo al rilascio del permesso di costruire e non potrebbero essere interpretati se non nel senso di volontà  di dare esecuzione alle sentenze sopra richiamate.
Dopo un rinvio richiesto concordemente dalle parti all’udienza camerale del 16 aprile 2014, nella successiva udienza del 16 luglio 2014, sentita la difesa delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento. Le note inviate dal Comune non sono idonee a far ritenere esistente una effettiva volontà  di adempimento e di conclusione del procedimento. L’invio del parere favorevole del Coordinamento Tecnico Interno del 24.05.2013 avrebbe da subito dovuto essere accompagnato dalla richiesta di eventuale integrazione documentale, essendo il medesimo parere condizionato al perfezionamento progettuale e prevedendo la richiesta di rideterminazione del volume complessivo e della superficie a parcheggio e la verifica delle distanze dal ciglio stradale.
Il Comune, invece, in prima battuta, si è limitato al mero invio del parere, costringendo la ricorrente a richiedere chiarimenti, con un atteggiamento che lascia evidenziare un intento dilatorio dei tempi per la conclusione del procedimento.
Inoltre, nel riscontro alla richiesta di chiarimenti del 04.11.2013 l’amministrazione ha subordinato il rilascio del permesso di costruire all’invio di uno schema di convenzione che includa, tra l’altro, la “cessione gratuita delle aree a parcheggio pubblico e verde di quartiere”, introducendo un nuovo aggravio procedimentale, non manifestato in precedenza e successivamente ritrattato nella nota di chiarimenti del 22.01.2014.
Il Collegio sulla questione aderisce all’orientamento secondo cui “lo jus aedificandi, quale facoltà  compresa nel diritto di proprietà  dei suoli rappresenta un interesse sottoposto a conformazione da parte della legge e della Pubblica amministrazione, in funzione dei molteplici interessi – pubblici e privati – diversi da quelli del proprietario del suolo, che sono coinvolti dall’edificazione privata, e che tale conformazione discende non solo dalla normativa di carattere urbanistico-edilizio, ma anche da altre normative settoriali” (Tar Campania, sez. II, sent. n. 450 del 22.01.2014). Tuttavia, l’operato del Comune impone di ricordare che l’esercizio del potere deve rispettare tempi certi, oltre ai principi del giusto procedimento. A carico dell’amministrazione, è configurabile, non solo il dovere di provvedere sull’istanza, ma anche, in caso negativo, di esternare esaurientemente tutte le motivazioni che, sino a quel momento, risultino, eventualmente, ostative alla pretesa del richiedente, ivi comprese quelle che derivano dall’esercizio di poteri di altra natura o aventi altre finalità . (Così Cons di Stato, Sez. IV, sent. n. 2905 del 16 aprile 2013).
In tal senso si ritiene configurata l’inottemperanza del giudicato in quanto il potere risulta azionato con indici di sviamento, poichè, per tempi e modalità  (sopra evidenziati), si palesa esercitato al solo fine di neutralizzare l’obbligo nascente dal “dictum” giurisdizionale, ma in concreto non risulta satisfattivo del dovere di provvedere in esecuzione del giudicato che, come sopra richiamato, impone al Comune di riesaminare l’istanza del permesso di costruire e concludere il relativo procedimento.
Pertanto, il ricorso va accolto e va, conseguentemente, dichiarato l’obbligo del Comune di Bari di adottare, nel termine di giorni novanta dalla comunicazione in via amministrativa, o notificazione, della presente pronuncia, i provvedimenti esecutivi necessari ad ottemperare alla sentenza Tar Puglia Bari, Sez. III, n. 548 del 12.03.2009, confermata dal Consiglio di Stato, Sez. IV, con decisione n. 1139/2013 del 25.02.2013.
In caso di inottemperanza, previa semplice istanza della parte ricorrente, il Tribunale provvederà  alla nomina di un Commissario ad acta.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, ordina al Comune di Bari di adottare i provvedimenti necessari per dare esecuzione alla sentenza Tar Puglia Bari, Sez. III, n. 548 del 12.03.2009, entro il termine di giorni 90 (novanta) dalla notificazione o comunicazione della presente decisione, secondo quanto precisato in parte motiva, con l’avvertenza che, in assenza, vi provvederà  un commissario ad acta.
Condanna il Comune di Bari al pagamento delle spese di giudizio in favore della ricorrente nella misura di € 2.000,00 (euro duemila/00) oltre IVA, CPA e spese generali.
Contributo unificato rifuso ex art. 13 c 6-bis.1 D.P.R. 30.5.2002 n. 115.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 16 luglio 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sergio Conti, Presidente
Desirèe Zonno, Primo Referendario
Cesira Casalanguida, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 18/07/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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