Pubblica sicurezza – Autorizzazioni di polizia – Esercizio attività  di vigilanza – Mancato rispetto obblighi assicurativi e previdenziali personale dipendente – Decreto prefettizio di sospensione – Legittimità  – Successiva regolarizzazione violazioni – Non rileva – Tutela cautelare – Non sussiste

Appare legittimo, pur a un sommario esame proprio della fase cautelare, il decreto prefettizio di sospensione dell’autorizzazione all’esercizio dei servizi di vigilanza fondato sul mancato rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali nei confronti del personale dipendente ex art. 256 quater, comma 5°, lett. a), R.D. 6.5.1940 introdotto dall’art. 1, comma 1°, lett. i), D.P.R. 4.8.2008, n. 153, atteso che il provvedimento di sospensione è inteso a sanzionare le irregolarità  riscontrate nella gestione dell’attività  di vigilanza, non rilevando, ai fini della legittimità  dell’irrogazione della sanzione, la successiva regolarizzazione delle violazioni contestate.

N. 00406/2014 REG.PROV.CAU.
N. 00738/2014 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 738 del 2014, proposto da:

Sever Security S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Enrico Follieri, Ilde Follieri e Francesco Follieri, con domicilio eletto presso l’avv.Fabrizio Lofoco in Bari, Via Pasquale Fiore, 14;

contro
U.T.G. – Prefettura di Foggia, in persona del Prefetto pro tempore; Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, entrambi rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, presso i cui uffici sono legalmente domiciliati in Bari, Via Melo, 97; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
del decreto del Prefetto della Provincia di Foggia del 16.4.2014, prot. n. 12900, che ha sospeso
per due mesi l’autorizzazione all’esercizio dei servizi di vigilanza, e ha concesso un termine di trenta giorni per la regolarizzazione delle posizioni INPS ed INAIL e la corresponsione degli stipendi;
nonchè
nei limiti dell’interesse della ricorrente, dell’art. 2567 quater, comma 5, lett. a), del R.D. 6.5.1940, introdotto dall’art. 1, comma 1, lett. i) D.P.R. 4.8.2008 n. 153, nella parte in cui impone la sospensione o la revoca dell’autorizzazione di polizia per il mancato rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali, nei confronti del personale dipendente;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’U.T.G. – Prefettura di Foggia e del Ministero dell’Interno;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 10 luglio 2014 la dott.ssa Paola Patatini e uditi per le parti i difensori, avv. Enrico Follieri, per la società  ricorrente, e avv. dello Stato Walter Campanile, per le Amministrazioni intimate;
 

Rilevato che, sia pure ad un sommario esame, non ricorre nella specie il fumus boni iuris necessario alla concessione dell’invocata tutela cautelare, atteso che il provvedimento impugnato è inteso a sanzionare le diverse irregolarità  riscontrate nella gestione dell’attività  di vigilanza, non rilevando, ai fini della legittimità  dell’irrogazione della sanzione, la successiva – asserita – regolarizzazione delle violazioni contestate;
Ritenuto di poter compensare le spese della presente fase;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Bari, Sezione Seconda, respinge l’istanza cautelare.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella Camera di Consiglio del giorno 10 luglio 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Antonio Pasca, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario
Paola Patatini, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/07/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)