Processo amministrativo – Giudizio impugnatorio – Ricorso – Legittimazione e Interesse – CNF – Difetto di legittimazione attiva – Inammissibilità  del ricorso –  Fattispecie

àˆ privo di legittimazione attiva il Consiglio nazionale forense nell’impugnazione di un provvedimento (nella specie il decreto del Presidente del tribunale di Foggia di riorganizzazione degli uffici in vista della soppressione della sede distaccata di Lucera) incidente sulla situazione giuridica sostanziale degli avvocati iscritti nel circondario, la cui tutela è prerogativa, istituzionale, quindi, dell’ordine circondariale – anche per quanto prevedono gli articoli 25, comma 1 e 35 comma 1 della l. 31 dicembre 2012, n. 247 – in quanto il provvedimento avente ad oggetto l’organizzazione di un  Tribunale e delle sue sedi distaccate ha un ambito di efficacia locale, e non nazionale.

N. 00891/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00112/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 112 del 2013, proposto da: 
Consiglio Nazionale Forense, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Mario Bertolissi, Giuseppe Colavitti, Giovanni D’Innella e Giuseppe Abbamonte, con domicilio eletto presso l’avv. Giovanni D’Innella in Bari, via N. Putignani, 136; 

contro
Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, Tribunale di Lucera, in persona del Presidente pro tempore, entrambi rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, presso la quale sono legalmente domiciliati in Bari, via Melo, 97; 

nei confronti di
Raul Donato Pellegrini; Giulio Gentile; 

per l’annullamento
previa sospensione
del provvedimento dl Presidente di Lucera n. 114 del 16 ottobre 2012 e di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia e del Tribunale di Lucera;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’Udienza Pubblica del giorno 29 maggio 2014 la dott.ssa Paola Patatini;
Uditi per la parte ricorrente il difensore avv. Giovanni D’Innella;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
Col presente gravame, il Consiglio Nazionale Forense ha impugnato il decreto del Presidente del Tribunale di Lucera che, in vista dell’accorpamento del Tribunale stesso in quello di Foggia – come disposto dal D. Lgs. n. 155/2012 recante la soppressione di alcuni tribunali ordinari, sezioni distaccate e procure – ha dettato disposizioni organizzative per l’accettazione delle iscrizioni a ruolo delle controversie dinanzi allo stesso e alle sue due sezioni distaccate.
Avverso l’atto impugnato, il ricorrente deduce molteplici vizi di illegittimità  derivata, con riferimento a profili di illegittimità  costituzionale della L n. 148/11 e del D. Lgs. n.155/2012 – provvedimenti legislativi che hanno disegnato la riorganizzazione degli uffici giudiziari – nonchè vizi propri dell’atto, attinenti all’eccesso di potere e alla violazione di legge.
Ritualmente costituitesi le Amministrazioni intimate, queste hanno chiesto il rigetto dell’istanza cautelare e, nel merito, del ricorso, eccependo in via preliminare l’inammissibilità  dello stesso per difetto di legittimazione attiva del ricorrente.
Alla Camera di Consiglio del 14.02.2013, su richiesta concorde delle parti, è stata disposta la cancellazione del ricorso dal ruolo delle istanze cautelari.
In vista della trattazione del merito, le parti hanno depositato memorie, insistendo nelle proprie argomentazioni.
All’Udienza Pubblica del 29.05.2014, fissata a seguito di rinvio disposto alla precedente udienza del l’11.07.2013, la causa è stata trattenuta per la decisione.
Il ricorso è inammissibile.
Invero, come eccepito dalle Amministrazioni intimate, il Consiglio Nazionale Forense è carente del presupposto processuale della legittimazione ad agire nel presente ricorso.
La legittimazione processuale, insieme all’interesse a ricorrere, rappresenta infatti condizione imprescindibile di ammissibilità  dell’azione, consistendo nell’astratta titolarità  della situazione giuridica sostanziale lesa dal provvedimento amministrativo.
Nel caso di specie, il provvedimento impugnato, avente ad oggetto l’organizzazione del Tribunale di Lucera e le sue sedi distaccate – del quale il Collegio non disconosce comunque l’attualità  della lesione – ha tuttavia un ambito di efficacia locale, e non già  nazionale, come contrariamente sostenuto dal ricorrente.
Pertanto, poichè l’art.25, comma 1, della L. n. 247/2012, assegna in via esclusiva all’ordine circondariale forense, istituito presso ciascun tribunale, la rappresentanza istituzionale dell’avvocatura a livello locale, mentre il successivo art. 35, comma 1, lett. a), attribuisce al Consiglio Nazionale Forense quella a livello nazionale, va riconosciuto il difetto di legittimazione attiva in capo a quest’ultimo, trattandosi nella specie di un provvedimento incidente sulla situazione giuridica sostanziale degli avvocati iscritti nel circondario, la cui tutela è, come visto, prerogativa istituzionale dell’ordine circondariale (Corte. Cost. 237/2013).
A ciò si aggiunga che non è condivisibile quanto asserito dal CNF in ordine all’assenza, nel caso de quo, di un conflitto di interessi tra i professionisti interessati: basti rilevare che i contro interessati cui il ricorso è stato notificato sono appunto due avvocati appartenenti all’ordine forense. Da qui deriva la mancanza di omogeneità  dell’interesse di cui sarebbe portatrice il CNF col presente gravame.
Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.
Attesa la particolarità  della questione, le spese possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Bari, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella Camera di Consiglio del giorno 29 maggio 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Antonio Pasca, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario
Paola Patatini, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 15/07/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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