Pubblica sicurezza – Extracomunitari – Emersione lavoro irregolare – Presupposti –  Sussistenza rapporto di lavoro – Dichiarazione contraria del datore di lavoro – Effetti 

Non appare assistito dal prescritto fumus boni iuris, ai fini della concessione della tutela cautelare, il ricorso proposto avverso il rigetto della domanda di emersione del lavoro irregolare ove la sussistenza del rapporto di lavoro sia stata esclusa sulla scorta di espressa e univoca dichiarazione in tal senso del datore di lavoro: ai sensi della normativa vigente, condizione imprescindibile di ammissibilità  alla procedura di emersione è, infatti, l’effettiva instaurazione del rapporto di lavoro.

N. 00414/2014 REG.PROV.CAU.
N. 00807/2014 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 807 del 2014, proposto da:

Kashmir Lal, rappresentato e difeso dall’avv. Luana Scialpi, con domicilio eletto presso Luana Scialpi in Bari, Via Quintino Sella, n. 21;

contro
U.T.G. – Prefettura di Bari, in persona del Prefetto pro tempore; Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distr.le dello Stato di Bari, domiciliata in Bari, Via Melo, n. 97; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
del provvedimento della Prefettura di Bari – Sportello Unico per l’Immigrazione, Prot. n. P-BA/L/N/2012/101740, emesso in data 20.03.2014 e notificato il successivo 11.04.2014, a mezzo raccomandata a.r. n. 14280894936-9;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’ U.T.G. – Prefettura di Bari e del Ministero dell’Interno;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 10 luglio 2014 la dott.ssa Flavia Risso e uditi per le parti i difensori avv. Luana Scialpi e avv. dello Stato Walter Campanile;
 

Rilevato che, ad un sommario esame proprio della fase cautelare, il ricorso non appare assistito dal prescritto fumus boni iuris atteso che ai sensi della normativa vigente condizione imprescindibile di ammissibilità  per la procedura di emersione del lavoro irregolare è l’effettiva esistenza del rapporto di lavoro medesimo e che, nel caso di specie, il datore di lavoro ha affermato, con dichiarazione rilasciata per iscritto in data 31.10.2013, “di non aver mai avuto in casa mia il Sig. Lal Kasmir al lavoro”;
ritenuto, infine, di poter compensare le spese della presente fase cautelare;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Bari, Sezione Seconda, respinge la domanda cautelare.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella Camera di Consiglio del giorno 10 luglio 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Antonio Pasca, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario
Flavia Risso, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 




DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/07/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)