Ambiente ed ecologia – Servizio raccolta e trasporto rifiuti – Istanza cautelare ex art. 56 c.p.a. – Presupposti estrema gravità e urgenza – Fattispecie
à‰ accoglibile l’istanza di misure cautelari monocratiche della determinazione del competente dirigente provinciale, poichè ricorrono i presupposti di estrema gravità e urgenza necessari ex art. 56 c.p.a., dal momento che risulta ampiamente superata la soglia limite prevista per lo smaltimento dei rifiuti, da cui è conseguito l’arresto dell’attività nelle more della deliberazione dell’istanza stessa.
N. 00386/2014 REG.PROV.CAU.
N. 00859/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
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Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 859 del 2014, proposto da:
Palmisano S.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Giampaolo Sechi, con domicilio eletto presso il suo studio del suo difensore in Bari, alla via Camillo Rosalba, n. 47/Z;
contro
Provincia di Bari e Regione Puglia;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
– della determinazione n. 3602 del 11.05.2014 del dirigente pro-tempore del Servizio Ambiente, Protezione Civile e Polizia Provinciale della Provincia di Bari, e della relativa nota di trasmissione PG 0070982 del 12.05.2014 della predetta determina, notificata alla ricorrente in data 15.05.14, nella parte in cui ha stabilito di rinnovare “l’iscrizione n. 464 nel registro provinciale per la quantità complessiva di 3.000 tonnellate annue e comunque non oltre dieci tonnellate al giorno¦”, nonchè nella parte in cui prevede che “l’impresa entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione, pena la sospensione dell’attività , dovrà presentare¦. polizza fideiussoria bancaria o assicurativa rilasciata ai sensi del R.R. 18/07¦”;
– della nota istruttoria prot. N. 37794 del 07.03.14 del dirigente pro-tempore del Servizio Ambiente, Protezione Civile e Polizia Provinciale della Provincia di Bari;
– del Regolamento Regionale n. 18 del 16.07.07 adottata dalla Regione Puglia in materia di garanzie finanziarie per gli impianti di recupero e di smaltimento di rifiuti;
– di ogni altro atto collegato, connesso o consequenziale ancorchè non conosciuto dalla ricorrente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dalla ricorrente, ai sensi dell’art. 56 cod. proc. amm.;
Considerato che ricorrono i presupposti di estrema gravità e urgenza necessari per l’accoglimento dell’istanza cautelare monocratica presidenziale, in relazione all’imminente superamento della soglia limite e al conseguente arresto dell’attività nella mora della delibazione dell’istanza nella naturale sede collegiale.
P.Q.M.
ACCOGLIE l’istanza di misure cautelari monocratiche.
Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 30 luglio 2014.
Il presente decreto sarà eseguito dall’Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari il giorno 8 luglio 2014.
Il Presidente | |
Antonio Pasca |
DEPOSITATO IN SEGRETERIA
Il 08/07/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)