Pubblico impiego – Rapporto di servizio – Forze armate – Mobilità  intercompartimentale – Domanda nulla osta al trasferimento presso altra p.A. – Diniego  – Fattispecie 

Appare illegittimo, pur nella sommaria delibazione propria della fase cautelare, il rigetto della richiesta di nulla osta al trasferimento presso altra p.A. motivato dalla mancata emanazione del D.P.C.M. di cui all’art. 29 bis, D.Lgs. n. 165/2001 che dovrà  stabilire modalità  e criteri di inquadramento funzionale del personale ceduto presso le p.A. riceventi, atteso che la normativa in questione non sembra subordinare il rilascio del nulla osta all’emanazione di tale decreto, con conseguente sussistenza del fumus boni iuris ai fini dell’accoglimento dell’istanza cautelare proposta.

N. 00412/2014 REG.PROV.CAU.
N. 00779/2014 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 779 del 2014, proposto da:
Nicola Gallo, rappresentato e difeso dall’avv. Daniele De Gennaro, con domicilio eletto presso Domenico D’Ambrosio in Bari, Via De Rossi, n. 208;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distr.le dello Stato di Bari, domiciliata in Bari, Via Melo, n. 97; 
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
– del provvedimento prot. n. M-D GMIL2 VDGM notificato in data 18.04.2014, con cui il Direttore della Divisione del Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare – II Reparto – 4^ Divisione, ha respinto la richiesta di nulla osta al trasferimento presso altra amministrazione pubblica presentata dal Capitano Nicola Gallo;
– di tutti gli atti presupposti e/o connessi, in quanto lesivi, ove esistenti ed ancorchè sconosciuti al ricorrente;
 
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 10 luglio 2014 la dott.ssa Flavia Risso e uditi per le parti i difensori avv. Daniele De Gennaro e avv. dello Stato Giovanni Cassano;
 
Considerato che la norma in questione non pare subordinare il rilascio del nulla osta al trasferimento presso altre Amministrazioni Pubbliche all’emanazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che dovrà  stabilire modalità  e criteri di inquadramento funzionale del personale ceduto presso le Amministrazioni riceventi;
rilevato che il rigetto della richiesta di nulla osta è motivato dalla mancata emanazione di tale Decreto e che, pertanto, ad un sommario esame proprio della fase cautelare, sembrano ravvisarsi gli estremi del fumus boni iuris;
ritenuto sussistente altresì il periculum in mora atteso che il mancato accoglimento della richiesta di nulla osta ha effetto preclusivo per il ricorrente in relazione alla procedura di mobilità  volontaria indetta dal Comune di Giovinazzo;
ritenuto di poter compensare le spese della presente fase cautelare;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Bari, Sezione Seconda, accoglie la domanda cautelare e, per l’effetto, sospende l’atto impugnato.
Fissa per la trattazione di merito del ricorso l’Udienza Pubblica del 1 aprile 2015.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella Camera di Consiglio del giorno 10 luglio 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Antonio Pasca, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario
Flavia Risso, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/07/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)