Pubblica sicurezza – Autorizzazione di polizia -Revoca licenzia porto d’armi – Tutela cautelare – Sussistenza presupposti

Va accolta l’istanza cautelare avverso il provvedimento di revoca della licenza di porto d’armi, sospensione del decreto di nomina a guardia giurata e divieto di detenzione di armi e munizioni, potendo accordarsi prevalenza, nella ponderazione degli interessi coinvolti, a quello privato (id est: allo svolgimento dell’attività  di guardia giurata), attesa la necessità  della parte ricorrente di provvedere al sostentamento proprio nonchè al mantenimento della famiglia.

N. 00409/2014 REG.PROV.CAU.
N. 00792/2014 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 792 del 2014, proposto da:

Livio Valvano, rappresentato e difeso dall’avv. Elisa Di Brisco, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R. Puglia in Bari, P.za Massari, 6;

contro
U.T.G. – Prefettura di Foggia, in persona del Prefetto pro tempore, Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, entrambi rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, presso i cui uffici sono legalmente domiciliati in Bari, via Melo, 97; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
– del Decreto prot. n. 27652/13/Area I Bis, del 26.02.2014, notificato a mani del ricorrente in data 01.04.2014, con cui il Prefetto di Foggia ha rigettato l’istanza volta ad ottenere il rinnovo della licenza di porto di pistola per difesa personale;
– della nota n. 042868/27-1 “P” della Legione Carabinieri Puglia, Comando Provinciale Foggia del 03.10.13, con cui è stato espresso parere sfavorevole all’istanza di rinnovo del chiesto titolo, non notificata ma richiamata nel decreto di diniego ed ottenuta a seguito di istanza di accesso agli atti successivamente al decreto definitivo di diniego;
– del preavviso di diniego ai sensi dell’art. 10 bis della L. 07.08.1990 n. 241 comunicato con prefettizia datata 09.10.13, notificata il 21.10.2013;
– della ulteriore nota n. 042868/27-3 “P” della Legione Carabinieri Puglia, Comando Provinciale Foggia del 23.12.13 con cui è stato confermato il precedente parere sfavorevole all’istanza di rinnovo del chiesto titolo, non notificata ma richiamata nel decreto di diniego ed ottenuta a seguito di istanza di accesso agli atti conseguente al decreto definitivo di diniego;
– di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’ U.T.G. – Prefettura di Foggia e del Ministero dell’Interno;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 10 luglio 2014 la dott.ssa Paola Patatini e uditi per le parti i difensori avv. Elisa Di Brisco e avv. dello Stato Giovanni Cassano;
 

Rilevato che dal contenuto motivazionale dell’atto impugnato non emergono prima facie nuovi elementi o fatti sopravvenuti, inerenti le condizioni soggettive e oggettive del ricorrente, idonei a giustificare la determinazione di segno negativo assunta dall’Amministrazione in merito al rinnovo del titolo di polizia in capo al ricorrente;
Rilevato inoltre che neppure dagli atti depositati dall’Amministrazione, è dato riscontrare ragione del mutamento del precedente orientamento favorevole al possesso dell’arma;
Ravvisata infine la sussistenza del periculum, attesa la posizione ricoperta dal ricorrente che presenta una più elevata soglia di rischio rispetto a quella ordinaria;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Bari, Sezione Seconda, accoglie l’istanza cautelare e per l’effetto sospende l’efficacia dei provvedimenti impugnati.
Fissa per la trattazione di merito del ricorso l’Udienza Pubblica del 1°.04.2015.
Condanna le Amministrazioni intimate, in solido tra loro, al pagamento in favore del ricorrente, delle spese della presente fase cautelare, che liquida in euro 1000,00 (mille/00), oltre ad accessori come per legge.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella Camera di Consiglio del giorno 10 luglio 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Antonio Pasca, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario
Paola Patatini, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/07/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)