Pubblica sicurezza –  Extracomunitari – Istanza emersione lavoro irregolare –   Assenza permesso di soggiorno – Diniego – Legittimità 

Non va sospeso il diniego di emersione da lavoro irregolare del  cittadino extracomunitario, in quanto la regolarizzazione lavoratoriva postula il rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione (nella specie ancora in itinere).

N. 00411/2014 REG.PROV.CAU.
N. 00700/2014 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 700 del 2014, proposto da:
S. S., rappresentato e difeso dall’avv. Simona De Napoli, con domicilio eletto presso Simona De Napoli in Bari, Via Calefati, n. 266;
contro
U.T.G. – Prefettura di Bari, in persona del Prefetto pro tempore; Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distr.le Stato di Bari, domiciliata in Bari, Via Melo, n. 97; 
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
del provvedimento adottato in data 26 marzo 2014 dallo Sportello Unico per l’Immigrazione di Bari, Prot. n. P-BA/L/N/2012/101930, con il quale veniva rigettata l’istanza di emersione da lavoro irregolare di cittadino extracomunitario, inoltrata ex art. 5 del D.Lgs. n. 109/12, in data 01.10.2012 e presentata dalla Sig.ra Giuseppina Di Paolantonio, nella qualità  di datore di lavoro;
nonchè degli atti tutti antecedenti, preordinati, consequenziali e comunque connessi del relativo procedimento, e di ogni ulteriore consequenziale statuizione, ancorchè non conosciuti dal ricorrente.
 
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’ U.T.G. – Prefettura di Bari e del Ministero dell’Interno;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 10 luglio 2014 la dott.ssa Flavia Risso e uditi per le parti i difensori avv. Simona De Napoli e avv. dello Stato Walter Campanile;
 
Considerato che non sussistono i presupposti per l’accoglimento dell’istanza di emersione dal lavoro irregolare;
tenuto conto che, invece, non si è concluso il procedimento relativo alla domanda volta ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione e che, pertanto, non si apprezza nell’immediato il danno grave ed irreparabile;
ritenuto di poter compensare le spese della presente fase cautelare;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Bari, Sezione Seconda, respinge la domanda cautelare.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella Camera di Consiglio del giorno 10 luglio 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Antonio Pasca, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario
Flavia Risso, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/07/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)